Art. 70 
 
            Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica 
 
  1. Nell'ambito degli Organi  centrali  e  delle  Organizzazioni  di
sicurezza istituiti presso  ogni  Ministero,  struttura  governativa,
Forza armata, ente, o operatore economico il Funzionario o  Ufficiale
alla sicurezza  fisica  supporta  il  Funzionario  o  Ufficiale  alla
sicurezza nella predisposizione  delle  misure  di  sicurezza  fisica
idonee ad assicurare il grado di protezione necessario  per  ciascuna
esigenza. 
  2. I  requisiti  di  sicurezza  delle  misure  di  protezione  sono
definiti dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica sulla base
di  una  preliminare  analisi  del  rischio  che  tenga   conto,   in
particolare, dei seguenti fattori: 
    a) vulnerabilita' delle aree e dei locali in  cui  sono  trattate
informazioni classificate in relazione alle minacce ipotizzabili; 
    b) livello di classificazione delle informazioni da proteggere; 
    c) quantita' e tipologia dei supporti contenenti le  informazioni
classificate trattate.