Art. 67 
 
               Sicurezza dell'interconnessione dei CIS 
 
  1. Per interconnessione si intende la connessione diretta tra  CIS,
ai fini della  condivisione  dei  dati  classificati  e  delle  altre
risorse o servizi disponibili. I procedimenti di autorizzazione e  di
omologazione delle interconnessioni tra i CIS sono disciplinati dalle
disposizioni applicative del presente regolamento. 
  2. I CIS che  elaborano,  memorizzano  o  trasmettono  informazioni
classificate a livello RISERVATO possono,  previa  autorizzazione  da
parte dell'UCSe, utilizzare reti pubbliche, per interconnettersi  con
analoghi sistemi con pari livello di  classifica.  Tale  collegamento
deve realizzarsi per mezzo di dispositivi autorizzati ai  fini  della
protezione   di   informazioni   classificate.   Non   e'   possibile
interconnettere sistemi che gestiscono dati  di  diversi  livelli  di
classifica salvo specifica autorizzazione o omologazione del  sistema
da parte dell'UCSe. 
  3. Per la trasmissione di dati con classifica superiore a RISERVATO
tramite connessioni pubbliche su reti di  sistemi  CIS  omologati  e'
necessario impiegare soluzioni architetturali e dispositivi  cifranti
omologati dall' UCSe. 
  4.  Le   informazioni   classificate   RISERVATO   possono   essere
memorizzate su personal computer  portatili  opportunamente  protetti
con dispositivi cifranti autorizzati dall'UCSe.