(parte 2)
 
                              Capo VIII 
 
 
                 Gli organi provinciali del Partito 
 
 
                              Art. 40. 
 
 
                   Organi provinciali del Partito 
 
    Sono organi provinciali del Partito: 
      a) il Congresso provinciale; 
      b) il Segretario provinciale; 
      c) il Comitato provinciale; 
      d) la Direzione provinciale. 
 
                              Art. 41. 
 
 
  Il Congresso provinciale: composizione, competenze, periodicita' 
 
    Il Congresso provinciale e' l'assemblea dei delegati eletti. 
    I delegati sono eletti  da  tutti  i  soci  nelle  sezioni  della
provincia e secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento. 
    Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola,
i  componenti  del  Comitato  provinciale  e   degli   esponenti   di
associazioni e formazioni sociali i quali  si  ispirino  ai  principi
ideali della U.D.C. 
    Il  Congresso  e'  ordinario  e   straordinario.   Il   Congresso
provinciale ordinario si riunisce ogni due anni: 
      a) per discutere le relazioni del  Comitato  provinciale  ed  i
temi del Congresso; 
      b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali
della politica provinciale del Partito  in  armonia  con  l'indirizzo
politico determinato dal Congresso nazionale; 
      c) per eleggere il segretario e il Comitato provinciale. 
    Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico
ordine del giorno, per delibera della Direzione  nazionale  la  quale
deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero
di  assemblee  nazionali  che  rappresentino  almeno  1/3  dei   voti
conseguiti dal Partito nella provincia, oppure  quando  la  richiesta
medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata  deliberata  a
maggioranza dei suoi componenti. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                Competenze del Segretario provinciale 
 
    Il Segretario  provinciale  ha  la  rappresentanza  politica  del
Partito nella provincia. 
    Egli promuove e indirizza l'attivita' degli organi del partito ed
impartisce le direttive sull'attivita'  e  sull'organizzazione  nella
provincia  sulla  base  delle  deliberazioni  dei  competenti  organi
statutari. In particolare: 
      a) convoca e presiede il Comitato, la  Direzione  e  la  Giunta
esecutiva ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; 
      b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari  e  i
dirigenti dei  vari  uffici,  scegliendoli  anche  al  di  fuori  del
Comitato; 
      c) cura i rapporti con la societa' civile e con  gli  organismi
politici, sociali ed economici provinciali; 
      d) presiede le commissioni provinciali  per  i  problemi  della
cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale  di
informazione sindacale. 
 
                              Art. 43. 
 
 
                Composizione del Comitato provinciale 
 
    Il Comitato provinciale e' formato  dal  Segretario  provinciale,
dai componenti eletti dal Congresso provinciale,  dai  consiglieri  e
assessori provinciali. 
    Fanno  parte,  inoltre,  del  Comitato   provinciale   con   voto
consultivo: 
      a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una  Sezione
della provincia; 
      b) i componenti della Giunta esecutiva; 
      c) il Segretario comunale del capoluogo; 
      d) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati  eletti  nella
Circoscrizione,  i  Parlamentari  europei  e  gli   ex   Parlamentari
nazionali iscritti in una Sezione della provincia; 
      e) i consiglieri regionali eletti nella provincia; 
      f) il Sindaco del capoluogo. 
    Il Comitato  provinciale  puo'  indicare,  con  voto  dei  propri
componenti eletti  limitato  ad  una  preferenza,  da  due  a  cinque
personalita', iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto
consultivo ai propri lavori,in rappresentanza degli ambienti sociali,
culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana  e
di centro. 
 
                              Art. 44. 
 
 
                 Competenze del Comitato provinciale 
 
    Il Comitato provinciale attua nella provincia la  linea  politica
del Partito. 
    Il Comitato provinciale elegge, tra i  propri  componenti  aventi
voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il  Segretario
amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata  da
un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a ¼  dei
componenti  aventi  voto  deliberativo.  Il   Comitato   provinciale,
inoltre: 
      a) approva le relazioni annuali del  segretario  provinciale  e
del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti ,
le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella  provincia,
nel rispetto dei deliberati  congressuali  e  degli  indirizzi  della
Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato; 
      b) indica l'orientamento del Partito  e  indirizza  l'attivita'
dei gruppi  consiliari  e  dei  rappresentanti  negli  enti  pubblici
provinciali; 
      c) formula proposte agli organi regionali e nazionali; 
      d) approva il programma per le elezioni provinciali; 
      e) formula proposte al Comitato regionale sul programma  e  gli
orientamenti per le elezioni regionali; 
      f)  ratifica  le  deliberazioni  relative  alla   costituzione,
divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni; 
      g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di
organi locali e alla nomina di commissari; 
      h) nomina i revisori dei conti; 
      i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale; 
      j) approva le liste e le candidature ai consigli comunali; 
      k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale; 
      l)  propone  le  candidature   al   Parlamento.   Il   Comitato
provinciale e' convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi. 
 
                              Art. 45. 
 
 
                      Composizione e competenze 
                     della Direzione provinciale 
 
    La Direzione provinciale e' formata dal  Segretario  provinciale,
dai componenti eletti  dal  comitato  provinciale  e  dal  Segretario
amministrativo, dal Presidente e dagli assessori provinciali. 
    Fanno parte inoltre  della  Direzione,  con  voto  consultivo,  i
consiglieri nazionali iscritti ad una  sezione  della  provincia,  il
Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali
iscritti in una sezione della provincia  e  i  consiglieri  regionali
della provincia. La Direzione provinciale: 
      a) approva, su proposta  del  segretario  e  sulla  base  degli
indirizzi del Comitato provinciale, il  programma  di  attivita'  del
Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati  congressuali  e
degli indirizzi della Direzione nazionale e degli  altri  organi  del
Partito; 
      b) istituisce,  su  proposta  del  Segretario,  commissioni  di
settore in relazione a  concrete  esigenze  di  presenza  politica  e
amministrativa del Partito nella provincia, in modo da accrescere  la
capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intense  forme  di
rapporto  con  i  livelli  corrispondenti   della   societa'   civile
organizzata; 
      c)  verifica  l'attuazione,  da  parte   dei   gruppi   e   dei
rappresentanti negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli
indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale; 
      d)  formula  proposte  per  la  formazione  e   l'aggiornamento
politico; 
      e) ordina inchieste ed ispezioni; 
      f)  predispone  la  lista  e  le   candidature   al   Consiglio
provinciale; 
      g)  istituisce  gli  uffici  di  segreteria  degli   eletti   a
disposizione dei Parlamentari europei, dei Senatori della  provincia,
dei  Deputati  della  circoscrizione,  dei  consiglieri  regionali  e
provinciali al fine di assicurare il costante  collegamento  fra  gli
eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori. 
    La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, puo'  esercitare
i poteri del Comitato provinciale. Le relative  deliberazioni  devono
essere comunicate ai componenti del  Comitato  provinciale  e  devono
essere ratificate, a  pena  di  nullita',  entro  trenta  giorni  dal
Comitato provinciale stesso. 
 
                              Art. 46. 
 
 
                      Composizione e competenze 
                 della Giunta esecutiva provinciale 
 
    La Giunta esecutiva  provinciale  e'  l'organo  di  coordinamento
organizzativo delle attivita' del partito nella provincia. 
    Essa e' composta dal segretario, dal  segretario  amministrativo,
dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti. 
 
                               Capo IX 
 
 
                  Gli organi regionali del Partito 
 
 
                              Art. 47. 
 
 
                    Organi regionali del Partito 
 
    Sono organi regionali del Partito: 
      a) il Congresso regionale; 
      b) il Segretario regionale; 
      c) il Comitato regionale; 
      d) la Direzione regionale. 
 
                              Art. 48. 
 
 
                 Competenze del Segretario regionale 
 
    Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito
nella regione. 
    Egli promuove e indirizza l'attivita' degli organi del Partito ed
impartisce le direttive sull'attivita'  e  sull'organizzazione  nella
regione  sulla  base  delle  deliberazioni  dei   competenti   organi
statutari. In particolare: 
      a) convoca e presiede il Comitato, la  Direzione  e  la  Giunta
esecutiva ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; 
      b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu'  vece  segretari  e
dirigenti dei  vari  uffici,  scegliendoli  anche  al  di  fuori  del
Comitato; 
      c)  effettua   consultazioni   periodiche   con   i   segretari
provinciali; 
      d)  svolge  azione  di   propulsione,   di   indirizzo   e   di
coordinamento  in  materia  di  formazione  e   di   propaganda,   in
collegamento con i dipartimenti nazionali interessati; 
      e) cura i rapporti con la societa' civile e con  gli  organismi
politici, sociali ed economici regionali; 
      f) presiede le  commissioni  regionali  per  i  problemi  della
cultura, della produzione e del lavoro ed il  comitato  regionale  di
informazione sindacale. 
 
                              Art. 49. 
 
 
                 Composizione del Comitato regionale 
 
    Il Comitato regionale e' formato dal  segretario  regionale,  dai
componenti eletti  dal  congresso  regionale,  dal  Presidente  della
Regione, dagli assessori e dai consiglieri regionali. 
    Fanno  parte,  inoltre,  del   Comitato   regionale,   con   voto
consultivo: 
      a) i Consiglieri nazionali del Partito iscritti in una  Sezione
della regione; 
      b) i componenti della Giunta esecutiva; 
      c) i segretari provinciali; 
      d) i Parlamentari europei e nazionali eletti  nella  regione  e
gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della regione. 
    Il  Comitato  regionale  puo'  indicare,  con  voto  dei   propri
componenti eletti  limitato  ad  una  preferenza,  da  due  a  cinque
personalita', iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto
consultivo  ai  propri  lavori,  in  rappresentanza  degli   ambienti
sociali, culturali, economici e  delle  associazioni  di  ispirazione
cristiana e di centro. 
 
                              Art. 50. 
 
 
                  Competenze del Comitato regionale 
 
    Il Comitato regionale attua nella regione la linea  politica  del
Partito. 
    Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto
deliberativo, a  maggioranza  assoluta  dei  votanti,  il  Segretario
amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata  da
un numero di componenti non inferiore a sette e non  superiore  ad  ¼
dei  componenti  aventi  voto  deliberativo.  Il  Comitato  regionale
inoltre: 
      a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e  del
Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei  conti,  le
linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella  regione,  nel
rispetto  dei  deliberati  congressuali  e  degli   indirizzi   della
Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato; 
      b) indica l'orientamento del Partito ed  indirizza  l'attivita'
del gruppi consiliare  regionale  e  dei  rappresentanti  d.c.  negli
ambienti regionali; 
      c) formula proposte agli organi nazionali del Partito; 
      d) approva il programma per le elezioni regionali; 
      e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e  gli
orientamenti per le elezioni politiche ed europee; 
      f) indirizza ed orienta l'azione dei  comitati  provinciali  al
fine di garantire la necessaria coerenza con  la  politica  regionale
del Partito; 
      g)  stabilisce  norme  regolamentari   ed   introduce   modelli
organizzativi autonomi, nell'ambito dei principi generali fissati dal
presente  Statuto,  per  corrispondere  a  particolari  ed  obiettive
esigenze della realta' territoriale e sociale regionale; 
      h) sulla base dei deliberati della Direzione  nazionale  ed  in
coerenza con quanto stabilito all'art. 39; 
      i) convoca conferenze programmatiche regionali; 
      j) approva le candidature al Consiglio regionale; 
      k) propone le candidature alla Camera dei Deputati,  al  Senato
della Repubblica ed al parlamento europeo; 
      l) promuove  attivita'  di  formazione  politica.  Il  Comitato
regionale deve riunirsi entro  venti  giorni  dalla  conclusione  del
Congresso regionale, entro trenta giorni  dalla  soluzione  di  crisi
della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi. 
 
                              Art. 51. 
 
 
                      Composizione e competenze 
                      della Direzione regionale 
 
    La Direzione regionale e' formata dal Segretario  regionale,  dai
componenti  eletti  dal   Comitato   regionale   e   dal   Segretario
amministrativo. 
    Fanno parte inoltre  della  Direzione,  con  voto  consultivo,  i
consiglieri nazionali  iscritti  in  una  Sezione  della  regione,  i
segretari provinciali, i Parlamentari europei e  nazionali,  iscritti
in una Sezione della regione, il Presidente della  Giunta  regionale,
gli assessori ed il Capogruppo  consiliare  regionale.  La  Direzione
regionale: 
      a) approva, su proposta  del  Segretario  e  sulla  base  degli
indirizzi del Comitato  regionale,  il  programma  di  attivita'  del
Partito nella regione, nel rispetto  dei  deliberati  congressuali  e
degli indirizzi della Direzione nazionale e degli  altri  organi  del
Partito; 
      b) istituisce,  su  proposta  del  Segretario,  commissioni  di
settore in relazione a concrete  esigenze  di  presenza  politica  ed
amministrativa del Partito nella regione, in modo  da  accrescere  la
capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intense  forme  di
rapporto  con  i  livelli  corrispondenti   della   societa'   civile
organizzata; 
      c)  verifica  l'attuazione,  da  parte   dei   gruppi   e   dei
rappresentanti  negli  enti  pubblici   a   carattere   regionale   o
interprovinciale, degli indirizzi programmatici fissati dal  comitato
regionale; 
      d) stabilisce l'indirizzo del Partito per  la  soluzione  della
crisi della Giunta regionale; 
      e) vigila sulla coerenza  dell'indirizzo  politico  del  gruppo
consiliare rispetto all'indirizzo politico del Congresso regionale  e
sull'attivita' dei consiglieri  regionali,  riferendo  periodicamente
alle direzioni provinciali; 
      f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in  ordine  al
coordinamento delle attivita' dei comitati provinciali e  propone  lo
scioglimento degli stessi alla Direzione nazionale; 
      g) svolge ogni altro compito ad essa affidato  dalla  direzione
nazionale. 
    La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, puo'  esercitare
i poteri del Comitato regionale.  Le  relative  deliberazioni  devono
essere comunicate ai  componenti  del  Comitato  regionale  e  devono
essere ratificate, a  pena  di  nullita',  entro  trenta  giorni  dal
Comitato regionale stesso. 
 
                              Art. 52. 
 
 
                      Competenze e composizione 
                  della Giunta esecutiva regionale 
 
    La  Giunta  esecutiva  regionale  e'  l'organo  di  coordinamento
organizzativo delle attivita' regionali del Partito. 
    Essa e' composta dal Segretario, dal  Segretario  Amministrativo,
dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti. 
 
                               Capo X 
 
 
                  Gli organi nazionali del Partito 
 
 
                              Art. 53. 
 
 
                    Organi nazionali del Partito 
 
    Sono organi nazionali del Partito: 
      a) il Congresso nazionale; 
      b) il Segretario Politico; 
      c) il Consiglio nazionale; 
      d) la direzione nazionale; 
      e) l'Ufficio politico. 
 
