Art. 4 Termini di presentazione delle dichiarazioni 1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 436/2009: il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art. 3, comma 2, e' stabilito al 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive; il termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 3, comma 3, e' stabilito al 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre. 2. I produttori di cui all'art. 2, lettere b) e c), hanno la possibilita' di compilare le dichiarazioni di produzione vinicola contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre. 3. I soggetti intermediari di cui all'art. 2, lettera g), compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno. 4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato I al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 2.