Art. 6 
 
                    Organo nazionale di sicurezza 
 
  1. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza di cui all'art. 4 della legge, quale  Organo  nazionale  di
sicurezza  esercita  le  funzioni  di   direzione   e   coordinamento
dell'Organizzazione  nazionale  per  la  sicurezza  e,   secondo   le
direttive impartite dall'Autorita' nazionale per la sicurezza: 
    a) assicura,  nell'ambito  dell'organizzazione  della  sicurezza,
l'attuazione  delle  disposizioni  regolamentari  e  di  ogni   altra
disposizione emanata dall'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza  in
materia  di  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato,   delle
classifiche di segretezza e  della  diffusione  esclusiva,  vigilando
altresi' sulla loro corretta applicazione; 
    b) emana le direttive e le disposizioni attuative in  materia  di
tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di  Stato
o a diffusione esclusiva; in particolare, emana le  disposizioni  sui
requisiti  per  l'istituzione  delle  articolazioni  e  delle   altre
strutture dell'Organizzazione nazionale di sicurezza, la  gestione  e
trattazione dei documenti classificati o coperti da segreto di  Stato
o di diffusione esclusiva, la sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
informatici per la  trattazione  delle  informazioni  classificate  o
coperte da segreto di Stato o di  diffusione  esclusiva,  nonche'  le
procedure per il servizio cifra; 
    c) adotta i provvedimenti concernenti l'Organizzazione  nazionale
per  la  sicurezza.  A  tal  fine  autorizza,  secondo   i   principi
determinati a  norma  della  lettera  b)  e  anche  mediante  delega,
l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione: 
      1)   delle   Segreterie    speciali    COSMIC-ATOMAL-UE/SS    e
COSMIC-UE/SS,  dei   Punti   di   Controllo   COSMIC-ATOMAL-UE/SS   e
COSMIC-UE/SS; 
      2) delle Segreterie principali di sicurezza; 
      3) degli organi periferici di sicurezza; 
    d)  e'  l'autorita'  responsabile  in  ambito   nazionale   della
sicurezza delle informazioni classificate della  NATO  e  dell'Unione
Europea, secondo le disposizioni di tali organizzazioni; 
    e)  negozia  e  stipula,  previa  autorizzazione   dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza e sulla base degli indirizzi dalla  stessa
emanati, accordi generali di sicurezza per  la  protezione  e  tutela
delle informazioni classificate e a diffusione  esclusiva  con  altri
Paesi, con organizzazioni internazionali, con l'Unione europea e  con
altri organismi istituiti ai sensi del diritto  dell'Unione  medesima
ovvero con soggetti dotati di personalita' giuridica internazionale; 
    f) assicura i rapporti con le autorita' di sicurezza degli  altri
Paesi o di altri Organismi internazionali per la protezione e  tutela
amministrativa  delle  informazioni  classificate  e   a   diffusione
esclusiva; 
    g)   sovrintende   e   vigila    sul    corretto    funzionamento
dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.