                              SEZIONE I 
 
 
                       Il Congresso Nazionale 
 
 
                              Art. 54. 
 
 
   Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicita' 
 
    Il congresso nazionale e' l'assemblea  dei  delegati  eletti  dai
congressi regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del
Partito all'estero secondo l'apposito regolamento. 
    Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i
consiglieri e gli assessori regionali, i  parlamentari  nazionali  ed
europei, i consiglieri  nazionali,  i  segretari  provinciali  e  gli
esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali  s'ispirano
ai principi ideali della U.D.C. 
    Il Congresso e' ordinario e straordinario. 
    Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 2  anni,  nella
data, nel luogo e con  l'ordine  del  giorno  fissati  dal  Consiglio
nazionale, il quale ne approva il regolamento per: 
      a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del
Congresso; 
      b) proporre i programmi e  deliberare  gli  indirizzi  generali
della politica del Partito; 
      c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale; 
    Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del
Consiglio  nazionale,  con  il  voto  favorevole  dei  2/3  dei  suoi
componenti. 
    Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresi'  quando
ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino
almeno 1/3 dei voti conseguiti  dal  Partito  nell'intero  territorio
nazionale. 
    Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale
delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno ed il regolamento. 
 
                             SEZIONE II 
 
 
                       Il Segretario Politico 
 
 
                              Art. 55. 
 
 
                             Competenze 
 
    Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito,
attua  la  linea  politica  determinata  dal  Congresso  secondo   le
deliberazioni del Consiglio nazionale e  della  Direzione,  dirige  e
coordina  le  attivita'  del  Partito.  Il  Segretario  politico,  in
particolare: 
      a) gestisce la denominazione  ed  il  simbolo  del  partito  ed
autorizza  il  deposito  del  contrassegno  e  la  presentazione  dei
candidati alle competizioni elettorali; 
      b) convoca e presiede la Direzione,  l'Ufficio  politico  e  la
Giunta esecutiva nazionale; 
      c) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari  e  i
dirigenti dei Dipartimenti scegliendo questi ultimi anche al di fuori
de essa; 
      d) esprime ai  gruppi  parlamentari  l'indirizzo  politico  del
Partito; 
      e) guida  le  delegazioni  incaricate  di  intervenire  per  la
formazione dei governi; 
      f) presiede le  Commissioni  nazionali  per  i  problemi  della
cultura, della produzione e del lavoro ed il  Comitato  nazionale  di
informazione sindacale. 
 
                              Art. 56. 
 
 
                 Impedimento, dimissioni e decadenza 
                       del Segretario Politico 
 
    In caso di impedimento, dimissioni  e  decadenza  del  Segretario
Politico, il Consiglio nazionale e' convocato allo scopo di  eleggere
il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei  2/3  degli
aventi diritto al voto,  nella  prima  votazione,  ed  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive. 
    Il candidato che alla  terza  votazione  ottenga  la  maggioranza
semplice  e'  eletto  Segretario  con  il  compito  di  convocare  il
Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi. 
    Le  votazioni  per  l'elezione  del  Segretario  Politico  devono
svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale. 
    A  parita'  di  preferenze,   la   graduatoria   e'   determinata
dall'anzianita' di iscrizione al Partito. 
 
                             SEZIONE III 
 
 
                       Il Consiglio Nazionale 
 
 
                              Art. 57. 
 
 
                            Composizione 
 
    Il Consiglio nazionale e' composto: 
      a) dal Segretario Politico; 
      b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e  da  250  non
Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal  Congresso  nazionale  nei
modi previsti dall'apposito regolamento; nonche' da  25  donne  e  25
giovani (al di sotto di 35 anni), eletti con metodo proporzionale dal
Consiglio Nazionale; 
      c) dai Segretari regionali; 
      d) dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  se  iscritto  al
Partito; 
      e) dai soci che  abbiano  ricoperto  la  carica  di  Segretario
Politico o di Presidente del Consiglio nazionale; 
      f) I Capigruppo Consiliari regionali dell'UDC; 
      g) Fanno parte, inoltre,  del  Consiglio  nazionale,  con  voto
consultivo, gli iscritti al Partito che siano: 
        componenti della Giunta esecutiva; 
        direttore del quotidiano e del settimanale del Partito; 
        presidenti  in  carica  dei  collegi  dei   probiviri   della
commissione centrale per le garanzie statutarie; 
        soci fondatori; 
        Ministri o sottosegretari; 
        Presidenti,   vicepresidenti,    ex    presidenti    ed    ex
vicepresidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
Deputati; 
        Il Presidente Nazionale dell'Associazione «Libertas»; 
        Ex Parlamentari; 
        Consiglieri Regionali; 
        15 donne rappresentative di diverse regioni. 
    Il Consiglio  nazionale  puo'  invitare  a  partecipare  ai  suoi
lavori,  con  voto  consultivo,  esponenti  che  svolgono  a  livello
nazionale attivita' ispirate ai principi cristiano-sociali. 
 
                              Art. 58. 
 
 
                             Competenze 
 
    Il Consiglio nazionale e', entro la  linea  politica  determinata
dal Congresso, l'organo deliberativo del Partito. 
    Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti  aventi  voto
deliberativo,  a  maggioranza  semplice  dei  votanti,   il   proprio
Presidente e con metodo proporzionale,  la  Direzione  nazionale  del
Partito. 
    Il  Consiglio  nazionale  controlla  l'attivita'  del  Partito  e
sovrintende agli organi di garanzia statutaria. 
 
                              Art. 59. 
 
 
                Il Presidente del Consiglio nazionale 
 
    Il Presidente  del  Consiglio  nazionale  vigila  sull'esecuzione
delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno
una volta ogni tre mesi. 
 
                              Art. 60. 
 
 
Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento  del
Congresso, ad elezioni politiche  e  alla  risoluzione  di  crisi  di
                               Governo 
 
    Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro  venti  giorni
dalla conclusione del  Congresso  nazionale,  entro  quindici  giorni
dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro  trenta  giorni
dalla risoluzione di crisi di Governo. 
 
                             SEZIONE IV 
 
 
                       La Direzione Nazionale 
 
 
                              Art. 61. 
 
 
                            Composizione 
 
    La direzione nazionale e' composta: 
      a) dal Segretario politico che la convoca e la presiede; 
      b) dal Presidente del Consiglio nazionale; 
      c) dal Segretario amministrativo del Partito; 
      d) da sessantadue componenti eletti al Consiglio nazionale  tra
gli aventi diritto di voto deliberativo, dei quali  un  terzo  scelti
tra i Parlamentari; 
      e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri,  se  iscritto  al
Partito; 
      f) dai Presidenti dei  gruppi  parlamentari  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati e del Parlamento europeo. 
    Partecipano,  inoltre,  con  voto  consultivo,  ai  lavori  della
Direzione: 
      a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica  di  Segretario
Politico; 
      b) i soci fondatori; 
      c) il Presidente o ex Presidente  di  organismi  internazionale
cui l'UDC aderisce; 
      d) il Presidente o Vice Presidente del Senato della  Repubblica
o della Camera dei Deputati; 
      e) il Capo della delegazione UDC in seno al PPE; 
      f) la Responsabile  della  Commissione  Pari  Opportunita'  del
partito; 
      g) il Responsabile del Movimento giovanile; 
      h) i Responsabili regionali  delle  regioni  non  rappresentate
nella Direzione nazionale; 
      i) la Direzione nazionale  e  il  Segretario  Politico  possono
invitare a  partecipare  con  voto  consultivo  alle  riunioni  della
Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno,  Ministri
e Sottosegretari. 
 
                              Art. 62. 
 
 
                Competenza della Direzione Nazionale 
 
    La Direzione Nazionale: 
      a)  delibera  sugli  indirizzi  politici  e  programmatici  del
Partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio
nazionale; 
      b) delibera, sentiti i direttivi dei  gruppi  parlamentari,  in
ordine alla soluzione delle crisi di Governo; 
      c)  verifica  l'attuazione  degli   indirizzi   fissati   dalla
Direzione nazionale sull'attivita' dei rappresentanti  e  dei  gruppi
negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere
non elettivo; 
      d) nomina i revisori dei conti di cui all'art. 102. 
 
                            Art. 62-bis. 
 
 
              Selezione candidature e incompatibilita' 
 
    Nel rispetto dei principi fondamentali del presente  Statuto,  le
candidature per le elezioni politiche nazionali  ed  europee,  per  i
Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle citta'  metropolitane,
sono approvate dalla Direzione Nazionale sulla  base  delle  proposte
formulate dai Comitati territoriali. 
    Per quanto concerne  le  incompatibilita',  la  disciplina  delle
stesse e' rimessa ad un apposito regolamento proposto dalla Direzione
Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale. 
 
                              SEZIONE V 
 
 
                         L'Ufficio politico 
 
 
                              Art. 63. 
 
 
                      Composizione e competenze 
 
    L'Ufficio politico e' costituito da  quindici  componenti.  Fanno
parte di diritto dell'Ufficio politico: il  Segretario  Politico,  il
Presidente del Consiglio nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei
gruppi  parlamentari.  Gli  altri  componenti  sono  nominati   dalla
Direzione nazionale, su  proposta  del  Segretario  Politico,  tra  i
propri componenti. 
    L'Ufficio  politico  e'  l'organo  che  coadiuva  il   segretario
Politico nell'attuazione della linea politica deliberata dagli organi
del Partito. 
 
                             SEZIONE VI 
 
 
                    La Giunta esecutiva nazionale 
 
 
                              Art. 64. 
 
 
      La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione 
 
    La  Giunta  esecutiva  nazionale  e'  l'organo  do  coordinamento
organizzativo delle attivita' del Partito. 
    Essa e' composta dal Segretario Politico  che  la  convoca  e  la
presiede, dal segretario  Amministrativo,  dai  vicesegretari  e  dai
dirigenti dei dipartimenti. 
 
                               Capo XI 
 
 
             I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari 
 
 
                              Art. 65. 
 
 
        I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali 
 
    I Parlamentari del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati si costituiscono in gruppo. 
    I gruppi  parlamentari  e  ogni  loro  componente  per  tutte  le
questioni di  rilevanza  politica,  debbono  attenersi  all'indirizzo
generale fissato dal Congresso  nazionale  ed  alle  direttive  degli
organi nazionali. 
    I gruppi parlamentari si danno un proprio  regolamento  che  deve
essere approvato dal Consiglio nazionale. 
    Le disposizioni che  precedono  si  applicano  analogicamente  ai
componenti U.D.C. delle assemblee regionali ed  ai  gruppi  che  essi
costituiscono. 
    I deputati europei dell'U.D.C. aderiranno al gruppo  parlamentare
del P.P.E. 
 
                              Art. 66. 
 
 
                 Gruppi consiliari degli enti locali 
 
    I gruppi consiliari degli enti locali ed  ogni  loro  componente,
per tutte le  questioni  di  rilevanza  politica,  debbono  attenersi
all'indirizzo generale fissato dai congressi  e  alle  direttive  dei
competenti organi di Partito. 
 
                              Capo XII 
 
 
                  Gli organi consultivi e ausiliari 
 
 
                              Art. 67. 
 
 
            Consulta delle regioni consulta degli eletti 
 
    E' istituita la consulta delle regioni,  composta  dai  segretari
regionali, dai presidenti dei  gruppi  consiliari  e  regionali,  dai
presidenti delle giunte e dei consigli regionali con  il  compito  di
formulare  proposte  per  l'attuazione  delle  scelte   politiche   e
programmatiche deliberate  dalla  Direzione  nazionale,  al  fine  di
realizzare un ordinamento regionale corrente con  gli  indirizzi  del
Partito. 
    La consulta e' presieduta dal Segretario Politico che la  convoca
con periodicita' trimestrale. 
    E' convocata, almeno una volta all'anno, dal Segretario Politico.
L'assemblea e' sede di  proposta  e  di  dibattito  per  l'attuazione
dell'impegno  regionalista  del  Partito  l'assemblea  generale   dei
consiglieri regionali e dei segretari regionali. 
    Sono altresi'  istituite,  presso  gli  organi  del  Partito,  le
consulte degli eletti nelle liste. Esse sono formate dagli eletti nei
consigli circoscrizionali e comunali, nelle  comunita'  montane,  nei
comprensori, e nei consigli provinciali e regionali. 
 
                              Art. 68. 
 
 
                         Assemblea nazionale 
 
    Nel  periodo  che  intercorre  tra  i  congressi  nazionali,   e'
convocata  l'assemblea  nazionale  per  dibattere  gli   orientamenti
generali del Partito sulle grandi questioni  che  attengono  ai  temi
della pace, del lavoro, della famiglia, della condizione femminile  e
giovanile,  degli  anziani,  della  cultura,   dell'economia,   della
presenza e dell'iniziativa dell'UDC nella societa' italiana. 
    L'assemblea nazionale e' aperta ad iscritti, elettori e portatori
di significative esperienze sociali, culturali e professionali. 
    L'assemblea nazionale e' convocata dal Presidente  del  consiglio
nazionale. 
    Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale
e regionale. 
 
                              Titolo IV 
 
 
                MOVIMENTI - FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI 
 
 
                              Art. 69. 
 
 
       Formazioni associative, Movimento Giovanile - Movimento 
                    Femminile - Movimento Anziani 
 
    Le formazioni associative e i movimenti  che  si  ricollegano  al
Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati  dal
Consiglio nazionale. 
 
                              Art. 70. 
 
 
                             Fondazioni 
 
    Al fine di attivare forme di collaborazione e  iniziative  comuni
tra  rappresentanti  del  Partito  e  rappresentanti  di  realta'  ed
esperienze   sociali,   culturali   e   professionali   esterne,   si
costituiscono fondazioni come punto di riferimento e  di  impegno  su
temi e problemi di primario interesse. 
    La Direzione nazionale emana le  direttive  per  la  costituzione
delle fondazioni, il loro finanziamento e per  lo  svolgimento  della
loro attivita'. 
 
                              Titolo V 
 
 
                         GARANZIE STATUTARIE 
 
 
                               Capo I 
 
 
                        Infrazioni Statutarie 
 
 
                              Art. 71. 
 
 
                    Organi di garanzia statutaria 
 
    Sono organi di garanzia statutaria: 
      1)  la   Commissione   provinciale   per   il   controllo   del
tesseramento; 
      2) la Commissione centrale per il controllo del tesseramento; 
      3) la Commissione regionale per le garanzie statutarie; 
      4) la Commissione centrale per le garanzie statutarie. 
 
                              Art. 72. 
 
 
                       Ricorsi per violazioni 
                   dello Statuto e dei regolamenti 
 
    Il socio e gli Organi di Partito  possono  proporre  ricorso  per
violazione  dello  Statuto  e  dei   regolamenti   alle   commissioni
provinciali e alla commissione centrale per  le  garanzie  statutarie
secondo le rispettive  competenze,  con  l'esclusione  delle  materie
riservate alle commissioni per  il  controllo  del  tesseramento.  Le
Commissioni sono autonome. La proposizione del ricorso  non  sospende
la  esecutivita'  dell'atto  impugnato,   salvo   diversa   decisione
dell'organo di garanzia statutaria competente. 
 
