Art. 17 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  capo  sono  concesse  nella
forma di contributo a fondo perduto nella  misura  dell'80%  (ottanta
per cento) delle spese ammissibili,  considerando  sia  le  spese  ad
utilita' pluriennale,  sia  quelle  di  gestione  relative  all'avvio
dell'attivita'  nei  limiti  indicati  all'art.  16,  comma   2.   Le
agevolazioni  sono  concedibili  entro  il  limite  massimo  di  euro
35.000,00 per progetti presentati da una singola impresa  e  di  euro
70.000,00  per  progetti  presentati  da  cooperativa,  consorzio   o
associazione temporanea di imprese (ATI).