Art. 2 
 
                Soggetti obbligati alle dichiarazioni 
 
  1. Sono tenuti alla presentazione annuale  delle  dichiarazioni  di
vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti: 
  a) i produttori di uva  da  vino  che  effettuano  la  raccolta  e,
successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta; 
  b) i produttori di uva da vino che  effettuano  la  raccolta  e  la
vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; 
  c) i produttori di uva da  vino  che  effettuano  la  raccolta,  la
cessione parziale e la vinificazione con utilizzo  esclusivo  di  uve
proprie; 
  d)  i  produttori  che  effettuano  la  raccolta  delle  uve  e  la
vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; 
  e) i produttori di uva da  vino  che  effettuano  la  raccolta,  la
cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve  e/o  mosti
acquistati; 
  f)  i  produttori  di  vino   che   effettuano   la   vinificazione
esclusivamente con uve e/o mosti acquistati; 
  g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve; 
  h) le associazioni e le cantine cooperative.