                              Art. 73. 
 
 
                      Norme sulla presentazione 
                    e sulla notifica dei ricorsi 
 
    I  ricorsi  debbono   essere   presenti   personalmente   o   per
raccomandata: 
      a) entro dieci giorni  dalla  data  in  cui  l'atto  sia  stato
adottato o risulti che l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero
dalla data in cui la decisione dell'organo di garanzia statutaria sia
stata notificata; 
      b) entro tre giorni dalla  proclamazione  dei  risultati  delle
singole  assemblee   pre-congressuali   o   dalle   decisioni   delle
commissioni di garanzia congressuale. 
    I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono  ridotti  a
quattro   giorni   per   i   ricorsi    relativi    alle    assemblee
pre-congressuali. 
    I ricorsi devono essere comunicati  dal  presentatore  all'organo
che ha emesso l'atto impugnato o, nel  caso  di  ricorsi  in  materia
elettorale, all'organo direttamente interessato. 
    Gli interessati possono presentare memorie e  produrre  documenti
entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 
    Le decisioni delle commissioni per  le  garanzie  statutarie  non
sono esecutive sino a quando non siano divenute definitive. 
 
                              Art. 74. 
 
 
                        Commissione regionale 
                     per le garanzie statutarie 
 
    La Commissione regionale per le garanzie statutarie, formata da 7
membri effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso  regionale
ordinario a scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come
effettivi i 7 candidati che ottengono il maggior  numero  di  voti  e
come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria. 
    I membri effettivi, in caso di impedimento, di  dimissioni  o  di
decadenza, sono sostituiti da un  pari  numero  di  membri  supplenti
secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento  della  lista.
Il Comitato regionale provvede all'eventuale integrazione. 
    La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella  sua  prima
seduta il Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi. 
    Nel caso in cui la  Commissione,  nella  sua  prima  seduta,  non
provveda all'elezione del Presidente,  la  nomina  e'  devoluta  alla
commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza. 
    Il  Segretario   tiene   il   repertorio   cronologico   a   cura
dell'istruttoria dei  ricorsi  pervenuti,  nonche'  la  raccolta  dei
verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate. La  Commissione
regionale per le garanzie statutarie puo' deliberare soltanto  quando
sono presenti almeno quattro membri effettivi. 
 
                              Art. 75. 
 
 
               Competenze della commissione regionale 
                     per le garanzie statutarie 
 
    La Commissione regionale per le  garanzie  statutarie  decide  in
primo grado: 
      a) sui  ricorsi  contro  i  provvedimenti  degli  organi  delle
sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali; 
      b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni,  dei
comitati circoscrizionali, comunali; 
      c)  sui  conflitti  di   competenza   tra   sezioni,   comitati
circoscrizionali, comunali. 
 
                              Art. 76. 
 
 
        Termine per le decisioni della commissione regionale 
                     per le garanzie statutarie 
 
    La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide  entro
trenta giorni dal ricevimento del ricorso  prorogabili  motivatamente
di ulteriori 15 giorni per una sola volta. 
    I termini di cui al primo comma sono ridotti  a  quattro  giorni,
non   prorogabili,   per   i   ricorsi   relativi   alle    assemblee
pre-congressuali. 
    In caso di mancata  decisione  entro  i  termini  prescritti,  il
ricorso e' devoluto alla competenza della commissione centrale per le
garanzie  statutarie.  Il  Segretario  della  commissione   regionale
provvede a trasmettere i relativi atti entro il termine perentorio di
due giorni dalla scadenza del termine originario o prorogato. 
    Sono prive di  qualsiasi  effetto  le  decisioni  adottate  dalla
Commissione regionale  dopo  il  decorso  dei  termini  previsti  dai
precedenti comma. 
 
                              Art. 77. 
 
 
                 Elezione della commissione centrale 
                     per le garanzie statutarie 
 
    la Commissione centrale per le garanzie statutarie e' formata  da
9 membri effettivi e 5 supplenti, eletti dal  Congresso  nazionale  a
scrutinio  segreto.  Risultano  eletti  come  effettivi  i  primi   9
candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti  i
5 che li seguono in graduatoria. 
    I membri effettivi in caso di impedimento,  di  dimissioni  o  di
decadenza, sono sostituiti da un  pari  numero  di  membri  supplenti
secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento  della  lista.
Il consiglio nazionale provvede all'eventuale integrazione. 
    Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i  propri
componenti  effettivi  ed  a   maggioranza   semplice,   il   proprio
Presidente. 
 
                              Art. 78. 
 
 
                Competenze della commissione centrale 
                     per le garanzie statutarie 
 
    La Commissione centrale per le garanzie statutarie: 
      a) sui ricorsi avverso le decisioni della  commissione  per  le
garanzie statutarie; 
      b) sui ricorsi di competenza della  commissione  regionale,  ad
essa devoluti per decorrenza dei termini; 
      c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali; 
      d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali  dei
movimenti; 
      e)  sui  ricorsi  contro  l'elezione  di  organi  regionali   e
provinciali,  nonche'  contro  quella  dei  delegati   al   congresso
nazionale; 
      f) sui ricorsi  avverso  atti  di  dipartimenti  nazionali  del
Partito e della Giunta esecutiva nazionale. 
    Prima di ogni decisione  deve  essere  sentito  il  dirigente  de
Partito organizzativo nazionale. 
 
                              Art. 79. 
 
Termine per le decisioni della commissione centrale per  le  garanzie
  statutarie di prima istanza - Presa d'atto del tacito  accoglimento
  del ricorso 
    La Commissione centrale  per  le  garanzie  statutarie  di  prima
istanza decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. 
    In caso di mancata decisione entro il termine  di  cui  al  primo
comma prorogabile motivatamente di ulteriori quindici giorni per  una
sola volta, il ricorso si intende accolto. 
    I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto  giorni,  non
prorogabili, per la elezione dei delegati ai congressi del Partito. 
 
                              Art. 80. 
 
 
                   Esame dei ricorsi - Ricusazione 
 
    Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il
controllo del tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico.
Possono derogare al criterio  cronologico,  in  casi  di  particolare
urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. 
    I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie
o delle commissioni per il controllo  del  tesseramento  non  possono
partecipare a riunioni che li riguardano direttamente. 
    L'interessato puo' ricusare uno o piu' componenti per  comprovati
motivi. 
 
                              Art. 81. 
 
 
                     Esecuzione delle decisioni 
 
    L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi e' affidata agli  organi
competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata  entro
dieci giorni dal ricevimento della notifica  della  decisione,  salvo
che in questa sia indicato un termine piu' breve. 
    Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui
gli organi  competenti  non  si  conformino  alla  decisione  o  alle
conclusioni dei  ricorsi  accolti  per  decorrenza  termini,  possono
provvedere direttamente alla loro esecuzione, anche con la nomina  di
commissari per il compimento di singoli atti. 
    Le Commissioni possono altresi', nei  casi  di  violazioni  dello
Statuto e dei regolamenti compiuti da organi  do  Partito,  procedere
alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese  od  al  loro
scioglimento. 
    In tal caso  devono  procedere  alla  nomina  di  un  commissario
straordinario per la convocazione dell'assemblea del Congresso. 
    In caso di tacito accoglimento del ricorso,  il  ricorrente  deve
notificare, a mezzo lettera raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,
alla commissione centrale per le garanzie statutarie e all'organo che
ha emanato l'atto impugnato, entro trenta giorni dalla  scadenza  dei
termini previsti dai precedenti articoli, la presa d'atto del  tacito
accoglimento del ricorso. 
 
                               Capo II 
 
 
                       Infrazioni Disciplinari 
 
 
                              SEZIONE I 
 
 
                         Misure disciplinari 
 
 
                              Art. 82. 
 
 
                         Misure disciplinari 
 
    Le misure disciplinari sono: 
      a) il richiamo; 
      b) la sospensione; 
      c) l'espulsione. 
    Le misure disciplinari sono comminate dagli organi  disciplinari.
Restano salve le competenze dei gruppi della  Camera  e  del  Senato,
della Direzione nazionale e delle  direzioni  provinciali,  nei  casi
previsti dall'art. 90 dello Statuto. 
 
                              Art. 83. 
 
 
                             Il richiamo 
 
    Il  richiamo  e'  una  dichiarazione  scritta   e   motivata   di
deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni. 
 
                              Art. 84. 
 
 
                           La sospensione 
 
    La sospensione e' inflitta per trasgressioni ai doveri  morali  e
politici che  l'appartenenza  al  Partito  comporta.  Essa  non  puo'
superare la durata di dodici mesi. 
    La sospensione  superiore  a  tre  mesi  adottata  con  decisione
definitiva dal collegio dei probiviri di seconda istanza comporta  la
decadenza dalle cariche di Partito. 
 
                              Art. 85. 
 
 
                             Espulsione 
 
    L'Espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e
politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L'espulsione  e'
comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale  ed  alla  Direzione
nazionale. 
    L'espulsione puo' essere resa pubblica con decisione  dell'organo
giudicante. 
 
                              Art. 86. 
 
 
                 Domanda di riammissione al Partito 
 
    Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono
essere presentate prima di un anno dall'espulsione. 
    Sulle domande deve esprimere un parere l'organo che ha  comminato
l'espulsione. 
    Il socio riammesso non potra' ricoprire cariche  nel  partito  se
non dopo 12 mesi dalla riammissione. 
 
                             SEZIONE II 
 
 
                       Gli organi disciplinari 
 
 
                              Art. 87. 
 
 
                         Organi disciplinari 
 
    Sono organi disciplinari del partito: 
      a) il Collegio regionale dei probiviri (prima istanza); 
      b) il Collegio nazionale dei probiviri (seconda istanza). 
    I Collegi dei probiviri  di  prima  e  di  seconda  istanza  sono
composti da 7 componenti effettivi e 5 supplenti. 
 
                              Art. 88. 
 
 
                       Elezioni dei probiviri 
 
    I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai rispettivi
comitati regionali e dal consiglio nazionale, nella prima  seduta,  a
scrutinio segreto. Ciascun consigliere puo' votare per un  numero  di
candidati non superiore a 1/3 dei componenti del collegio. Le  liste,
da presentarsi per ogni collegio e distinte per candidati effettivi e
candidati supplenti, devono contenere un numero  di  nominativi  pari
almeno al doppio dei componenti del collegio. 
    I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati  regionali  e
dal consiglio nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti. 
 
                              Art. 89. 
 
 
                   Incompatibilita' dei probiviri 
 
    La  nomina  a  proboviro  comporta  per  la  durata  del  mandato
l'incompatibilita' con l'accettazione di ogni incarico  esecutivo  di
Partito a livello provinciale o superiore, nonche' con la  carica  di
Sindaco di capoluogo, di Presidente dell'Amministrazione provinciale,
di Consigliere regionale o di Parlamentare e di Consigliere nazionale
del Partito. 
    L'accettazione  degli  incarichi  considerati  incompatibili  nel
comma  precedente,  o  la  preesistenza  degli  stessi  all'elezione,
comporta la decadenza dall'incarico di proboviro. 
    In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con  i
candidati che seguono immediatamente in graduatoria. 
 
                              Art. 90. 
 
 
Competenza disciplinare della Direzione nazionale e  della  Direzione
                             provinciale 
 
    La Direzione nazionale, per atti di indisciplina  che  comportino
gravi conseguenze  politiche,  puo'  disporre,  in  caso  di  urgente
necessita', la sospensione dell'iscritto a titolo cautelativo. In tal
caso deve immediatamente deferire il socio al collegio  centrale  dei
probiviri di prima istanza. 
    La Direzione nazionale dichiara la  cessazione  dell'appartenenza
al Partito dei soci che si presentano come  candidati  alle  elezioni
politiche in liste  e  collegamenti  diversi  da  quelli  dell'Unione
Democratici Cristiani e dei Democratici  di  Centro  o  comunque  non
approvati dagli organi competenti del Partito. 
    Contro la decisione disciplinare  della  Direzione  l'interessato
puo' ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza. 
    La Direzione provinciale o, qualora  essa  non  vi  provveda,  la
Direzione    nazionale,    possono    dichiarare    la     cessazione
dell'appartenenza  al  Partito  dei  soci  che  si  presentino   come
candidati  alle  elezioni  amministrative  in  liste  o  collegamenti
diversi da quelli approvati dagli organi competenti. 
    Contro   la   dichiarazione    della    Direzione    provinciale,
l'interessato puo' ricorrere  al  Collegio  dei  probiviri  regionali
(prima istanza). 
 
                             SEZIONE III 
 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
 
                              Art. 91. 
 
 
  Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione 
 
    Il  Collegio  dei  probiviri  di  prima  istanza  puo'  procedere
d'ufficio. 
    Contro la decisione del Collegio dei probiviri di  prima  istanza
e' ammesso il ricorso al Collegio  centrale  dei  probiviri  (seconda
istanza) che decide in via definitiva. 
    Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e  motivate
ragioni, puo' dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione. 
    Il Collegio dei probiviri di seconda istanza  puo',  su  ricorso,
sospendere l'esecuzione. 
 
                              Art. 92. 
 
 
Garanzie per la difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica 
 
    E' garantita la difesa del socio sulla base del  principio  della
contestazione degli addebiti e del contraddittorio. 
    Il Presidente del  Collegio  contesta  ai  soci  interessati  con
lettera  raccomandata  con  ricevuta   di   ritorno   gli   addebiti,
comunicando  anche  il  contenuto  della  denuncia  o   del   ricorso
eventuali. 
 
                              Art. 93. 
 
 
                      Termini per le decisioni 
                      dei collegi dei probiviri 
 
    I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione. 
    Qualora il collegio dei probiviri di  prima  istanza,  per  gravi
motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per  la  decisione,
deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati  e
al Collegio dei probiviri di seconda istanza. 
    La durata di tale proroga non puo' eccedere i trenta giorni. 
    In caso  di  mancata  decisione  entro  i  termini  previsti  dai
precedenti comma, la competenza a decidere e'  devoluta  al  Collegio
dei probiviri di seconda istanza. 
    Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni  prese  dai  collegi
dei probiviri dopo il decorso dei  termini  previsti  dai  primi  due
comma del presente articolo. 
    Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza  non  emetta
la  decisione  entro  i  centoventi  giorni  dal  ricevimento   della
denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata. 
 
                              Art. 94. 
 
 
                     Termini per la impugnazione 
 
    La impugnazione delle decisioni del  Collegio  dei  probiviri  di
prima istanza va, a  pena  di  decadenza,  proposta  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al  Collegio  dei
probiviri di seconda istanza. 
    Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri
di prima istanza rende esecutiva la decisione. 
 
                              Capo III 
 
 
   Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria 
 
 
                              Art. 95. 
 
