Art. 49 
 
                         Appendice riservata 
 
  1.  Nell'atto  contrattuale   che   prevede   la   trattazione   di
informazioni classificate, le clausole di sicurezza finalizzate  alla
protezione e alla tutela delle informazioni classificate, nonche'  la
lista che determina, per ciascuna informazione, il  relativo  livello
di classifica di segretezza e  l'eventuale  qualifica  di  sicurezza,
sono contenute in un'apposita appendice classificata, non soggetta  a
pubblicita' e divulgazione, denominata "Appendice riservata".