Art. 16 Compiti del "Funzionario alla sicurezza designato" della sede periferica dell'operatore economico 1. Il "Funzionario alla sicurezza designato" esegue, in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, le disposizioni impartite dal legale rappresentante o dal "Funzionario alla sicurezza", ove delegato, e, relativamente all'ambito di propria competenza, svolge i compiti indicati nell'art. 14, salvo quelli di cui al comma 1 alle lettere b), g) e i), che rimangono riservati al "Funzionario alla sicurezza".