 
  Quorum per la validita' delle decisioni dei collegi dei probiviri 
           e delle commissioni per le garanzie statutarie 
 
    Per la validita' delle decisioni  dei  Collegi  dei  probiviri  e
delle  Commissioni  per  le  garanzie  statutarie  e'  necessaria  la
maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante. 
 
                              Art. 96. 
 
 
             Sospensione dei termini per le impugnazioni 
 
    Tutti i termini per l'inoltro e l'esame  dei  ricorsi  e  per  la
impugnazione delle decisioni degli organi di  garanzia  statutaria  e
dei collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre,
dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in  occasione  delle
elezioni politiche ed europee, nonche' dei congressi del Partito. 
 
                             Titolo VII 
 
 
                        RAPPRESENTANZA LEGALE 
                       E GESTIONE FINANZIARIA 
 
 
                              Art. 97. 
 
 
     Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli - Mandati 
     del segretario amministrativo - Commissione amministrativa 
 
    Ai  fini  dell'art.  36  e  seguenti   del   Codice   Civile   la
rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti  degli  Organi
nazionali,  quali  a  scopo  esemplificativo  e  non  esaustivo,   il
conferimento di procure per la difesa in  giudizio  del  Partito,  al
Segretario  amministrativo  nazionale;  per  gli  atti  del  Comitato
regionale, al Segretario amministrativo regionale; per gli  atti  del
Comitato provinciale, al Segretario amministrativo  provinciale;  per
gli  atti  del  comitato  comunale,  al   Segretario   amministrativo
comunale; per gli atti del comitato circoscrizionale,  al  Segretario
amministrativo circoscrizionale e per  gli  atti  della  Sezione,  al
Segretario di Sezione. 
    Il Segretario amministrativo a tutti i livelli  del  Partito  non
puo' ricoprire l'incarico per piu' di due mandati. 
    Per quanto concerne l'emanazione di  atti  eccedenti  l'ordinaria
amministrazione,  quelli  che  impegnano  il  Partito   per   importi
superiori ad € 50.000 e per la riscossione  dei  contributi  previsti
dalla  normativa  vigente,  il   Segretario   amministrativo   dovra'
preventivamente    ottenere    l'approvazione    della    Commissione
amministrativa formata  da  n.  4  membri  nominati  dalla  Direzione
Nazionale. Gli atti sono approvati con il voto della maggioranza  dei
membri. 
    La   Commissione   amministrativa    coadiuva    il    Segretario
amministrativo nelle elaborazioni degli indirizzi  e  nella  gestione
finanziaria del Partito, al fine  anche  del  coordinamento  e  della
vigilanza sulle  gestioni  amministrative  degli  organi  di  livello
inferiore. 
    La Commissione e' presieduta dal Segretario amministrativo. 
 
                              Art. 98. 
 
 
                  Gestione finanziaria e rendiconto 
 
    L'esercizio finanziario inizia il 1°  gennaio  e  termina  il  31
dicembre. 
    La gestione finanziaria  dei  comitati  comunali,  provinciali  e
regionali e' controllata da tre revisori dei conti  effettivi  e  due
supplenti. Due revisori dei conti  effettivi  e  uno  supplente  sono
nominati dai comitati; un revisore effettivo  ed  un  supplente  sono
nominati per i comitati comunali, dal comitato provinciale, e  per  i
comitati provinciali e regionali, dalla Direzione nazionale. 
    La  gestione   finanziaria   delle   sezioni   e   dei   comitati
circoscrizionali e' controllata  dai  revisori  dei  conti  comunali,
quella dei comitati  istituzionali  locali  dai  revisori  dei  conti
regionali. 
    I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresi'
la regolare conservazione dei beni in  dotazione  rispettivamente  ai
comitati regionali e provinciali e agli altri organi  periferici  del
Partito. 
    Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve
essere  sottoposto   per   l'approvazione   ai   comitati   comunali,
provinciali e regionali; copia dei rendiconti finanziari deve  essere
inviata alla commissione amministrativa centrale di cui al precedente
articolo e pubblicata all'albo dei comitati. 
    L'attivita'  amministrativa  nazionale  e'  controllata  da   tre
revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati  dal  Consiglio
nazionale. 
    Il   Segretario   amministrativo   nazionale   coadiuvato   dalla
commissione  amministrativa  compila  il  bilancio   consuntivo   che
sottopone all'esame della Direzione nazionale. 
    Il   Segretario   amministrativo   nazionale   coadiuvato   dalla
Commissione amministrativa compila, entro il mese di gennaio di  ogni
anno,  il  bilancio  preventivo  che  sottopone,  sentita  la  Giunta
esecutiva nazionale, all'approvazione della Direzione nazionale. 
    Il  Segretario  amministrativo  e'  responsabile  della  gestione
finanziaria  nazionale  nei  confronto  degli  organi  statutari  del
Partito. 
    Il controllo contabile e' esercitato da una Societa' di Revisione
iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB  ai  sensi  dell'art.
161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
bancaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, come previsto dalla legge 6 luglio 2012, n.
96. 
    Il Segretario amministrativo, nella sua qualita' di titolare  del
trattamento dati personali, provvede alla nomina dei  responsabili  e
vigila sulla protezione dei dati. 
 
                              Art. 99. 
 
 
                      Finanziamento del Partito 
 
    Le entrate del Partito sono: 
      a) le quote del tesseramento degli iscritti; 
      b) i contributi volontari di soci ed elettori; 
      c) i proventi della stampa del partito; 
      d) i proventi delle manifestazioni del Partito; 
      e) i proventi delle sottoscrizioni; 
      f) i contributi previsti dalla legge; 
      g) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da
alienazione di mobili, mobili registrati e immobili. 
    Ogni socio ha  il  dovere  di  contribuire,  secondo  le  proprie
possibilita', a sostenere economicamente il Partito. 
    Tutti  gli  iscritti  eletti  o  chiamati  a  ricoprire   cariche
pubbliche remunerate contribuiscono in base ai  emolumenti  percepiti
al finanziamento delle attivita' di Partito. 
    I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di
legge direttamente  alla  Direzione  nazionale  che  effettuera'  una
ripartizione  ai  comitati   regionali,   provinciali,   comunali   o
circoscrizionali, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di
designazione. 
    Una  quota  percentuale  delle   altre   entrate   di   bilancio,
effettivamente riscosse a livello nazionale, sara'  erogata,  a  cura
del Segretario amministrativo nazionale, coadiuvato dalla commissione
amministrativa nazionale, ai comitati  provinciali  e  regionali,  in
base ad un piano di  riparto  approvato  dalla  direzione  nazionale,
sentita una commissione formata da tre segretari regionali e  da  tre
provinciali. 
    I Gruppi consiliari regionali deliberano  sull'utilizzazione  dei
contributi previsti per la loro attivita' da leggi regionali d'intesa
con la Direzione regionale del Partito. 
 
                             Titolo VIII 
 
 
       ADESIONE DELL'U.D.C. ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 
                              Art. 100. 
 
    La  U.D.C.  italiana  aderisce,  con   delibera   del   Consiglio
nazionale, a tutti gli  organi  a  carattere  internazionale  che  si
ispirano ai comuni ideali. 
 
                              Titolo IX 
 
 
                            NORME FINALI 
 
 
                              Art. 101. 
 
 
                       Modifica dello Statuto 
 
    Le norme del presente Statuto, la denominazione e il simbolo  del
Partito, possono essere modificate dal Congresso Nazionale. 
    Il Congresso puo' delegare al  Consiglio  nazionale  la  modifica
dello Statuto con l'indicazione dei principi e dei  criteri  relativi
nonche' della maggioranza di voto necessaria per l'approvazione. 
 
                              Art. 102. 
 
 
                             Regolamenti 
 
    I Regolamenti previsti dal presente  Statuto  e  quelli  relativi
alle  elezioni  da  esso  previste,  sono  approvati  dal   Consiglio
nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
 
                              Art. 103. 
 
 
                               Rinvio 
 
    Per quanto non previsto dal presente Statuto e  dai  regolamenti,
si osservano, in quanto compatibili, le norme del  regolamento  della
Camera dei Deputati. 
    E' allegato sotto la lettera «A» il simbolo che  contraddistingue
il partito. 
    (Omissis). 
 
                                                         Allegato «A» 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
                STATUTO DEL PARTITO UNION VALDÔTAINE 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
                STATUTO DEL PARTITO LA PUGLIA IN PIU' 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Costituzione e Sede 
 
    E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37  e
38 del Codice Civile, un'associazione politico culturale  senza  fini
di lucro denominata «MOVIMENTO -  LA  PUGLIA  IN  PIU'»,  di  seguito
indicata anche come «MOVIMENTO» «MLP» o «LP», avente sede  legale  in
Lecce alla Via Capitano Ritucci n. 29. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                               Simbolo 
 
    Il simbolo del movimento «LP» e' costituito da «cerchio a  sfondo
azzurro a tinta piatta. Nel semicerchio superiore e' presente una "M"
stilizzata in formato corsivo minuscolo di colore  rosso.  Al  centro
del simbolo e' posta la scritta su due righe "LA PUGLIA IN  PIU'"  di
colore bianco. Nella parte bassa del cerchio e' inscritta  una  banda
orizzontale di colore bianco contenente la parola  "MOVIMENTO"  dello
stesso colore azzurro dello sfondo del simbolo». 
    Tale simbolo e' anche contrassegno  elettorale  per  le  elezioni
politiche ed europee,  mentre  per  le  elezioni  amministrative,  il
Comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento  puo'  autorizzarne  la
modifica o integrazione, anche con altri  contrassegni  eventualmente
non appartenenti al Movimento. 
    Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non  piu'
utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno  parte  del  patrimonio
del movimento «LP». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                Dichiarazione sui principi ispiratori 
          e finalita' del Movimento Politico dei Cittadini 
 
    Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' si ispira alla Costituzione  e  ai
valori della Resistenza. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'  assicura  la
piena partecipazione politica delle donne e  degli  uomini  nei  suoi
organismi dirigenti ed  esecutivi,  nella  scelta  delle  candidature
nelle assemblee elettive e promuove altresi' la piena  partecipazione
delle giovani generazioni alla politica. 
    Il MOVIMENTO LA PUGLIA  IN  PIU'  rispetta  il  pluralismo  delle
opzioni culturali e  delle  posizioni  politiche  al  suo  interno  e
riconosce pari dignita' a tutte le  condizioni  personali,  quali  il
genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'identita'
e orientamento di genere,  l'orientamento  sessuale,  nazionalita'  e
appartenenza ai diversi popoli. 
    Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' assicura informazione, trasparenza
e partecipazione. A tal fine,  oltre  alle  forme  di  partecipazione
diretta delle iscritte e degli iscritti e dei  Circoli,  si  avvarra'
del sistema informazione web, anche per la sperimentazione  di  nuove
forme di democrazia digitale. MOVIMENTO  LA  PUGLIA  IN  PIU'  ha  il
compito di rendere visibili on web tutte le informazioni  sulla  vita
politica interna, sulle  riunioni,  le  deliberazioni  politiche,  il
bilancio. 
    Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' promuove e organizza  pratiche  di
democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme  della
democrazia partecipativa e diretta  progressivamente  saranno  quelle
che definiranno anche la democrazia interna all'organizzazione. 
    Il Movimento,  al  fine  di  affermare  i  valori  nei  quali  si
riconosce, per il perseguimento dei propri scopi potra'  svolgere  le
seguenti attivita': 
      a) promozione di  attivita'  culturali,  servizi  ed  attivita'
socialmente  utili,  campagne  di  sensibilizzazione,  iniziative  di
formazione, di istruzione e di tutela dei diritti civili; 
      b) promozione di  una  cultura  di  governo  del  territorio  e
dell'ambiente  ispirata  ai   principi   economici   dello   sviluppo
sostenibile, e che con la sua affermazione  tuteli  e  salvaguardi  i
diritti della vita e della sua qualita' per le attuali  e  le  future
generazioni; 
      c) promozione  del  diritto  di  partecipazione  democratica  e
consapevole  alla  formazione  delle   volonta'   decisionali   delle
istituzioni elettive anche attraverso la promozione di petizioni e la
raccolta di firme per l'abrogazione di leggi e referendum consultivi; 
      d)  formazione  nel  campo  della   cultura   politica,   anche
attraverso la creazione di una scuola e  l'organizzazione  di  corsi,
stages, esperienze sul campo e convegni; 
      e)  concessione  di  borse  di  studio   a   giovani   studiosi
meritevoli; 
      f) pubblicazione di una rivista d'approfondimento  dei  temi  e
dei problemi contenuti  nei  programmi  predisposti  annualmente  dal
Comitato di coordinamento e di una  newsletter  interna  ad  uso  dei
Soci; 
      g)  produzione,  pubblicazione  e  divulgazione  di  testi,  in
proprio  o  tramite  imprese  editoriali,  di  saggi   su   tematiche
rientranti negli scopi dell'associazione, selezionati  periodicamente
dal Comitato di coordinamento; 
      h) promozione ed organizzazione di mostre, incontri, dibattiti,
convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi  per
oggetto  tematiche  di  natura  culturale  con  finalita'  educative,
divulgative,  di  studio  e  di   informazione,   nonche'   concerti,
esposizioni e cineforum; 
      i)  realizzazione  di  materiale  stampato,  audio,   video   e
creazione di un sito Internet per la presentazione  del  Movimento  e
per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attivita'; 
      j) creazione di rapporti  di  collaborazione  con  istituzioni,
altre associazioni o ordini professionali  per  realizzare  obiettivi
comuni; 
    Il Movimento assicura il rispetto della vita privata di  ciascuno
dei suoi iscritti e assicura  la  tutela  dei  dati  personali  nelle
modalita' richiamate dal Provvedimento del garante per la  Protezione
dei dati personali n. 107 del 6/3/2014 e delle  eventuali  successive
modificazioni del medesimo provvedimento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
  Aderenti e modalita' di adesione al Movimento «La Puglia In Piu'» 
 
