Art. 56 
 
                Protezione, conservazione e trasporto 
                di materiali e documentazione COMSEC 
 
  1. I materiali e la documentazione COMSEC classificati sono gestiti
esclusivamente presso Aree riservate, costituite in strutture fisse o
mobili, denominate "Centri COMSEC", allestite secondo le prescrizioni
tecniche e di sicurezza stabilite nelle disposizioni applicative  del
presente regolamento. Il Centro COMSEC presso il quale sono impiegati
dispositivi  crittografici  per  attivita'  di  telecomunicazione  e'
denominato "Centro Comunicazioni Classificate". 
  2. Quando non in uso,  tutto  il  materiale  COMSEC  sul  quale  e'
apposta l'indicazione "CIFRA" deve essere conservato  in  contenitori
di sicurezza, armadi corazzati o camere blindate con  caratteristiche
tecniche identificate nelle disposizioni di cui al comma 1. Le chiavi
crittografiche e i dispositivi crittografici ad esse associate devono
essere conservati separatamente. 
  3. La spedizione ed il trasporto del materiale di cui al comma 2 e'
regolato da procedure individuate nelle disposizioni applicative  del
presente regolamento.