Art. 75 
 
              Protezione contro la visione o l'ascolto 
              non autorizzati di informazioni sensibili 
 
  1. Gli ambienti ove vengono trattate  informazioni  classificate  a
livello RISERVATISSIMO e superiore  ovvero  comunque  attinenti  alla
sicurezza e agli interessi nazionali  sono  sottoposti  a  periodiche
verifiche  ambientali  atte  ad  impedire  ogni  visione  o   ascolto
clandestino. Tali verifiche sono disposte  dall'UCSe  sulla  base  di
intese con gli Organi Centrali di sicurezza. 
  2. Le verifiche di cui al comma 1 sono, altresi', disposte  qualora
il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza competente  ritenga,  sulla
base  di  motivate  valutazioni,   che   sussista   un   rischio   di
compromissione di informazioni classificate. 
  3.  Le  verifiche  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono   effettuate
esclusivamente da personale abilitato. 
  4. L'esigenza di verifiche ambientali e' comunicata  all'UCSe,  che
puo' procedere anche con delega.