    Tutte le donne  e  gli  uomini,  maggiori  di  quattordici  anni,
indipendentemente  dalla  loro  cittadinanza,  possono  iscriversi  a
MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU', aderendo cosi' al presente statuto e  ai
regolamenti interni. 
    Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a: 
      partecipare  alla  determinazione  dell'indirizzo  politico  di
MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'; 
      esercitare il proprio voto ed essere candidate/i  nell'elezione
degli organismi dirigenti; 
      conoscere le  determinazioni  dei  gruppi  dirigenti  ed  avere
accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; 
      partecipare  all'attivita'   e   all'iniziativa   politica   di
MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' e dei suoi Circoli; 
      ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite
dal presente statuto e dal regolamento di garanzia. 
    Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di: 
      contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e
all'iniziativa politica; 
      contribuire al sostegno economico di  MOVIMENTO  LA  PUGLIA  IN
PIU'; 
      rispettare il presente Statuto e i regolamenti; 
      favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e  altri
uomini a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'. 
    L'iscrizione  e'  annuale,  la  validita'  corrisponde   all'anno
solare. L'iscrizione e' presupposto essenziale  per  l'esercizio  dei
diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un  anno  comporta
la decadenza dagli organismi di cui l'iscritto/iscritta fa parte. 
    Le  persone  giuridiche  partecipano  tramite  il   loro   legale
rappresentante o un delegato. Il Movimento si compone  di  un  numero
illimitato di aderenti. 
    L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione e' il
Comitato esecutivo di coordinamento regionale. 
    Chi intenda aderire  al  Movimento  deve  presentare  domanda  al
Comitato di coordinamento, che si riserva di decidere sull'ammissione
entro e non oltre 30 giorni,  indicando  il  proprio  nome,  cognome,
indirizzo, luogo  e  data  di  nascita.  La  domanda  deve  contenere
dichiarazione  di  impegno  al  rispetto  di  quanto  previsto  nello
statuto, nel regolamento interno, se adottato, e nelle  deliberazioni
degli organi sociali. 
    Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data
risposta entro il termine  dovuto,  l'interessato  potra'  presentare
ricorso al Presidente. Sul ricorso si  pronuncera'  il  collegio  dei
garanti. 
    La quota associativa e' intrasmissibile. 
    Gli iscritti al Movimento possono organizzarsi in sedi locali. 
    Ciascun iscritto/a puo' presentare il  ricorso  al  Collegio  dei
Garanti, in ordine al mancato rispetto del  presente  statuto  e  dei
regolamenti. 
    La creazione di sedi locali oltre che  finalizzata  a  promuovere
sul territorio la diffusione del Movimento e quindi  incrementare  il
numero degli aderenti, mira a garantire una piu' attenta  valutazione
delle problematiche locali. 
    Per  ogni   provincia   sara'   individuato   dal   Comitato   di
Coordinamento un coordinatore. 
    Le  sedi  locali  devono  essere  autorizzate  dal   Coordinatore
provinciale  che,  su  proposta   dei   richiedenti,   individua   un
coordinatore della sede. 
    Rientra nei doveri di ciascun Aderente: 
      a) rispettare le disposizioni del presente statuto; 
      b)   versare   la   quota   associativa    annuale    stabilita
dall'Assemblea. 
    Il recesso e' consentito a qualsiasi  Aderente  ed  in  qualsiasi
momento. La perdita della qualita' di Aderente  non  da'  diritto  al
rimborso dei contributi versati, ne' a  liberazione  dall'obbligo  di
pagamento per quelli dovuti per l'anno in corso. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Organi del movimento 
 
    Sono organi del Movimento La Puglia In Piu': 
      Assemblea regionale; 
      Presidente regionale; 
      Presidente Onorario; 
      Comitato esecutivo di coordinamento regionale; 
      Coordinatore provinciale; 
      Tesoriere; 
      Responsabili regionali di Settore; 
      Collegio dei Revisori dei conti; 
      Collegio dei Garanti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        L'Assemblea regionale 
 
    L'Assemblea regionale definisce e indirizza la linea politica del
movimento «La Puglia In Piu'». 
    L'Assemblea regionale si riunisce, in via ordinaria,  almeno  una
volta l'anno  per  l'approvazione  del  bilancio;  e'  convocata  dal
Presidente regionale, che ne stabilisce il luogo, la data e  l'ordine
del giorno. 
    L'Assemblea  regionale  e'  altresi'  convocata,  senza  indugio,
quando ne facciano richiesta al Presidente almeno la meta' dei membri
del Comitato di coordinamento regionale o un terzo degli aderenti. 
    Con regolamento potranno essere definite particolari modalita' di
votazione per  l'elezione  alle  cariche  sociali  nonche'  i  poteri
ordinatori di chi presiedera' le Assemblee. 
    La  convocazione  deve  avvenire  con  avviso  da  inviarsi,  con
qualsiasi mezzo, anche in via telematica,  che  garantisca  la  prova
dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea a tutti gli aderenti. In  caso  di  motivata  urgenza
connessa  agli  argomenti  da  discutere   e'   possibile   convocare
l'assemblea con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di  quello
fissato per l'adunanza. 
    L'Assemblea, presieduta dal  Presidente  o  in  sua  assenza  dal
Consigliere anziano per eta', e'  regolarmente  costituita  qualunque
sia il numero dei presenti e delibera a  maggioranza  assoluta  degli
stessi. 
    Ogni aderente ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto  per
delega. 
    La delega deve indicare il nome del rappresentante e, se  non  e'
riportata  in  calce  all'avviso  di  convocazione,  deve   contenere
l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. 
    Ogni aderente puo' essere portatore di un numero massimo di dieci
deleghe. 
    Di ogni adunanza dell'Assemblea  dovra'  esser  redatto  apposito
verbale. 
    Il verbale, a cura del Segretario, dovra'  essere  trascritto  su
apposito  registro  e  dovra'  risultare   firmato   dal   Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario salvo non sia necessario l'intervento
del Notaio. 
    E' competenza dell'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti: 
      a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; 
      b)  elezione  del  Comitato  di  Coordinamento  Regionale   del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti; 
      c) determinazione delle direttive generali per l'attivita'  del
Movimento; 
      d) ratifica  dell'esclusione  di  aderenti  come  previsto  dal
precedente art. 4; 
      e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Comitato di
Coordinamento ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione. 
    L'Assemblea, delibera con maggioranza dei due terzi  (2/3)  degli
aderenti sui seguenti argomenti: 
      a) modifica dello Statuto; 
      b) modifica del simbolo; 
      c) modifica della denominazione del partito. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Il Presidente regionale 
 
    Il Presidente regionale del Movimento «LP» e' eletto dal Comitato
esecutivo di coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed
e', di diritto, segretario politico del movimento ed  in  tale  veste
cura la realizzazione delle  linee  programmatiche  e  politiche  del
movimento. 
    Presiede di diritto le adunanze dell'Assemblea  regionale  e  del
Comitato di coordinamento regionale, ne ordina la convocazione e cura
l'esecuzione delle relative  delibere.  Puo',  in  caso  di  urgenza,
assumere provvedimenti normalmente  di  competenza  del  Comitato  al
quale dovranno essere  sottoposti  per  la  necessaria  ratifica  nei
successivi dieci (10) giorni. In caso di sua assenza o impedimento le
sue funzioni saranno esercitate dal Consigliere anziano per eta'.  In
caso  di  dimissioni  o  di  accertato  impedimento  permanente   del
Presidente  regionale,  il  comitato   di   coordinamento   regionale
provvede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione. 
 
                             Art. 7-bis. 
 
    Il comitato esecutivo Regionale di coordinamento potra'  nominare
un  Presidente  Onorario  del  Movimento  il  quale   ne   avra'   la
rappresentanza politica e curera' i rapporti con i piu' alti  livelli
istituzionali e con i rappresentanti  politici  di  altri  partiti  o
movimenti. 
    In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni saranno svolte
dal Presidente Regionale. 
    Il Presidente Onorario, che dovra' essere individuato in  ragione
della  sua  riconosciuta  leadership  tra  gli  associati  dotati  di
particolari meriti in campo  polito,  istituzionale  e  sociale,  non
potra' in alcun  modo  ingerirsi  nell'attivita'  amministrativa  del
Movimento  e  non  potra'  giammai  rappresentarlo  nelle   attivita'
negoziali. 
 
                               Art. 8. 
 
 
          Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento 
 
    Il Comitato esecutivo  regionale  di  coordinamento  (in  seguito
anche solo Il Comitato) e' composto da almeno  sei  (6)  membri.  Gli
stessi sono nominati dall'Assemblea regionale, durano in  carica  tre
(3) anni e sono rieleggibili. 
    La loro votazione avviene a scrutinio palese. 
    Possono partecipare al Comitato regionale di  Coordinamento,  con
funzioni  consultive,  preventivamente  invitati  dal  Presidente,  i
responsabili regionali di settore, i coordinatori  provinciali  ed  i
coordinatori delle sedi  locali,  esperti  o  altre  persone  che,  a
giudizio del Presidente, possano portare un contributo  significativo
sui temi all'ordine del giorno. 
    Il Comitato sovrintende all'organizzazione, anche periferica  del
movimento, ed a tutte le attivita' della struttura regionale e  degli
Organismi  territoriali  e  nomina  gli   Organi   dirigenti   ed   i
coordinatori  provinciali.  Puo'  inoltre  avocare  a  se'  decisioni
spettanti  agli  Organismi  territoriali  in  caso   di   particolari
necessita'. 
    E' conferito  al  Comitato  di  coordinamento  regionale  in  via
esclusiva il potere di: 
      autorizzare l'apertura di sedi in  Puglia,  sia  regionali  che
provinciali, e l'utilizzo di contrassegni  elettorali  del  movimento
«La Puglia In Piu'»; 
      presentare e depositare liste e candidature elettorali in  sede
regionale. 
    Il Comitato puo' delegare, anche temporaneamente, uno dei  propri
componenti o anche  due  congiuntamente,  alla  presentazione  ed  al
deposito  delle  liste  e  delle  candidature  elettorali;  per  tali
attivita' potranno, altresi', esser nominati procuratori speciali. 
    Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' componenti
del Comitato,  gli  altri  provvederanno  a  sostituirli  purche'  la
maggioranza dei componenti sia sempre costituita da  membri  nominati
dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti  nominati
dall'assemblea cessa l'intero Comitato ed il Presidente  convochera',
entro un  mese,  l'Assemblea  regionale  per  l'elezione  dell'intero
Comitato. 
    Il Comitato si riunisce tutte le volte il Presidente  lo  ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un  terzo  dei
membri in carica. La convocazione deve essere effettuata  con  avviso
inviato, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca
la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima  della
data prevista per la riunione. In caso di motivata  urgenza  connessa
agli argomenti da discutere e' possibile convocare il Comitato  anche
per lo stesso giorno. Il comitato, presieduto dal Presidente o in sua
assenza dal membro anziano per eta', delibera a maggioranza  assoluta
dei presenti. 
    E' ammessa la possibilita' che le  sue  riunioni  si  tengano  in
audio  -  video  conferenza.  Il  Regolamento  ne   determinera'   le
condizioni. 
    I componenti del comitato sono tenuti a partecipare attivamente a
tutte le riunioni. 
    I componenti del comitato che senza giustificato motivo non siano
presenti a cinque (5) riunioni consecutive decadono dalla carica. 
    E' pertanto compito del Comitato regionale di coordinamento: 
      a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea regionale; 
      b)  gestire  il  patrimonio  del  Movimento  e  provvedere   al
perseguimento delle finalita' associative; 
      c) procedere alla nomina del Presidente; 
      d) approvare la bozza di bilancio preventivo  e  consuntivo  da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 
      e) proporre all'assemblea la misura della quota associativa; 
      f) adottare un regolamento interno. 
    Il coordinamento regionale, nei casi di  violazione  delle  norme
dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilita'  di  esercitare
le funzioni da parte dell'organismo dirigente, puo'  intervenire  nei
confronti dei Coordinamenti territoriali  e  dei  livelli  regionali,
adottando i provvedimenti di scioglimento,  chiusura,  sospensione  e
commissariamento delle articolazioni territoriali  del  Movimento  La
Puglia in piu' deliberandoli  a  maggioranza.  Entro  90  giorni  dal
provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi  statutari,
in caso di sospensione, o convocata l'assemblea Regionale in caso  di
revoca. 
    Avverso tale provvedimento e' ammesso  ricorso  al  Collegio  dei
Garanti, il quale si  esprimera'  entro  60  giorni.  In  assenza  di
pronuncia entro il termine stabilito da parte  di  tale  istituto  di
garanzia, il provvedimento si intende revocato. 
    Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento  intervengano
in sede di presentazione delle liste per le  elezioni  amministrative
e/o regionali, il provvedimento puo' essere  assunto  dal  Presidente
Regionale e dovra'  essere  ratificato  dal  Coordinamento  regionale
entro 7 giorni. 
    Il  Comitato  nomina  altresi'  un  Segretario.   Il   Segretario
verbalizza le riunioni  dell'Assemblea,  del  Comitato  regionale  di
Coordinamento   e   coadiuva   il   Presidente    e    il    Comitato
nell'esplicazione delle attivita' esecutive  curando  la  tenuta  dei
libri delle Assemblee del movimento. Il Comitato nomina  altresi'  un
tesoriere, anche nella stessa persona del Segretario. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                            Il Tesoriere 
 
    Il Tesoriere e' nominato dal Comitato esecutivo di  Coordinamento
regionale e dura in carica tre (3) anni ed e' componente  di  diritto
del Comitato esecutivo di Coordinamento regionale. 
    Il Tesoriere ha la  rappresentanza  legale  del  movimento  e  lo
rappresenta in tutte le sedi istituzionali. 
    La carica di Tesoriere puo' essere cumulabile con le funzioni  di
Segretario. 
    Il Comitato di coordinamento  regionale  detta  al  Tesoriere  le
direttive  e  gli  indirizzi  relativi  all'attivita'  di   carattere
negoziale necessarie per il raggiungimento dei fini del  movimento  e
per la corretta gestione economica del movimento «LP». 
    Il  Tesoriere,  e'  abilitato  alla  riscossione  dei  contributi
previsti dalla legge. 
    Il Tesoriere, altresi', svolge e coordina le attivita' necessarie
per la corretta gestione amministrativa del movimento  «LP»,  e  cura
l'esecuzione delle delibere del Comitato  di  Coordinamento  relative
alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. 
    Puo'  compiere  tutte  le  operazioni  attinenti  alla   gestione
finanziaria del Movimento, comprese le operazioni bancarie correnti e
puo' quindi, in  esecuzione  di  delibere  del  Comitato,  effettuare
pagamenti,  incassare  crediti,  rilasciandone  quietanza   e   cosi'
provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti
per legge. 
    Al fine di assicurare la trasparenza della gestione  economica  e
finanziaria  del  Movimento,  il  Tesoriere  pubblica   il   bilancio
consuntivo di esercizio sul sito del Movimento  la  Puglia  in  Piu',
entro i limiti previsti  dalla  legge,  unitamente  al  giudizio  sul
bilancio annuale emesso dal Collegio dei  Revisori  dei  Conti  e  al
verbale di approvazione del Coordinamento regionale. 
    E' responsabile  delle  operazioni  contabili  e  della  corretta
tenuta delle scritture e dei libri sociali. 
    Informa periodicamente il  Comitato  di  coordinamento  regionale
della situazione economica finanziaria del Movimento «LP». 
    Predispone il  piano  generale  di  distribuzione  delle  risorse
secondo i criteri determinati dal Comitato di Coordinamento regionale
e dalle norme regolamentari. 
    Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e  predispone
i rendiconti richiesti dalla legge. 
    Predispone le procedure  per  la  redazione  dei  conti,  per  la
raccolta dei fondi  e  per  tutto  quanto  occorra  per  la  corretta
amministrazione del movimento «LP». 
    Salva la possibilita' di meglio definire da  parte  del  Comitato
Regionale di Coordinamento l'organizzazione finanziaria dell'Ente con
apposito Regolamento, per ogni  provincia  si  potra'  istituire  una
Tesoreria. 
    Le Tesorerie Provinciali, sono dotate di autonomia gestionale  ed
organizzativa e  saranno  coordinate  dal  Tesoriere  Regionale,  che
conformemente ai principi  utilizzati  per  la  struttura  regionale,
dettera' le regole per la tenuta della contabilita' e  la  formazione
della relativa rendicontazione. 
    Sino alla nomina da parte del  comitato  Esecutivo  Regionale  di
Coordinamento, il Tesoriere Provinciale, coincide con il Coordinatore
Provinciale, o suo delegato; il Tesoriere Regionale puo' svolgere  le
funzioni di Tesoriere provinciale. 
    Al Tesoriere Provinciale e' attribuita  la  gestione  finanziaria
del Comitato Provinciale, da esercitarsi sempre sotto la vigilanza ed
il coordinamento del Tesoriere Regionale, nonche'  la  rappresentanza
per il compimento di  tutte  le  operazioni  ordinarie  di  carattere
finanziario. Pertanto lo stesso potra' aprire conti correnti  bancari
o postali, effettuare  pagamenti,  incassare  crediti,  rilasciandone
quietanza e cosi' provvedere alla riscossione dei contributi pubblici
o comunque dovuti per legge. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Coordinatori provinciali 
 
