Art. 2 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali della Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico. 2. L'organismo mette a disposizione della citata Direzione generale, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.