Art. 3 
 
  1. Gli oneri per il rilascio del presente provvedimento,  ai  sensi
dell'art. 47 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52,  sono  a  carico
dell'organismo di certificazione. 
  2.  L'organismo  e'  tenuto  a  versare,  ai  sensi   del   Decreto
ministeriale 15 febbraio 2006 richiamato in preambolo, le  spese  per
le procedure connesse all'adozione del presente provvedimento,  entro
30 giorni dall'invio della relativa nota spese.