    I coordinatori provinciali sono nominati dal  Comitato  Esecutivo
Regionale di coordinamento, durano in carica  tre  (3)  anni  e  sono
rieleggibili. 
    La loro elezione avviene a scrutinio palese. 
    Possono partecipare al Comitato regionale di  Coordinamento,  con
funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente. 
    Il    Coordinatore    provinciale    sovrintende    e    coordina
l'organizzazione periferica del movimento, e tutte le attivita' della
provincia. Puo'  inoltre  avocare  a  se'  decisioni  spettanti  agli
Organismi territoriali in caso di particolari necessita'. 
    E' conferito al Coordinatore provinciale il potere di: 
      autorizzare  l'apertura  di  sedi  locali   e   l'utilizzo   di
contrassegni elettorali del movimento «La Puglia In Piu'»; 
      presentare e depositare liste e candidature elettorali in  sede
provinciale e comunale. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                  Responsabili regionali di Settore 
 
    Su proposta del Comitato esecutivo di coordinamento regionale, il
Presidente regionale nomina e chiama a collaborare in modo  immediato
e diretto responsabili regionali per i seguenti Settori: 
      Lavoro e Cooperazione; 
      Agricoltura; 
      Turismo Sostenibile; 
      Energia e Ambiente; 
      Federalismo; 
      Pari Opportunita'. 
    I responsabili di settore durano in carica tre anni. 
    I responsabili regionali di Settore organizzano i propri  settori
in gruppi di lavoro e, se invitati dal Presidente regionale,  possono
partecipare ai lavori del comitato di Coordinamento regionale. 
    Il comitato di coordinamento puo' stabilire di costituire nuovi e
diversi gruppi di lavoro e nominare i relativi responsabili.  Ciascun
aderente al movimento puo' partecipare ad un gruppo di lavoro secondo
le proprie competenze ed attitudini.  Analoghi  gruppi  di  lavoro  a
livello  provinciale  possono   essere   formati   dai   Coordinatori
provinciali. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    Il Collegio dei Revisori dei conti e'  composto  da  quattro  (4)
membri (tre effettivi ed uno supplente). I Revisori dei Conti restano
in carica per un triennio e sono eletti dall'assemblea regionale. 
    Non possono essere scelti tra  chi  ricopre  cariche  elettive  a
livello pubblico, possono essere individuati  anche  all'esterno  del
Movimento  e  sono  rieleggibili  per   non   piu'   di   due   volte
consecutivamente. 
    E' compito del Collegio dei Revisori  dei  conti  controllare  la
gestione  amministrativa  e  contabile.  Il  Collegio  dei   Revisori
denuncia all'Assemblea regionale eventuali irregolarita' e redige  le
relative relazioni da allegare ai  bilanci  consuntivi  e  preventivi
predisposti. 
    I componenti del Collegio dei Revisori dei conti  partecipano  di
diritto alle riunioni del Comitato  regionale  di  Coordinamento  con
facolta' di parola ma senza diritto di voto. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Collegio dei Garanti 
 
    Il Collegio dei  Garanti  e'  composto  da  quattro  membri  (tre
effettivi ed uno supplente). I  Garanti  restano  in  carica  per  un
triennio, e sono eletti dall'Assemblea regionale. 
    Non possono essere scelti tra  chi  ricopre  cariche  elettive  a
livello pubblico, possono essere individuati  anche  all'esterno  del
Movimento  e  sono  rieleggibili  per   non   piu'   di   due   volte
consecutivamente. 
    E' compito del collegio  valutare  i  ricorsi  sulle  domande  di
ammissione ad associato respinte dal  Comitato.  Il  collegio  vigila
sull'osservanza  del  presente   statuto   e   porta   all'attenzione
dell'assemblea le irregolarita' riscontrate. 
    Il Collegio dei garanti  e'  titolare  delle  applicazioni  delle
sanzioni  derivanti  dalle  violazioni  allo  Statuto   nonche'   del
Regolamento. Le sanzioni applicabili, a seconda  della  gravita'  del
caso sono nell'ordine: 
      a) richiamo; 
      b)   sospensione   all'esercizio   dei   diritti   riconosciuti
all'iscritto fino al massimo di 12 mesi; 
      c) rimozione degli incarichi interni al Movimento. 
    Le contestazioni devono essere notificate attraverso mezzi idonei
a garantire la certezza del ricevimento. All'iscritto  e'  assicurato
il diritto alla difesa mediante opposizione alle contestazioni  mosse
nel  termine  di  30  giorni  dal  ricevimento  della  notifica.  Nel
principio del contraddittorio,  l'iscritto  deve  essere  audito  dal
Collegio  dei  garanti  a  supporto  delle   proprie   difese.   Solo
successivamente a tale  fase  di  contraddittorio,  il  Collegio  dei
garanti potra' deliberare sulla eventuale sanzione da comminare. 
    I componenti del Collegio dei Garanti partecipano di diritto alle
riunioni del Comitato regionale  di  Coordinamento  con  facolta'  di
parola ma senza diritto di voto. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                 Patrimonio e mezzi di finanziamento 
 
    Il patrimonio del Movimento e' costituito: 
      a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' del
Movimento; 
      b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalita' in
genere. 
    Per l'adempimento dei suoi compiti, il  movimento  dispone  delle
seguenti entrate: 
      a) quote associative versate annualmente dagli associati; 
      b) contributi, finanziamenti e  proventi  economici  in  genere
erogati da soggetti pubblici e privati; 
      c) proventi derivanti  dall'organizzazione  di  manifestazioni,
sottoscrizioni e dall'attivita' dell'Associazione in generale nonche'
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. 
    I mezzi finanziari per il funzionamento del Movimento provengono: 
      dalle quote versate dai Soci nella misura proposta  annualmente
dal Comitato regionale di Coordinamento e  deliberata  dall'Assemblea
regionale; 
      dai contributi,  donazioni,  lasciti  in  denaro  o  in  natura
provenienti da persone  e/o  enti  le  cui  finalita'  non  siano  in
contrasto  con  gli  scopi  sociali.  Il  Comitato  potra'  rifiutare
liberalita' quando finalizzate a condizionare in qualsivoglia modo il
Movimento; 
      da iniziative promozionali; 
      dagli interessi sulle disponibilita' depositate presso istituti
di credito. 
    Ogni mezzo  che  non  sia  in  contrasto  con  le  finalita'  del
Movimento  e  con  le  leggi  dello  Stato  Italiano  potra'   essere
utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Movimento  e
arricchire il suo patrimonio. 
    Le risorse finanziarie del Movimento saranno  utilizzate  per  il
perseguimento degli scopi sociali, ma anche per attivita'  sociali  e
per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, anche
sotto forma di finanziamento, purche' cio' non risulti  in  contrasto
con la disciplina di settore. 
    Durante la vita del Movimento non  potranno  essere  distribuiti,
anche  in  modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione  comunque
denominati,  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale,  salvo   che   la
destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. 
    I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e
strutture territoriali - nonche' alla promozione di  azioni  positive
in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella
partecipazione alla politica e  nell'accesso  alle  cariche  elettive
locali   sono   quelli   della   solidarieta',   programmazione    ed
economicita', tenendo conto della  proporzionalita'  del  numero  dei
voti espressi nelle competizioni elettorali. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                            Scioglimento 
 
    La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato. 
    Lo  scioglimento   del   Movimento   potra'   essere   deliberato
dall'Assemblea  regionale  con  maggioranza  dei  due   terzi   degli
aderenti. 
    In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga,  il
patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovra'
essere devoluto, sulla base di delibera dell'Assemblea, a  favore  di
altri Movimenti senza scopo di lucro e con finalita' analoghe. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
    Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Statuto
valgono le norme del Codice Civile, nonche' le altre disposizioni  di
legge. Il presente atto e' interpretato e regolato secondo  la  legge
italiana e per ogni controversia e' esclusivamente competente il Foro
di Bari. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    Il comitato di coordinamento e'  delegato  a  corregge  eventuali
errori  materiali  o  difetti  di  coordinamento  tra  gli  articoli,
contenuti nel presente Statuto ed e' altresi' competente  ad  emanare
norme interpretative autentiche del presente Statuto. 
    I Regimi  d'Incompatibilita',  l'Ineleggibilita'  cosi'  come  le
norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il  tesseramento
e le  procedure  per  l'acquisizione  della  qualifica  di  aderente,
saranno normate da apposito regolamento. 
    Il Comitato di coordinamento regionale predisporra' e  approvera'
tutti regolamenti. 
    Fino alla prima Assemblea Regionale, convocata  per  iscritto,  a
seguito  del  primo  tesseramento,  il  Comitato   di   coordinamento
regionale avra' facolta' di nominare o di  integrare,  in  linea  con
quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi  del  Movimento
Politico «La Puglia In Piu'». 
    Si conviene che restano in vigore tutti gli  attuali  organi  del
Movimento politico «La Puglia In Piu'»,  a  qualsiasi  livello,  fino
all'individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le
modalita' previste dal vigente  Statuto,  e  comunque  non  oltre  la
scadenza naturale del primo mandato, cosi' come  stabilito  dall'Atto
Costitutivo. 
    I primi Coordinatori Provinciali sono individuati  nelle  persone
dei  Consiglieri  della  Regione  Puglia  espressi  dalla  rispettiva
Provincia e durano in carica per tre anni. 
    (Omissis). 
 
                STATUTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                      Principi, fini e simbolo 
 
    1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi «Partito» o  «PLI»)
e' una libera associazione di cittadini che, ai  sensi  dell'art.  49
della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  si  propongono  di
concorrere  con  metodo  democratico  a   determinare   la   politica
Nazionale, facendo valere il principio  di  Liberta',  quale  supremo
regolatore ed ispiratore di ogni attivita' pubblica e privata. 
    2. Il Partito fa propri  i  principi  del  «Manifesto  di  Oxford
1947», della «Dichiarazione di Oxford 1967», e dell'«Appello di  Roma
1981», approvati dall'Internazionale  Liberale,  nonche'  quelli  del
documento «La Societa' Aperta» approvato dal Consiglio Nazionale  del
PLI del 25-26 luglio 1986. 
    3. Il  Partito  si  pone  in  continuita'  politica  col  Partito
Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII  Congresso  Nazionale
del febbraio del 1994,  successivamente  ricostituito  col  Congresso
Nazionale di rifondazione del luglio  1997,  ed  adotta  per  i  suoi
Congressi  Nazionale  la  numerazione  progressiva  rispetto  a  quel
Congresso. 
    4. Per il conseguimento dei  propri  fini  statutari  il  Partilo
puo': 
      promuovere iniziative politiche ed elettorali; 
      elaborare e proporre norme  ed  indirizzi  per  la  tutela  dei
diritti di liberta'; 
      istituire  centri  di   studio,   documentazione,   ricerca   e
formazione; 
      stabilire  rapporti   con   altre   istituzioni   culturali   e
scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni  nazionali  ed
internazionali che abbiano scopi affini; 
      promuovere  e  curare  la  redazione   e   la   diffusione   di
pubblicazioni periodiche e notiziari; 
      incoraggiare  l'utilizzo  e  la  diffusione  delle   tecnologie
informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e  della
liberta'; 
      promuovere o partecipare ad ogni altro tipo  di  manifestazione
che possa contribuire all'affermazione dei principi  di  liberta'  in
ogni attivita' pubblica e privata. 
    5.  Il  Partito  intende  raggiungere  i  propri  fini   politici
attraverso la libera discussione e per le  sue  decisioni  adotta  il
metodo democratico, sempre salvo restando la piu' ampia  liberta'  di
opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi  nei
loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate
a norma del presente Statuto. 
    6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su  fondo
bianco nel quale, sulla sinistra, vi e' la scritta in  nero  «PARTITO
LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro
la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande,  una  verde  ed  una
rossa, con al  centro  il  bianco  dello  sfondo  a  raffigurare  una
bandiera italiana sventolante. 
    7. Il Partito ha sede legale in Roma, attualmente in  Via  Uffici
del Vicario, 43 - cap 00186. 
    8. Le modifiche al  simbolo  e  la  modifica  della  sede  legale
possono essere deliberate dalla Direzione Nazionale, senza necessita'
di ricorrere alle procedure delle modifiche statutarie. 
    9. Il Partito puo' federarsi con altre forze politiche aventi  la
medesima ispirazione, mediante  accordi  deliberati  dalla  Direzione
Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Iscrizione 
 
