Art. 72 Aree controllate 1. In prossimita' delle aree riservate di I e II classe, o per accedere ad esse, puo' essere predisposta un'area controllata in cui possono essere trattate solo informazioni classificate a livello non superiore a RISERVATO. Analoghe Aree controllate possono essere comunque create presso ogni Ministero, struttura governativa, Forza armata, ente, o operatore economico, anche in assenza di aree riservate di I e II classe, sotto la responsabilita' dell'organizzazione di sicurezza competente, per la sola custodia e trattazione di informazioni classificate a livello non superiore a RISERVATO. 2. Le aree di cui al comma 1 sono caratterizzate da un perimetro chiaramente delimitato e dotate di misure di protezione minime tali da consentirne l'accesso alle sole persone autorizzate per motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione.