Art. 72 
 
                          Aree controllate 
 
  1. In prossimita' delle aree riservate di I  e  II  classe,  o  per
accedere ad esse, puo' essere predisposta un'area controllata in  cui
possono essere trattate solo informazioni classificate a livello  non
superiore a  RISERVATO.  Analoghe  Aree  controllate  possono  essere
comunque create presso ogni Ministero, struttura  governativa,  Forza
armata, ente,  o  operatore  economico,  anche  in  assenza  di  aree
riservate   di   I   e   II   classe,   sotto   la    responsabilita'
dell'organizzazione di sicurezza competente, per la sola  custodia  e
trattazione di informazioni classificate a livello  non  superiore  a
RISERVATO. 
  2. Le aree di cui al comma 1 sono caratterizzate  da  un  perimetro
chiaramente delimitato e dotate di misure di protezione  minime  tali
da consentirne l'accesso alle sole  persone  autorizzate  per  motivi
attinenti al loro impiego, incarico o professione.