    1. Al Partito possono iscriversi tutti  i  cittadini  dell'Unione
Europea stabilmente residenti in Italia che  abbiano  compiuto  i  16
anni di eta'. Per soggetti non cittadini  dell'UE  l'iscrizione  deve
essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale. 
    2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato  attivo
e passivo. 
    3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa  accettazione  dei
suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto  delle  decisioni  e  delle
deliberazioni degli organi  statutari  nonche'  l'accettazione  della
giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti. 
    4. L'iscrizione  al  Partito  e'  individuale  ed  annuale;  essa
comporta l'accettazione dello Statuto  nonche'  il  versamento  della
quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale. 
    5. Gli  introiti  delle  quote  del  tesseramento  devono  essere
suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli  territoriali,
sulla base del regolamento di cui al  comma  precedente  in  base  al
principio del riparto automatico ed immediato. 
    6. Il  Partito  e  ogni  suo  organo  centrale  e  periferico  si
impegnano a trattare i dati acquisiti con  le  iscrizioni  nel  pieno
rispetto del D.Lgs 196/03 («Codice della privacy»). Il Partito  nella
persona del Segretario Nazionale e' il responsabile  del  trattamento
dei dati degli iscritti a cui saranno comunicate le  finalita'  e  le
modalita' del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla  legge  e
in  particolare  l'indicazione  degli  incaricati  che  compiono   le
operazioni di trattamento. 
    7.  Negli  organi  collegiali  del  partito  sia  nazionali   che
periferici debbono essere presenti i  rappresentanti  dei  due  sessi
secondo lo spirito dell'Art. 51 della costituzione. 
    La Direzione Nazionale ha il compito di fissare le soglie  minime
di presenza senza il raggiungimento delle quali l'organo  non  potra'
essere insediato. 
    In sede di definizione delle candidature  nazionali  regionali  o
comunali debbono essere rispettati i medesimi criteri. 
    8. Non puo' essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad  altro
partito o  movimento  politico  Nazionale,  ovvero  svolga  attivita'
politica in rappresentanza  o  a  favore  di  altri  partiti,  (salvo
espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale)  ed  in  caso  di
adesione  o  candidatura  presso  altro  soggetto  politico,   decade
automaticamente da iscritto al PLI. Tale decadenza viene pronunciata,
in via d'urgenza dal Presidente del Partito, garante  dello  Statuto,
(salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato dei Garanti, se
sollecitato dall'interessato). 
    9. L'iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attivita'
politica  di  rilievo  e'  invalida  se  non  preceduta  dal   parere
favorevole della Direzione Nazionale, ed  in  tal  caso  l'iscrizione
s'intende immediatamente accettala senza  necessita'  di  seguire  la
procedure di cui all'art. 3, commi 6, 7 ed 8. 
    10. La nuova iscrizione di chi sia stato  in  precedenza  espulso
dal Partito ovvero sia stato comunque  cancellato  dall'elenco  degli
iscritti al Partito per incompatibilita' e' invalida se non preceduta
dal parere favorevole della Direzione Nazionale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Modalita' di iscrizione 
 
    1. Per  iscriversi  al  Partito  occorre  possedere  i  requisiti
fissati dall'art. 2 e compilare e  sottoscrivere,  sotto  la  propria
responsabilita', l'apposito modulo, il richiedente presta,  ai  sensi
del D. Lgs. 196/2003, il consenso  al  libero  trattamento  dei  dati
personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli  altri  iscritti
al Partito ovvero ad organi, associazioni,  fondazioni,  comitati  ed
enti comunque collegati al Partito. 
    2. Il modulo di iscrizione, sottoscritto  dal  richiedente,  deve
essere accompagnato, a pena di nullita', dalla prova del  contestuale
pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso. 
    3. La validita' delle  iscrizioni  e  dei  rinnovi  cessa  al  31
dicembre di ciascun anno. 
    4. L'iscritto che non provveda  a  pagare  la  quota  associativa
entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo   sara'   considerato
automaticamente in mora, in ogni caso, anche prima di tale data,  chi
non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in  corso  non
potra' esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla  sua  iscrizione
al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosita'. 
    5.  L'organo   territorialmente   competente,   se   regolarmente
costituito, puo' dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e cio'
sino a quando la morosita' non sia sanata. 
    6. In caso di dichiarazione  di  decadenza  per  morosita',  l'ex
iscritto  che  volesse  nuovamente  iscriversi  al   Partito   dovra'
presentare una nuova domanda e sanare le morosita' maturate  sino  al
momento  della  decadenza;   in   mancanza   non   si   dara'   corso
all'iscrizione. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Principi di democrazia interna 
 
    1. La sovranita' nel Partito Liberale  Italiano  appartiene  agli
iscritti che la esercitano secondo le  modalita'  democratiche  e  le
garanzie previste dal presente Statuto. 
    2. Il Partito Liberale Italiano e' fondato  sul  principio  della
democrazia paritaria e si impegna a promuovere le  pari  opportunita'
rimuovendo  tutti  gli  ostacoli  che  si  frappongono   alla   piena
partecipazione politica delle donne. 
    3. Il Partito ha adottato un  sistema  informativo  basato  sulle
tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed  a
far circolare rapidamente tutte le  informazioni  necessarie  a  tale
scopo. Il sistema informativo dovra' consentire agli elettori ed agli
iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere  informati,
di partecipare al dibattito interno e di fare  proposte.  Il  Partito
rende liberamente accessibili per questa via  tutte  le  informazioni
sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio,  sulle  riunioni  e
sulle deliberazioni degli organi dirigenti. 
    I dirigenti e gli  eletti  del  Partito  sono  tenuti  a  rendere
pubbliche le proprie attivita' attraverso il sistema informativo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Diritti e doveri degli iscritti 
 
    1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di: 
      a)  essere  compiutamente   informata   cosi'   da   garantirne
l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, cosi'  come
alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche; 
      b)  partecipare  all'elaborazione  della   linea   politica   e
programmatica del Partito; 
      c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito  o  pubblica,
le proprie posizioni ideali, religiose culturali e  politiche,  anche
difformi da quelle  sostenute  dalla  maggioranza  determinatasi  nel
Partito; 
      d)  esigere  la  regolare  convocazione  ed  essere  messa   in
condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli
organismi di cui fa parte; 
      e)  promuovere  referendum  su  temi  di  rilevanza  nazionale,
regionale e locale; 
      f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del  Partito
ed avanzare la propria candidatura per  gli  organismi  dirigenti  ai
diversi livelli; 
      h)   in   caso   di   inadempienze   degli   organi   dirigenti
dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di
intervenire  perche'  i  propri  diritti  di   partecipazione   siano
effettivamente esercitabili; 
      i) presentare ricorso all'organismo  di  garanzia  e  riceverne
tempestiva risposta su  inadempienze  degli  organi  e  su  qualunque
decisione presa nei propri confronti. 
    2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di: 
      a) rispettare le regole dello Statuto; 
      b) concorrere con il proprio impegno  all'azione  politica  del
Partito; 
      c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole
fissate dal Regolamento  finanziario  contribuendo  al  sostegno  del
Partito; 
      d) sostenere nei collegi le liste e  i  candidati  che  abbiano
avuto il consenso del Partito; 
      e)  osservare  una  condotta  ispirata   alla   trasparenza   e
correttezza nell'esercizio delle attivita' politiche e delle mansioni
pubbliche ricoperte. 
    3. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: 
      a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione; 
      b) la violazione dei principi fondamentali dello Statuto. 
    4. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati
anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo  stesso.  Per
la validita' delle riunioni e' necessaria  la  presenza  della  meta'
piu' uno dei suoi componenti elettivi e le deliberazioni sono assunte
a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto  per  la  Direzione
Nazionale e per il Consiglio Nazionale. Non sono  ammesse  deleghe  o
voto per corrispondenza. Il voto e' strettamente personale. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Principi inderogabili per gli Statuti 
 
    Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione  e
rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri  degli
iscritti, sulla non candidabilita' e sulle incompatibilita',  nonche'
quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in
rapporto  alla  contribuzione  finanziaria,  costituiscono   principi
inderogabili del presente Statuto in tutte  le  sue  articolazioni  e
livelli territoriali. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Autonomia politica e finanziaria 
 
    A ciascuna Direzione regionale e provinciale nonche' alle sezioni
e' riconosciuta  autonomia  politica,  programmatica,  organizzativa,
legale, patrimoniale  e  finanziaria  in  tutte  le  materie  che  il
presente Statuto e quello che verra' approvato in sede regionale  non
riservi alla potesta' di altri organi comprese le alleanze  politiche
ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
    1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o  di  rilevanti  e
ripetute omissioni, in  caso  di  necessita'  o  di  grave  danno  al
Partito,  la  Direzione  Nazionale  puo'  sciogliere  gli   organismi
politici delle  istanze  inferiori,  affidandone  temporaneamente  la
gestione ad un  commissario,  che  ha  il  compito  di  garantire  la
continuita' politica e l'amministrazione ordinaria. 
    I  successivi   congressi   straordinari   sono   convocati   dal
commissario, entro sei mesi dallo scioglimento. 
    2. Il commissario risponde del proprio  operato  alla  Segreteria
del partito ed e' l'unico titolato ad utilizzare il nome, il  simbolo
e le risorse del partito. 
    3.  La  Direzione  Nazionale,  su   proposta   della   Segreteria
Nazionale, puo' altresi' nominare un organo collegiale  con  funzioni
commissariali. 
    4.  Gli  stessi  poteri,  previa  comunicazione  alla  Segreteria
Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie  regionali  nei
confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria
nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo  collegiale  inferiore
interessato  puo'  annullare  il   provvedimento   della   Segreteria
regionale. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                           Le candidature 
 
    1.  Le  candidature  elettive  e  ad  incarichi  sono  deliberate
dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti
del  territorio.  Le   candidature   nelle   singole   circoscrizioni
elettorali per il Parlamento  italiano  ed  europeo  sono  deliberate
dalla Direzione nazionale del Partito su  proposta  della  competente
Direzione regionale. 
    2.  I  candidati  dovranno  dichiarare   eventuali   procedimenti
giudiziari a loro carico. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                 I Gruppi Parlamentari e Consiliari 
 
    1. I  Gruppi  Parlamentari  e  Consiliari  del  Partito  Liberale
Italiano hanno piena autonomia per la  loro  gestione  nell'ordinaria
attivita' istituzionale. 
    2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo  attuano
le deliberazioni dell'organo politico corrispondente. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                     Adesione di enti collettivi 
 
    1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e
movimenti  d'ispirazione  liberale,  nazionali  o  locale,   che   si
riconoscano nei principi e fini statutari del  Partito;  queste  enti
collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di  «aderenti»
al Partito. 
    2. La regolamentazione  dei  relativi  rapporti  e'  demandata  a
singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte  tra
l'ente collettivo e  la  Segreteria  Nazionale  del  Partito,  previa
deliberazione della Direzione Nazionale;  nei  casi  di  urgenza,  la
Segreteria competente puo' procedere alla stipula della  convenzione,
che  dovra'  essere  prontamente  sottoposta  per  la  ratifica  alla
Direzione. 
    3. L'eventuale opposizione si propone alla  Direzione  Nazionale,
che,  riunite  tutte  le   contestazioni   relative   alla   medesima
convenzione, delibera in via definitiva ratificando o  rigettando  la
richiesta. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                             Dimissioni 
 
    1.  Le  dimissioni  dal  Partito  devono  essere  rassegnate  per
iscritto presso l'organo territoriale competente ai  sensi  dell'art.
3; esse si considerano automaticamente accettate al  momento  in  cui
pervengono alla relativa Segreteria. 
    2. Le  dimissioni  comportano  automaticamente  la  decadenza  da
qualsiasi  incarico  ricoperto  dal  dimissionario  all'interno   del
Partito. 
    3. Chi sia in  quel  momento  componente  di  assemblee  elettive
ovvero  membro  di  organi  di  governo  locale  o  Nazionale   perde
automaticamente il diritto di rappresentare  il  Partito  all'interno
della rispettiva Istituzione. 
    4.  Eventuali  procedimenti  disciplinari  in  corso  dinanzi  al
Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione  della
materia del contendere. 
    5. Le dimissioni  non  danno  diritto  al  rimborso  della  quota
associative o di eventuali contributi straordinari. 
 
                              Art. 13. 
 
 
             Organi nazionali e territoriali del partito 
 
    1. Sono organi nazionali del partito: 
      il Congresso Nazionale; 
      il Consiglio Nazionale; 
      la Direzione Nazionale; 
      uno o piu' Presidenti d'Onore; 
      il Presidente Nazionale; 
      il Segretario Nazionale; 
      il Coordinatore Nazionale Organizzativo; 
      il Presidente del Consiglio Nazionale; 
      il Tesoriere Nazionale; 
      il Comitato di Garanzia e Orientamento; 
      f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
    2. Gli organi territoriali del partito si articolano come segue: 
      Congresso Regionale, Provinciale o Comunale; 
      Direzione Regionale, Provinciale o Comunale; 
      Presidente Regionale, Provinciale o Comunale; 
      Segretario Regionale, Provinciale o Comunale; 
      Tesoriere Regionale, Provinciale o Comunale. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Sistema di votazione 
                       degli organi collegiali 
 
    1.  Salvo  che  sia  diversamente  stabilito,  tutti  gli  organi
collegiali del Partito vengono eletti dai  rispettivi  congressi  e/o
assemblee con  sistema  proporzionale  (e  con  eventuale  premio  di
maggioranza), sulla base dei  voti  ottenuti  da  ciascuna  lista  di
candidati. 
    2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero  di  candidati
che vada dalla meta' alla totalita' dei seggi da  assegnare;  non  e'
consentita la candidatura della stessa persona in piu'  liste  ed  in
tal caso il nominativo verro' depennato dalla  lista  successivamente
presentata. 
    3. Le liste devono essere presentate nei modi e  termini  fissati
dalla Presidenza dell'assemblea competente per l'elezione. 
    4. La lista che avra' conseguito almeno il 50% piu' uno dei  voti
validi conseguira' il 55% dei seggi dell'organo  eligendo  salvo  che
non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre  liste  verranno
attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti. 
    5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% piu'  uno  dei  voti
validi, la ripartizione dei seggi  avverra'  su  base  esclusivamente
proporzionale. 
    6. Risulteranno eletti i candidati  secondo  l'ordine  dl  lista,
sino a concorrenza dei seggi spettanti, e cosi' si  procedera'  anche
per eventuali successive vacanze. 
    7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore
a quelle dei candidati della lista, o, per successive dimissioni, non
vi siano altri piu' dei  non  eletti,  il  primo  presentatore  della
relativa mozione dovra' comunicare alla  Presidenza  dell'organo  gli
ulteriori  nominativi  prima  che  si  dia   inizio   alla   riunione
immediatamente successiva al verificarsi della vacanza. 
    8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del  giorno
si svolgono col sistema del voto palese. 
    8-bis. Le eventuali minoranze possono proporre mozioni  e  ordini
del  giorno  indipendentemente  dalla  loro  consistenza  numerica  e
l'assemblea ha  l'obbligo  di  prenderle  in  esame  e  di  porle  in
votazione e di darne notizia in sede di stesura dei verbali. 
    9.  Quando  ai  documenti  politici  siano  collegate  liste   di
candidati,  la  relativa  votazione  avverra'  a  scrutinio  segreto,
secondo  le  modalita'  previamente   comunicate   dalla   presidenza
dell'assemblea. 
    10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo  che  non
vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti  aventi
diritto al voto, si potra' procedere per acclamazione o consenso. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                         Sistema di elezione 
                     per gli organi monocratici 
 
    1. Tutti gli organi monocratici  vengono  eletti  dall'assemblea,
rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su
candidatura singola o  lista  di  candidati  collegata  al  documento
politico al quale il singolo candidate ovvero tutti i candidati della
lista sono impegnati a dare attuazione. 
    2. Vengono eletti alle rispettive cariche  il  singolo  candidato
maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia
ottenuto il maggior numero di voti. 
    3. Se vi e' un solo candidato per ogni carica,  ovvero  una  sola
lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno  il
cinque per cento dei presenti  aventi  diritto  al  voto,  si  potra'
procedere per acclamazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Elezione dei delegati 
                 ai Congressi Nazionali e Regionali 
 
