Art. 3 1. Gli oneri per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione. 2. L'organismo e' tenuto a versare, ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 2006 richiamato in preambolo, le spese per le procedure connesse all'adozione del presente provvedimento, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.