Art. 6 Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione vinicola 1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione vinicola: a) i produttori di cui all'art. 5; b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma; c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non e' commercializzato in qualsiasi forma.