Art. 2 
 
 
            Misure urgenti in favore delle grandi imprese 
                  in Amministrazione straordinaria 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Se in prossimita' della scadenza del  programma,  anche  in
caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la  cessione  non
e' ancora intervenuta,  in  tutto  o  in  parte,  il  Ministro  dello
sviluppo economico puo' disporre, per una  sola  volta,  un'ulteriore
proroga del termine di esecuzione del programma per  un  periodo  non
superiore  a  dodici  mesi,  quando,  sulla  base  di  una  specifica
relazione, predisposta  dal  Commissario  straordinario,  sentito  il
comitato di sorveglianza,  l'attuazione  del  programma  richiede  la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa,  senza  pregiudizio  per  i
creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato  al
Tribunale   competente   ai   fini   dell'esercizio   delle   proprie
attribuzioni ai sensi del presente decreto». 
  (( 1-bis. All'articolo 65-bis  del  decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Ove in forza o per l'effetto  di  pronunce  giurisdizionali
sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si
applicano gli articoli 27 e da 54  a  66  in  quanto  compatibili;  i
termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27,
comma  2,  sono  ridotti  alla  meta'  e  decorrono  dalla  data   di
autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della
predetta  autorizzazione  il  decreto  di  cui  all'articolo  73,  se
adottato, cessa di avere efficacia». 
  1-ter. Le disposizioni del comma  1-bis  dell'articolo  65-bis  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis
del  presente  articolo,  si  applicano  anche  alle   procedure   di
amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b)  del  comma  2
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010,  n.
56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso  tra  la  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010,  n.
56, e la data di entrata  in  vigore  del  conseguente  provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
erano,  anche  limitatamente  a  una  parte  del  suddetto   periodo,
sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicita' del
soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione  e  dell'unita'
di consumo di energia  elettrica  e'  verificata  alla  data  del  1°
gennaio 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  57  del   decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
          -  1.  L'esecuzione  del  programma  e'   autorizzata   dal
          Ministero dell'industria con decreto, sentito  il  comitato
          di   sorveglianza,   entro   trenta   giorni   dalla    sua
          presentazione. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma  si
          intende  comunque  autorizzato  se  il  Ministero  non   si
          pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 
              3. Il termine previsto dal comma 2  e'  sospeso  se  il
          Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni  del
          programma; ad essi il  commissario  straordinario  provvede
          entro trenta giorni  dalla  richiesta,  a  pena  di  revoca
          dall'incarico.   Ulteriori   richieste   di    chiarimenti,
          modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 
              4. I termini di durata del programma stabiliti a  norma
          dell'art.   27,   comma    2,    decorrono    dalla    data
          dell'autorizzazione. 
              4-bis. Se in prossimita' della scadenza del  programma,
          anche in caso di proroga dei termini di cui all'art. 66, la
          cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il
          Ministro dello sviluppo economico puo'  disporre,  per  una
          sola volta, un'ulteriore proroga del termine di  esecuzione
          del programma per un periodo non superiore a  dodici  mesi,
          quando, sulla base di una specifica relazione,  predisposta
          dal  Commissario  straordinario,  sentito  il  comitato  di
          sorveglianza,  l'attuazione  del  programma   richiede   la
          prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio
          per i creditori. Il provvedimento ministeriale  di  proroga
          e'   comunicato   al   Tribunale   competente    ai    fini
          dell'esercizio delle  proprie  attribuzioni  ai  sensi  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  65-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  65-bis  (Misure  per   la   salvaguardia   della
          continuita' aziendale). - 1. In caso  di  reclamo  previsto
          dall'art. 65, comma 2, sono prorogati i termini  di  durata
          del  programma  di  cui  all'art.  54  ed   ai   commissari
          straordinari  e'   attribuito   il   potere   di   regolare
          convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o  di  rami
          di azienda, sentito il comitato di  sorveglianza  e  previa
          autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a
          consentire la salvaguardia della  continuita'  aziendale  e
          dei livelli  occupazionali  nelle  more  del  passaggio  in
          giudicato del decreto che definisce il giudizio. 
              1-bis.  Ove  in  forza  o  per  l'effetto  di  pronunce
          giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della  vendita
          di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27  e  da
          54 a 66 in quanto compatibili; i termini  per  l'esecuzione
          del nuovo programma, di cui  all'art.  27,  comma  2,  sono
          ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione
          all'esecuzione del  programma  medesimo.  A  seguito  della
          predetta autorizzazione il decreto di cui all'art.  73,  se
          adottato, cessa di avere efficacia». 
