Art. 6 
 
               Soggetti esonerati dalla dichiarazione 
                       di produzione vinicola 
 
  1.  Sono   esonerati   dall'obbligo   della   presentazione   della
dichiarazione di produzione vinicola: 
  a) i produttori di cui all'art. 5; 
  b) i produttori che mediante vinificazione nei  loro  impianti  dei
prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10
hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma; 
  c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad  una
cantina cooperativa  o  associazione,  riservandosi  di  produrre  un
quantitativo inferiore a  10  hl,  che  non  e'  commercializzato  in
qualsiasi forma.