Art. 3 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Le disposizioni  in  materia  di  sicurezza  delle  informazioni
perseguono i seguenti obiettivi: 
    a) tutelare le informazioni classificate, o coperte da segreto di
Stato o a  diffusione  esclusiva,  dalla  sottrazione,  manomissione,
distruzione, manipolazione, spionaggio o rivelazione non autorizzata; 
    b) salvaguardare  le  informazioni  classificate,  o  coperte  da
segreto di Stato, o a  diffusione  esclusiva,  trattate  con  reti  e
sistemi informatici e con prodotti delle tecnologie dell'informazione
da minacce che  possano  pregiudicare  confidenzialita',  integrita',
disponibilita', autenticita' e  non  ripudio  o  non  disconoscimento
dell'informazione; 
    c)  preservare  le  installazioni,  gli  edifici   e   i   locali
all'interno dei quali vengono trattate informazioni  classificate,  o
coperte da segreto di Stato, o a diffusione  esclusiva,  da  atti  di
sabotaggio e da qualsiasi altra azione finalizzata ad arrecare  danni
alle stesse. 
  2. L'accesso alle informazioni classificate e' consentito  soltanto
alle  persone  che,  fermo  restando  il  possesso  del  NOS   quando
richiesto, hanno necessita' di conoscerle  in  funzione  del  proprio
incarico. La conoscenza delle  informazioni  coperte  da  segreto  di
Stato e' regolata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge. 
  3. L'accesso alle informazioni contrassegnate come ESCLUSIVO ITALIA
e'  consentito  soltanto  alle  persone  che  hanno   necessita'   di
conoscerle in funzione del proprio incarico ed in possesso della sola
cittadinanza italiana.  L'accesso  alle  informazioni  contrassegnate
come ESCLUSIVO ITALIA e (denominazione di uno o  piu'  Paesi),  fermo
restando il principio della necessita' di  conoscere,  e'  consentito
soltanto alle persone in possesso della sola cittadinanza italiana  e
della sola cittadinanza dei Paesi individuati.