              - Si riportano gli articoli 27, da 54 a  66  e  73  del
          citato decreto legislativo n. 270 del 1999: 
              «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla  procedura).
          - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma  dell'art.  3
          sono   ammesse   alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
              a) tramite la cessione dei complessi  aziendali,  sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali"); 
              b) tramite la ristrutturazione economica e  finanziaria
          dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento  di
          durata  non   superiore   a   due   anni   ("programma   di
          ristrutturazione"); 
              b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
          pubblici essenziali anche tramite la cessione di  complessi
          di  beni  e  contratti  sulla  base  di  un  programma   di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti").». 
              «Art. 54  (Predisposizione  del  programma).  -  1.  Il
          commissario  straordinario,   entro   i   sessanta   giorni
          successivi al decreto di apertura della procedura, presenta
          al Ministero dell'industria un  programma  redatto  secondo
          uno degli  indirizzi  alternativi  indicati  nell'art.  27,
          comma 2. 
              2.  Il  termine  previsto  dal  comma  1  puo'   essere
          prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola  volta
          e per non piu' di sessanta giorni, se  la  definizione  del
          programma risulta di particolare complessita'. 
              3.   Della   presentazione   del   programma   e    del
          provvedimento di  proroga  del  relativo  termine  e'  data
          notizia, entro tre giorni, al tribunale che  ha  dichiarato
          lo  stato   di   insolvenza,   a   cura   del   commissario
          straordinario. 
              4. La mancata presentazione del programma  nel  termine
          originario o prorogato  costituisce  causa  di  revoca  del
          commissario.». 
              «Art. 55 (Criteri di definizione del programma).  -  1.
          Il programma e' redatto sotto la  vigilanza  del  Ministero
          dell'industria  ed  in  conformita'  degli   indirizzi   di
          politica industriale dal  medesimo  adottati,  in  modo  da
          salvaguardare l'unita' operativa dei  complessi  aziendali,
          tenuto conto degli interessi dei creditori. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'art.  50-bis,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico  adotta  le  direttive
          idonee ad assicurare che i programmi delle procedure  siano
          coordinati  e  finalizzati  alla  salvaguardia  dell'unita'
          operativa dei complessi aziendali  dell'impresa  cedente  e
          dell'impresa cessionaria. 
              2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del
          Tesoro dello Stato di cui all'art. 2-bis del  decreto-legge
          30 gennaio 1979,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad  altre  agevolazioni
          pubbliche non rientranti fra le  misure  autorizzate  dalla
          Commissione   europea,   esso   deve    conformarsi    alle
          disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
          Stato per il salvataggio e la ristrutturazione  di  imprese
          in difficolta'.». 
              «Art. 56 (Contenuto del programma). - 1.  Il  programma
          deve indicare: 
              a)  le   attivita'   imprenditoriali   destinate   alla
          prosecuzione e quelle da dismettere; 
              b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni  non
          funzionali all'esercizio dell'impresa; 
              c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
          prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; 
              d) i modi della copertura del  fabbisogno  finanziario,
          con  specificazione  dei  finanziamenti   o   delle   altre
          agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione; 
              d-bis) i costi generali  e  specifici  complessivamente
          stimati per l'attuazione della  procedura,  con  esclusione
          del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza. 
              2.  Se  e'  adottato  l'indirizzo  della  cessione  dei
          complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
          modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
          acquisite,   nonche'   le   previsioni   in   ordine   alla
          soddisfazione dei creditori. 
              3. Se e' adottato  l'indirizzo  della  ristrutturazione
          dell'impresa, il programma deve  indicare,  in  aggiunta  a
          quanto stabilito nel comma 1, le  eventuali  previsioni  di
          ricapitalizzazione  dell'impresa  e  di   mutamento   degli
          assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita'  di
          soddisfazione dei creditori, anche sulla base di  piani  di
          modifica convenzionale  delle  scadenze  dei  debiti  o  di
          definizione mediante concordato. 
              3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e  2  effettuate
          in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a)  e  b-bis),
          in vista della  liquidazione  dei  beni  del  cedente,  non
          costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo  o
          di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art.  2112
          del codice civile.». 
              «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
          -  1.  L'esecuzione  del  programma  e'   autorizzata   dal
          Ministero dell'industria con decreto, sentito  il  comitato
          di   sorveglianza,   entro   trenta   giorni   dalla    sua
          presentazione. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma  si
          intende  comunque  autorizzato  se  il  Ministero  non   si
          pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 
              3. Il termine previsto dal comma 2  e'  sospeso  se  il
          Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni  del
          programma; ad essi il  commissario  straordinario  provvede
          entro trenta giorni  dalla  richiesta,  a  pena  di  revoca
          dall'incarico.   Ulteriori   richieste   di    chiarimenti,
          modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 
              4. I termini di durata del programma stabiliti a  norma
          dell'art.   27,   comma    2,    decorrono    dalla    data
          dell'autorizzazione. 
              4-bis. Se in prossimita' della scadenza del  programma,
          anche in caso di proroga dei termini di cui all'art. 66, la
          cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il
          Ministro dello sviluppo economico puo'  disporre,  per  una
          sola volta, un'ulteriore proroga del termine di  esecuzione
          del programma per un periodo non superiore a  dodici  mesi,
          quando, sulla base di una specifica relazione,  predisposta
          dal  Commissario  straordinario,  sentito  il  comitato  di
          sorveglianza,  l'attuazione  del  programma   richiede   la
          prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio
          per i creditori. Il provvedimento ministeriale  di  proroga
          e'   comunicato   al   Tribunale   competente    ai    fini
          dell'esercizio delle  proprie  attribuzioni  ai  sensi  del
          presente decreto.». 
              «Art. 58 (Autorizzazione all'esecuzione  del  programma
          in casi particolari). -  1.  Se  il  programma  prevede  il
          ricorso a finanziamenti o agevolazioni  pubbliche  soggetti
          ad autorizzazione della Commissione europea  in  base  alle
          disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
          Stato per il salvataggio e la ristrutturazione  di  imprese
          in  difficolta',  i  termini   per   l'autorizzazione   del
          programma previsti dall'art. 57, commi  1  e  2,  decorrono
          dalla data della decisione della Commissione stessa. 
              2.  Nel  caso  di  diniego  dell'autorizzazione   della
          Commissione europea,  o  se  questa  non  e'  concessa  nei
          centoventi  giorni  successivi   alla   presentazione   del
          programma,  il  commissario   straordinario   presenta   al
          Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda
          il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. 
              3. Il commissario straordinario provvede  a  norma  del
          comma  2  entro   trenta   giorni,   a   pena   di   revoca
          dall'incarico. In rapporto al  nuovo  programma  i  termini
          previsti dall'art. 57, commi 2  e  3,  sono  ridotti  della
          meta'.». 
              «Art. 59  (Comunicazione  al  tribunale  del  programma
          autorizzato). - 1. Il commissario  straordinario  trasmette
          entro  tre  giorni  copia  del  programma  autorizzato   al
          tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni
          specifiche  la  cui  divulgazione  prima   della   scadenza
          potrebbe pregiudicarne l'attuazione. 
              2.  Il  giudice  delegato  dispone   il   deposito   in
          cancelleria del programma, con esclusione  delle  parti  in
          relazione  alle  quali  siano   ravvisabili   esigenze   di
          riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente
          e  ogni  altro  interessato  possono  prendere  visione  ed
          estrarre  copia  del   programma   depositato,   che   reca
          l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
          di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa  entro  dieci
          giorni dal deposito in cancelleria a cura  del  commissario
          straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica
          certificata all'indirizzo indicato a  norma  dell'art.  22,
          comma 2. Si applica l'art. 31-bis, terzo comma,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al  curatore  il
          commissario straordinario.». 
              «Art.  60  (Modifica  o  sostituzione   del   programma
          autorizzato). - 1. Nel corso dell'esecuzione del programma,
          il commissario straordinario  puo'  chiedere  al  Ministero
          dell'industria, indicandone le  ragioni,  la  modifica  del
          programma  autorizzato  o  la  sua  sostituzione   con   un
          programma che adotta  l'indirizzo  alternativo  fra  quelli
          previsti nell'art. 27, comma 2. 
              2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma
          degli  articoli  57,  comma  1,  58,   comma   1,   e   59.
          L'autorizzazione  e'  inefficace  se  interviene  dopo   la
          scadenza  del  termine  del  primo  programma  autorizzato,
          ovvero,  nel  caso  di  sostituzione   del   programma   di
          ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi
          aziendali, se interviene dopo  che  e'  trascorso  un  anno
          dalla data di autorizzazione del primo programma. 
              3. Il termine di durata del  programma  modificativo  o
          sostitutivo stabilito a norma dell'art.  27,  comma  2,  si
          computa  in  ogni  caso   a   decorrere   dalla   data   di
          autorizzazione del primo programma. 
              4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione
          dei   complessi   aziendali    con    un    programma    di
          ristrutturazione,  le  azioni  proposte   dal   commissario
          straordinario in base alle disposizioni della  sezione  III
          del capo III del titolo II della  legge  fallimentare  sono
          sospese  sino  a  quando  e'  in  corso  l'esecuzione   del
          programma   sostitutivo.   Ai   fini    della    fissazione
          dell'udienza per la  eventuale  prosecuzione  del  processo
          dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art.  297  del
          codice di procedura civile deve essere proposta  entro  sei
          mesi  dalla  cessazione   dell'esecuzione   del   programma
          stesso.». 
              «Art.  61  (Esecuzione  del   programma).   -   1.   Il
          commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette
          all'esecuzione  del  programma  autorizzato,  fermo  quanto
          stabilito dall'art. 42. 
              2. Il commissario straordinario presenta ogni tre  mesi
          al Ministro  dell'industria  una  relazione  sull'andamento
          dell'esercizio  dell'impresa   e   sulla   esecuzione   del
          programma. 
              3. Nei dieci giorni successivi al termine  di  scadenza
          del  programma,  il  commissario  presenta  una   relazione
          finale, con la  quale  illustra  analiticamente  gli  esiti
          della  sua  esecuzione,  specificando  se   gli   obiettivi
          indicati nell'art. 27 siano stati o meno conseguiti. 
              4. Le relazioni sono sottoposte al parere del  comitato
          di sorveglianza. Copia delle  medesime  e  del  parere  del
          comitato e' depositata entro  tre  giorni  dal  commissario
          presso  la  cancelleria  del   tribunale,   ove   qualunque
          interessato puo' prenderne visione ed  estrarne  copia.  Il
          commissario straordinario trasmette una copia  di  ciascuna
          relazione periodica e della  relazione  finale  a  tutti  i
          creditori   a   mezzo   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo indicato a norma dell'art. 22, comma 2, entro
          dieci giorni dal deposito in cancelleria.». 
              «Art. 62 (Alienazione dei beni). - 1. L'alienazione dei
          beni  dell'impresa   insolvente,   in   conformita'   delle
          previsioni del programma  autorizzato,  e'  effettuata  con
          forme adeguate  alla  natura  dei  beni  e  finalizzate  al
          migliore realizzo,  in  conformita'  dei  criteri  generali
          stabiliti dal Ministro dell'industria. 
              2.  La  vendita  di  beni  immobili,  aziende  e   rami
          d'azienda di valore superiore a  euro  51.645  (lire  cento
          milioni) e' effettuata previo espletamento di idonee  forme
          di pubblicita'. 
              3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da
          uno   o   piu'    esperti    nominati    dal    commissario
          straordinario.». 
              «Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per le
          aziende e i rami di azienda  in  esercizio  la  valutazione
          effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della
          redditivita', anche se negativa, all'epoca  della  stima  e
          nel biennio successivo. 
              2. Ai fini della  vendita  di  aziende  o  di  rami  di
          azienda  in  esercizio,  l'acquirente  deve  obbligarsi   a
          proseguire   per   almeno   un   biennio    le    attivita'
          imprenditoriali e a mantenere per  il  medesimo  periodo  i
          livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 
              3. La  scelta  dell'acquirente  e'  effettuata  tenendo
          conto,  oltre  che  dell'ammontare  del   prezzo   offerto,
          dell'affidabilita'   dell'offerente   e   del   piano    di
          prosecuzione  delle  attivita'  imprenditoriali  da  questi
          presentato,   anche   con   riguardo   alla   garanzia   di
          mantenimento dei livelli occupazionali. 
              4.  Nell'ambito   delle   consultazioni   relative   al
          trasferimento d'azienda previste dall'art. 47  della  legge
          29 dicembre 1990, n.  428,  il  commissario  straordinario,
          l'acquirente e  i  rappresentanti  dei  lavoratori  possono
          convenire il trasferimento  solo  parziale  dei  lavoratori
          alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
          condizioni di lavoro  consentite  dalle  norme  vigenti  in
          materia. 
              5.   Salva   diversa   convenzione,   e'   esclusa   la
          responsabilita'  dell'acquirente  per  i  debiti   relativi
          all'esercizio   delle   aziende   cedute,   anteriori    al
          trasferimento.». 
              «Art.   64   (Cancellazione    delle    iscrizioni    e
          trascrizioni).  -  1.  La  cancellazione  delle  iscrizioni
          relative a diritti di prelazione e delle  trascrizioni  dei
          pignoramenti  e  dei  sequestri   conservativi   sui   beni
          trasferiti e' ordinata  dal  Ministero  dell'industria  con
          decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.». 
              «Art. 65 (Impugnazione degli atti di  liquidazione).  -
          1. Contro gli atti e  i  provvedimenti  lesivi  di  diritti
          soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di  imprese
          in amministrazione straordinaria,  e'  ammesso  ricorso  al
          tribunale in  confronto  del  commissario  straordinario  e
          degli altri eventuali interessati. 
              2. Il tribunale  decide  in  camera  di  consiglio  con
          decreto soggetto a reclamo a norma dell'art. 739 del codice
          di procedura civile. 
              3. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
              4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione  proposta
          contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e  delle
          trascrizioni, previsti dall'art. 64, il tribunale ordina al
          conservatore dei registri le rettifiche e  le  integrazioni
          conseguenti alla decisione assunta.». 
              «Art. 66 (Proroga del termine di scadenza del programma
          di cessione dei complessi aziendali). - 1. Se alla scadenza
          del programma  di  cessione  dei  complessi  aziendali,  la
          cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o  in  parte,  ma
          risultano in corso iniziative di imminente definizione,  il
          commissario straordinario puo' chiedere al  tribunale,  con
          l'autorizzazione del Ministero dell'industria,  sentito  il
          comitato  di  sorveglianza,  la  proroga  del  termine   di
          scadenza del programma. 
              2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per
          un periodo non superiore a tre mesi. 
              3. Il tribunale provvede con decreto motivato. 
              4. Alla scadenza del termine prorogato, il  commissario
          straordinario presenta  una  ulteriore  relazione  a  norma
          dell'art. 61, commi 3 e 4.». 
              «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
          Nei casi in  cui  e'  stato  autorizzato  un  programma  di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  se  nel  termine   di
          scadenza del programma,  originario  o  prorogato  a  norma
          dell'art.  66,  e'  avvenuta  la  integrale  cessione   dei
          complessi  stessi,   il   tribunale,   su   richiesta   del
          commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
          la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
              2. Il decreto e'  affisso  e  comunicato  al  Ministero
          dell'industria e all'ufficio del registro delle  imprese  a
          cura del cancelliere. Contro  di  esso  chiunque  vi  abbia
          interesse puo' proporre reclamo alla corte di  appello  nel
          termine  di  dieci  giorni  dall'affissione;  la  corte  di
          appello  provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito   il
          commissario  straordinario.  Il  reclamo  non  ha   effetto
          sospensivo. 
              3.  A  far  data  dal  decreto  previsto  dal  comma  1
          l'amministrazione straordinaria  e'  considerata,  ad  ogni
          effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 
              4.  La  liquidazione  degli  eventuali   beni   residui
          acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le  disposizioni
          previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.». 
              - Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004,  n.  39  (Misure  urgenti  per  la   ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato di  insolvenza),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  dicembre  2003,  n.
          298. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115  (Attuazione
          della direttiva 2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli
          usi  finali  dell'energia  e   i   servizi   energetici   e
          abrogazione della  direttiva  93/76/CEE),  come  modificato
          dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56: 
              «Art. 10  (Disciplina  dei  servizi  energetici  e  dei
          sistemi efficienti di utenza). - (Omissis). 
              2. In tale ambito, l'Autorita'  prevede  meccanismi  di
          salvaguardia  per  le   realizzazioni   avviate   in   data
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
          dell'accesso al sistema  elettrico  di  cui  al  precedente
          periodo almeno ai sistemi il  cui  assetto  e'  conforme  a
          tutte le seguenti condizioni: 
              a) sono sistemi  esistenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del suddetto  regime  di  regolazione,  ovvero  sono
          sistemi di cui, alla medesima data, sono  stati  avviati  i
          lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b) hanno una configurazione conforme  alla  definizione
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o,  in  alternativa,
          connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
          obbligo di connessione di terzi, esclusivamente  unita'  di
          produzione  e  di  consumo  di  energia   elettrica   nella
          titolarita' del medesimo soggetto giuridico.».