Art. 82 Disposizioni transitorie 1. L'efficacia dei NOS fino a SEGRETO e quella delle relative qualifiche, la cui validita' sia scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali siano pervenute le richieste di rinnovo fino a dodici mesi prima della medesima data e non siano state completate le procedure di rinnovo, e' prorogata al 31 dicembre del sesto anno successivo alla scadenza. 2. Per il rilascio dei NOS fino a livello SEGRETISSIMO, la cui istruttoria non sia stata completata alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 27. 3. I certificati dei NOS e delle AT rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono declassificati e sono custoditi dall'Autorita' che li ha originati. Ove al rilascio abbia provveduto l'UCSe, gli stessi certificati vengono conservati secondo le vigenti disposizioni, dal soggetto pubblico o privato che ne ha fatto istanza, anche per il personale che non ha piu' necessita' di accedere alle informazioni classificate. 4. Le omologazioni EAD e COMSEC in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 sono prorogate fino al rinnovo qualora non siano emerse variazioni alla configurazione o controindicazioni ai fini della sicurezza. 5. Fino all'emanazione delle nuove disposizioni tecniche e di dettaglio finalizzate ad adeguare la disciplina applicativa ai principi di cui al presente regolamento ed agli accordi internazionali di settore, continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le norme contenute nel presente decreto, le direttive emanate dall'Autorita' nazionale per la sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, recante «Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 46 del 24 febbraio 2006.