Art. 3 
 
 
       Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti 
          dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 
                       13 e 14 settembre 2015 
 
  1. Per  l'anno  2015,  per  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni  13  e  14  settembre
2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e  Piacenza,
deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata  dal
Consiglio dei  ministri  nella  riunione  del  25  settembre  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  228  del  1°  ottobre  2015,
l'obiettivo del patto di stabilita' interno e' ridotto di  4  milioni
di euro per la provincia di Parma, di 6,5  milioni  di  euro  per  la
provincia  di  Piacenza  e  di  complessivi  3,679  milioni  di  euro
ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato  nella
tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli  obiettivi
e'  operata  a  valere  sugli   spazi   finanziari,   che   residuano
dall'applicazione dell'articolo 1,  comma  122-bis,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione  della  sanzione
di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della  legge  12
novembre 2011, n. 183, prevista in  caso  di  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo del patto di  stabilita'  interno  2014,  quantificati
alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per  l'anno  2015,
non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1
della citata legge n. 220 del 2010. 
  (( 1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai  fini  del  rispetto
del patto  di  stabilita'  interno  non  sono  considerate  le  spese
sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di  amministrazione
e su risorse rivenienti dal ricorso al  debito,  per  far  fronte  ai
danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per  i
quali sia stato deliberato dal Consiglio dei  ministri  lo  stato  di
emergenza prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo degli spazi finanziari che  residuano  dall'applicazione  del
comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio  del
10 dicembre 2015,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' individuate e
pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento,
gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui
al primo periodo.  Gli  enti  locali  beneficiari  dell'esclusione  e
l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  il  16
dicembre 2015. Qualora la  richiesta  complessiva  risulti  superiore
agli spazi finanziari disponibili, gli stessi  sono  attribuiti  agli
enti richiedenti in misura proporzionale alle  rispettive  richieste.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 122 e 122-bis,
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2011): 
              «Art.  1  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni.  Risultati  differenziali.  Fondi  e  tabelle).  -
          (Omissis). 
              122. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione
          degli obiettivi  annuali  degli  enti  assoggettabili  alla
          sanzione di cui alla lettera a) del comma 26  dell'art.  31
          della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in  caso  di
          mancato  raggiungimento   dell'obiettivo   del   patto   di
          stabilita' interno, a  valere  sul  fondo  di  solidarieta'
          comunale e sul fondo sperimentale di  riequilibrio  nonche'
          sui trasferimenti erariali destinati  alle  province  della
          Regione siciliana e della Sardegna.  L'importo  complessivo
          della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti
          finanziari  determinati  dall'applicazione  della  predetta
          sanzione. 
              122-bis. Per l'anno  2015,  per  far  fronte  ai  danni
          causati  dalla  tromba  d'aria  che  l'8  luglio  2015   ha
          interessato i comuni di Dolo, Pianiga e  Mira,  l'obiettivo
          del patto di stabilita' interno di  ciascuno  dei  predetti
          comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari  di  cui
          al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi,
          di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro,
          1,1 milioni di euro e 1,2  milioni  di  euro.  Qualora  gli
          spazi  finanziari  di  cui  al  primo   periodo   risultino
          inferiori   a   7,5   milioni   di   euro,   la   riduzione
          dell'obiettivo  di  ciascun   ente   e'   proporzionalmente
          rideterminata. Nel 2015  sono  corrispondentemente  ridotti
          gli spazi finanziari per operare, ai sensi del  comma  122,
          la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno
          degli  enti  locali.  La  riduzione  dei   predetti   spazi
          finanziari  opera  prioritariamente  con   riferimento   ai
          comuni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 31, comma  26,  lettera
          a) della legge 12 novembre 2011, n. 183  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - Legge di stabilita' 2012): 
              «Art. 31 (Utilizzo diretto dei lavoratori  titolari  di
          strumenti di sostegno al reddito). - (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente.».