Art. 52 
 
                 Conservazione della documentazione 
               relativa alle abilitazioni di sicurezza 
 
  1. La documentazione relativa alle  abilitazioni  di  sicurezza  e'
conservata per un periodo di tempo non superiore a quello  necessario
agli scopi per i quali essa e'  stata  raccolta  e  comunque  per  un
periodo non superiore a dieci anni dalla  scadenza  dell'abilitazione
stessa.