Art. 7 Rivendicazione delle uve a DO e IG e Dichiarazione preventiva 1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 3, comma 2. 2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive. 3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione e' compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.