Art. 2 Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria 1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto». (( 1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia». 1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicita' del soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo di energia elettrica e' verificata alla data del 1° gennaio 2016. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). - 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. 4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'art. 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 65-bis del citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla presente legge: «Art. 65-bis (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'art. 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'art. 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio. 1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'art. 27, comma 2, sono ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'art. 73, se adottato, cessa di avere efficacia». - Si riportano gli articoli 27, da 54 a 66 e 73 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").». «Art. 54 (Predisposizione del programma). - 1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'. 3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. 4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.». «Art. 55 (Criteri di definizione del programma). - 1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria. 2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.». «Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma deve indicare: a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza. 2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori. 3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato. 3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile.». «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). - 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. 4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'art. 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.». «Art. 58 (Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari). - 1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa. 2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. 3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'.». «Art. 59 (Comunicazione al tribunale del programma autorizzato). - 1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. 2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'art. 22, comma 2. Si applica l'art. 31-bis, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.». «Art. 60 (Modifica o sostituzione del programma autorizzato). - 1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'art. 27, comma 2. 2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. 3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. 4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.». «Art. 61 (Esecuzione del programma). - 1. Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'art. 42. 2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma. 3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'art. 27 siano stati o meno conseguiti. 4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia. Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'art. 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.». «Art. 62 (Alienazione dei beni). - 1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. 2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a euro 51.645 (lire cento milioni) e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'. 3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.». «Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. 2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. 4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.». «Art. 64 (Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni). - 1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.». «Art. 65 (Impugnazione degli atti di liquidazione). - 1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. 2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile. 3. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'art. 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.». «Art. 66 (Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali). - 1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma. 2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Il tribunale provvede con decreto motivato. 4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'art. 61, commi 3 e 4.». «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. 3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.». - Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56: «Art. 10 (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza). - (Omissis). 2. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni: a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico.».