Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione europea o di qualunque altro accordo o organizzazione internazionale di cui l'Italia e' parte, o a diffusione esclusiva, che soggetti pubblici e privati abbiano necessita' di trattare per motivi istituzionali, d'impresa o contrattuali. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di esercizio della funzione giurisdizionale e di diritto di difesa, le disposizioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quelle in materia di NOS nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applicano agli uffici di cui all'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' agli analoghi uffici presso altri organi giurisdizionali, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 42, comma 8, della legge.