Art. 24 Autorita' competente al rilascio del NOS 1. L'UCSe rilascia e revoca i NOS per qualsiasi livello di classifica e qualifica. 2. Ferme restando le prerogative di direttiva e di coordinamento, di consulenza e di controllo dell'UCSe, le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate ad articolazioni dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza con provvedimento del dirigente dell'UCSe, sentito l'Organo nazionale di sicurezza, nei limiti e secondo le modalita' di seguito indicate. In particolare, puo' essere delegato: a) il Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero dell'Interno al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione del NOS ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del personale dirigenziale con qualifica fino a Viceprefetto e a dirigente superiore della Polizia di Stato, di dirigente superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonche' del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco; b) il Vice Capo del III Reparto-Area Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito, il Direttore dell'Agenzia di Sicurezza della Marina Militare, il Capo del Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ed il Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti di: 1) personale militare della rispettiva Forza Armata o Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con grado fino a Generale di Brigata o corrispondente; 2) personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda fascia e con qualifica non dirigenziale; c) il Capo Ufficio Generale del Segretario Generale della Difesa al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda fascia e con qualifica non dirigenziale; d) il Capo del II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della procedura abilitativa, nei confronti del personale con grado fino a Generale di Brigata. 3. Con i provvedimenti di cui al comma 2 puo' altresi' essere delegata alle medesime autorita' l'attribuzione al NOS di qualifiche di sicurezza internazionali. 4. Le autorita' delegate ai sensi del comma 2 dispongono la revoca o la sospensione del NOS, o gli altri provvedimenti limitativi, nei casi previsti dall'art. 37, previa acquisizione del parere vincolante dell'UCSe, che puo' a tal fine, ove lo ritenga necessario, chiedere un'integrazione della relativa istruttoria. Il parere dell'UCSe si intende favorevolmente espresso, ove non intervenga nel termine di sessanta giorni. 5. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), dei provvedimenti adottati, con l'indicazione della classifica di segretezza e delle qualifiche di sicurezza internazionali accordate, nonche' delle eventuali limitazioni e proroghe disposte, e' data comunicazione all'UCSe.