(( Art. 1 bis 
 
 
     Misure urgenti in materia di attivita' di pubblica utilita' 
 
  1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  la  continuita'  nello  svolgimento
delle attivita' di pubblica utilita' di cui agli articoli 7 e  8  del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26,  comma
12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «che hanno avuto inizio prima  della  data
di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione -  art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Il testo del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
          468 (Revisione  della  disciplina  sui  lavori  socialmente
          utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997,  n.
          196), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  gennaio
          1998, n. 5. 
              -  Si  riporta  l'art.  26,  comma  12,   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma
          3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori  titolari  di
          strumenti di sostegno al reddito). - (Omissis). 
              12. Gli articoli 7  e  8  del  decreto  legislativo  1°
          dicembre 1997, n. 468, si applicano  ai  soli  progetti  di
          attivita' e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio
          prima della data di adozione della  convenzione  quadro  di
          cui al comma 2.».