Art. 2 Soggetti obbligati alle dichiarazioni 1. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti: a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta; b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati; g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve; h) le associazioni e le cantine cooperative.