Art. 23 Classifiche di segretezza e funzione del NOS 1. La trattazione di informazioni classificate RISERVATO e' consentita esclusivamente a coloro che hanno necessita' di conoscerle per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attivita' e che siano a conoscenza delle misure poste a tutela delle stesse e delle connesse responsabilita'. 2. La trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO, SEGRETO o SEGRETISSIMO e' consentita esclusivamente a coloro che hanno necessita' di conoscerle per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attivita', che siano a conoscenza delle misure poste a tutela delle stesse e delle connesse responsabilita' e che siano in possesso del NOS di adeguato livello di classifica e qualifica. 3. Il NOS e' richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attivita' che comportano la trattazione di informazioni protette con classifica superiore a RISERVATO. Il NOS per le persone fisiche e' altresi' chiesto dall'amministrazione o ente nell'ambito della procedura per la costituzione di un'organizzazione di sicurezza e dall'operatore economico nell'ambito delle procedure di rilascio dell'abilitazione di sicurezza industriale. 4. Ai fini del rilascio del NOS, i soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano l'effettiva necessita' di trattare informazioni protette dalla classifica di SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO. 5. Nell'esecuzione di contratti classificati RISERVATO che prevedano l'accesso stabile ad informazioni di tale classifica l'operatore economico tiene un elenco delle persone che autorizza a tale accesso.