Art. 61 
 
             Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS 
 
  1. Nell'ambito degli Organi e  delle  Organizzazioni  di  sicurezza
istituiti  presso  le  amministrazioni,  gli  enti  e  gli  operatori
economici, i Funzionari o Ufficiali alla sicurezza  CIS,  i  relativi
sostituti  ed  i   designati   sono   responsabili   della   corretta
applicazione  e  del  rispetto  delle  norme  poste  a  tutela  delle
informazioni classificate  trattate  con  sistemi  e  prodotti  delle
tecnologie dell'informazione. 
  2.  Ove  siano  stati  costituiti  sistemi  informatici  isolati  o
distribuiti il Funzionario o  Ufficiale  alla  sicurezza  dell'Organo
centrale  o  periferico  nomina  un  Amministratore  di  sistema,  su
designazione  del  Funzionario  o  Ufficiale  alla   sicurezza   CIS.
L'amministratore  di  sistema  e'  inserito  nell'organizzazione   di
sicurezza e dipende dal Funzionario o Ufficiale  alla  sicurezza  dei
CIS. 
  3. Il personale di cui ai commi 1 e  2  deve  possedere  conoscenze
tecniche e capacita'  professionali  idonee  a  garantire  l'efficace
svolgimento delle relative funzioni.