Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica,  deve  essere
tempestivamente comunicata alla Divisione  I  -  Controllo  emissioni
radioelettriche,  vigilanza  sul  mercato  degli   apparati.   Affari
generali della Direzione generale per la  pianificazione  e  gestione
dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico. 
  2.  L'organismo  mette  a  disposizione  della   citata   Direzione
generale, ai fini di controllo dell'attivita' di  certificazione,  un
accesso  telematico   alla   propria   banca   dati   relativa   alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.