    1. Il Congresso Nazionale e' costituito dai delegati  eletti  dai
congressi provinciali, appositamente convocati. 
    2. Ogni Congresso Provinciale elegge i suoi delegati  sulla  base
del numero di  iscritti  nella  provincia,  nei  limiti  fissati  dai
successivi comma 3,4 e 5, e nei seguenti termini: 
      un delegato ogni tre iscritti; 
      tutte le province della stessa regione con meno di tre iscritti
verranno per l'occasione accorpate ed i  relativi  iscritti  verranno
convocati dal Segretario regionale per l'elezione  dei  delegati  che
complessivamente rappresenteranno le province interessate, sulla base
del parametro sub a). 
    3. In ogni caso  il  numero  degli  iscritti  utilizzato  per  il
calcolo dei delegati spettanti non potra' superare il numero dei voti
riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni
politiche o europee immediatamente precedenti, diviso venti. 
    4. In caso di elezioni politiche in  cui  il  Partito  sia  stato
presente con propria  lista  per  l'elezione  della  Camera  e/o  del
Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sara'
dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione. 
    5.  Ove  il  simbolo  del  Partito  sia   stato   presentato   in
apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabili  al
fine sara' previamente diviso per il numero dei simboli apparentati. 
    6. I parametri di calcolo di cui  ai  precedenti  comma  potranno
essere modificati  dal  Consiglio  Nazionale  che  avra'  indetto  il
Congresso Nazionale senza necessita' di ricorrere alla  procedura  di
modifica cello Statuto. 
    7. Per le modalita' di elezione dei delegati si applica l'art. 7. 
    8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale  e  non  puo'
ricevere alcun mandato imperativo. 
    9. Ciascun delegato puo' ricevere sino a  due  deleghe  da  altri
delegate che si siano dovuti allontanare  nel  Corso  del  Congresso,
purche' la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o  dalla
Commissione Verifica Poteri del Congresso. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                         Congresso Nazionale 
 
    1. Il Congresso Nazionale e' la suprema assemblea rappresentativa
del Partito. 
    2. Al Congresso Nazionale spetta: 
      la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito; 
      l'elezione del Consiglio Nazionale; 
      l'approvazione delle modifiche statutarie; 
      la decisione di scioglimento del partito. 
    3. Il Congresso Nazionale puo' delegare  il  Consiglio  Nazionale
per le modifiche statutarie sub g). 
    4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni  due  anni,
su convocazione del Presidente Nazionale, in esecuzione  di  apposita
deliberazione del Consiglio Nazionale, che  ne  fissa  data  e  luogo
nonche' i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9. 
    5. L'ordine del giorno del Congresso e' stabilito dalla Direzione
Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione
del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso. 
    6. Una volta  convocato  il  Congresso,  la  Direzione  Nazionale
vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali delle  province,
anche  avvalendosi   delle   Direzioni   Regionali   territorialmente
competenti e/o di propri delegati. 
    7. Dieci  giorni  prima  della  data  dell'inizio  del  Congresso
Nazionale, la Direzione Nazionale predispone l'elenco definitivo  dei
partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali. 
    8. Il Congresso  Nazionale,  una  volta  convocato,  puo'  essere
rinviato per non piu' di tre mesi solo per gravi motivi, in tal  caso
non sara'  necessario  rinnovare  le  procedure  per  l'elezione  dei
delegati. 
    9. Lo svolgimento dei  lavori  congressuali  e'  disciplinato  da
apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella  sua
riunione immediatamente precedente alla data del Congresso. 
    10. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai  lavori
del Congresso, con facolta'  di  proporre  ordini  del  giorno  e  di
prendere la parole ma senza diritto di voto, gli iscritti al  Partito
che siano: 
      Segretari  Regionali  in  carica  al   momento   della   seduta
inaugurale del Congresso; 
      parlamentari europei, nazionali e regionali, anche  se  cessati
dal mandato; 
      membri del Comitato dei Garanti; 
      membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 
      membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente; 
      il Segretario Nazionale della Gioventu' Liberale Italiana; 
      i legali  rappresentanti  di  ogni  ente  collettivo  aderente,
secondo le rispettive convenzioni. 
    11.  la  Direzione   Nazionale   puo'   invitare   al   Congresso
personalita' del mondo politico,  culturale,  sociale  ed  economico,
anche se non iscritti al Partito, con facolta' di prendere la parola. 
    12.  Il  Congresso  Nazionale  elegge  i  membri  del   Consiglio
Nazionale collegati a mozioni politiche a norma dell'art. 7. 
    13.  Con  la  conclusione  del  Congresso  Nazionale,  tutte   le
Direzioni Regionali  si  intendono  decadute,  i  relative  Segretari
restano in carica  per  l'ordinaria  amministrazione  ed  i  relativi
Presidenti  devono  convocare  nei  successivi  sessanta   giorni   i
rispettivi congressi per il rinnovo degli organi. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                         Consiglio Nazionale 
 
    1. Il Consiglio Nazionale e' l'organo  promotore  e  coordinatore
dell'azione politica e della vita organizzativa del  Partito  secondo
gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale. 
    2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno  su
convocazione  del  proprio  Presidente,  previa  deliberazione  della
Direzione Nazionale. 
    3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente  successiva
al Congresso Nazionale e'  convocata  dal  Presidente  dell'assemblea
congressuale, con all'ordine del giorno l'elezione di: 
      uno o piu' Presidenti d'Onore; 
      il Presidente Nazionale; 
      il Segretario Nazionale; 
      il Coordinatore Nazionale Organizzativo; 
      il Tesoriere; 
      il Presidente del Consiglio Nazionale medesimo; 
      la Direzione Nazionale; 
      il Comitato dei Garanti; 
      il Collegio dei Revisori dei Conti. 
    4. Il Consiglio Nazionale resta  in  carica  fino  al  successivo
Congresso Nazionale ed e' composto da un numero  di  membri  elettivi
variabile tra cinquanta  e  ottanta,  come  stabilito  dal  Congresso
all'atto della relative elezione, oltre i membri di diritto. 
    5. Sono membri  di  diritto  ed  a  pieno  titolo  del  Consiglio
Nazionale: 
      il  o  i  Presidenti  d'Onore,  il   Presidente   Nazionale   e
l'eventuale Vice-Presidente, il Presidente del  Consiglio  Nazionale,
il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed i
membri della Direzione Nazionale; 
      gli iscritti al Partito che al momento del Congresso  Nazionale
o  successivamente  siano  membri  del  Parlamento   Nazionale,   del
Parlamento Europeo, del Governo  e  dei  Consigli  Regionali,  ovvero
Presidenti o assessori di Regioni o Province e Sindaci o assessori di
Comuni capoluoghi di provincia; 
      i Segretari Regionali del Partito. 
    6. Il Consiglio Nazionale delibera altresi': 
      sulle modifiche statutarie che gli  siano  state  delegate  dal
Congresso Nazionale; 
      sulle  proposte  politiche  della  Direzione  Nazionale  e  dei
singoli consiglieri. 
    7. Il Consiglio Nazionale puo' delegare alla Direzione  Nazionale
l'esercizio delle competenze, eventualmente riservandosi la  facolta'
di ratifica. 
    8. Per la validita' delle deliberazioni del  Consiglio  Nazionale
e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; una
volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale,
esso si presume per tutta la sessione del  Consiglio,  anche  se  poi
venga meno. I componenti che risultano assenti non  giustificati  per
almeno tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti. 
    9. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a
maggioranza semplice dei presenti e con voto palese;  per  l'elezione
degli organi previsti ai  precedenti  commi  5  e  6,  si  precede  a
scrutinio segreto, se non vi sono candidature alternative, si  potra'
procedere con voto palese o per acclamazione o generale consenso. 
    10. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e  presiede  le
sessioni del Consiglio Nazionale; le  funzioni  di  Segretario  della
sessione vengono svolte da un  consigliere  nazionale  designato  dal
Presidente, con ratifica del Consiglio. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                         Direzione Nazionale 
 
    1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito
sulla base della mozione politica approvata dal  Congresso  Nazionale
ed  in  attuazione  delle  deliberazioni   adottate   dal   Consiglio
Nazionale; indirizza e controlla le  organizzazioni  e  le  attivita'
degli organi periferici e dei gruppi parlamentari. 
    2. La Direzione Nazionale e' composta da cinque a ventuno membri,
eletti dal Consiglio Nazionale nella  prima  riunione  immediatamente
successiva alla sua elezione. 
    3. Ne fanno parte di  diritto  il  o  i  Presidenti  d'Onore,  il
Presidente Nazionale,  il  Presidente  del  Consiglio  Nazionale,  il
Segretario Nazionale, il  Coordinatore  Nazionale  Organizzativo,  il
Tesoriere  Nazionale,  il  Segretario  Nazionale  dell'organizzazione
giovanile o  suo  sostituto,  nonche'  i  parlamentari  nazionali  in
carica, e,  eventualmente,  i  rappresentanti  nazionali  degli  enti
collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni.  Tutti  i
componenti della Direzione Nazionale,  sia  elettivi  che  non,  sono
membri di diritto delle rispettive direzioni  locali  del  Partito  a
seconda della loro residenza anagrafica. 
    4. Su proposta del Segretario Nazionale, la  Direzione  Nazionale
puo' nominare eventuali incaricati di settore, che  partecipano  alle
sue riunioni senza diritto di voto. 
    5. La Direzione Nazionale e' convocata dal  Presidente  Nazionale
d'intesa col Segretario Nazionale. 
    6. Per la validita' delle deliberazioni della Direzione Nazionale
e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 
    7. La Direzione Nazionale  puo'  deliberare  la  costituzione  di
Commissioni su specifici temi o attivita', a condizione che  non  sia
attiva sul medesimo oggetto una Commissione  nominata  dal  Consiglio
Nazionale. 
    7-bis. La Direzione nazionale fissa di  anno  in  anno  la  quota
dell'importo che spetta alle direzioni  regionali  e  alle  direzioni
provinciali per  le  iscrizioni  effettuate  e  l'eventuale  raccolta
fondi. 
    8. La Direzione Nazionale avoca a se' i  poteri  delle  Direzioni
Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e,
per  gravi  motivi,  puo'  sciogliere  le   direzioni   regionali   e
provinciali costituite e sostituirle con commissari straordinari  per
la gestione provvisoria delle attivita'  del  Partilo  al  rispettivo
livello sino alla elezione delle nuove Direzioni. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Presidente d'Onore 
 
    1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o piu' Presidenti d'Onore in
ragione  del  contributo  fornito  per  l'affermazione  degli  ideali
liberali e dell'attivita' del Partito. 
    2. Chi sia stato eletto a tale onore e'  membro  di  diritto  del
Consiglio Nazionale e della  Direzione  Nazionale  e  partecipa  alle
riunioni della Segreteria Nazionale. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                        Presidente Nazionale 
 
    1. Il Presidente Nazionale e' il garante dell'unita' del  Partito
sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal  Consiglio
Nazionale. 
    2. E' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica  fino  alla
conclusione del successivo Congresso Nazionale. 
    3. Il Presidente Nazionale e' membro  di  diritto  del  Consiglio
Nazionale, del Comitato dei  Garanti,  della  Direzione  Nazionale  e
della Segreteria Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                Il Presidente del Consiglio Nazionale 
 
    1. Il Presidente del Consiglio Nazionale e' eletto dal  Consiglio
Nazionale e dura in  carica  fino  alla  conclusione  del  successivo
Congresso Nazionale. 
    2. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale, della  Direzione
Nazionale e del Comitato dei Garanti e partecipa alle riunioni  della
Segreteria Nazionale. 
    3. Previa deliberazione della  Direzione  Nazionale,  convoca  il
Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                        Segretario Nazionale 
 
    1. Il Segretario Nazionale e'  l'organo  esecutivo  del  Partito.
Egli e' responsabile degli archivi e di ogni forma  di  comunicazione
esterna del Partito, e da lui dipendono gli  uffici  del  Partito  in
ambito nazionale. 
    2. E' eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al  Partito
e dura in carica  sino  alla  conclusione  del  successivo  Congresso
Nazionale. 
    3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica,  la  nomina
di uno o piu' Vice Segretari ovvero un Ufficio di Segreteria; 
    4. Puo' delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari  ovvero
ai componenti dell'Ufficio di Segreteria. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                Coordinatore Nazionale Organizzativo 
 
    Il Coordinatore Nazionale Organizzativo e' eletto  dal  Consiglio
Nazionale tra gli iscritti al Partito e rimane in  carica  sino  alla
conclusione del successivo Congresso. 
    Affianca il Segretario Nazionale nello svolgimento delle  proprie
mansioni. 
    E' il responsabile della organizzazione territoriale del  Partito
per tutto  il  territorio  nazionale,  con  facolta'  di  intervento,
sull'organizzazione territoriale sia come attivita' di  coordinamenti
che, in caso di assenza o carenza, in via sostitutiva. 
    Egli inoltre organizza e  promuove  eventi  ed  altre  iniziative
tematiche di approfondimento. 
    E' membro di diritto del  Consiglio  Nazionale,  della  Direzione
Nazionale, del Comitato dei Garanti e della Segreteria Nazionale. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                  Presidente e Segretario Nazionale 
 
    Il Presidente e il Segretario Nazionale hanno  disgiuntamente  la
rappresentanza legale del Partito  nei  confronti  dei  terzi  ed  in
giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e  del  simbolo
del Partito. 
    Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano  la  facolta'
di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo  e  del  simbolo,  su
richiesta degli organi territoriali del Partito  per  uso  elettorale
e/o propagandistico ed in ogni altra occasione. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                         Tesoriere Nazionale 
 
    1.    Il    Tesoriere    Nazionale    ha    la    responsabilita'
dell'amministrazione dei fondi  del  partito  e  della  sua  gestione
economica secondo i criteri definiti dalla  Direzione  Nazionale  che
dovra'  essere  informata  periodicamente  (almeno  ogni   trimestre)
sull'andamento economico finanziario del partito e secondo criteri di
massima trasparenza arrivando alla  pubblicazione  del  bilancio  del
partito una volta approvato dalla Direzione Nazionale. 
    1-bis. ferma restando la responsabilita' dei segretari  regionali
e provinciali sulla loro gestione economica e finanziaria dell'organo
periferico di competenza il Tesoriere Nazionale  ha  la  facolta'  di
eseguire tutti i controlli amministrativi  del  caso  assicurando  la
massima trasparenza alla gestione dei singoli organi e rendendo conto
del loro operato alla Direzione Nazionale. 
    2. E' eletto dal Consiglio Nazionale su proposta  del  Segretario
Nazionale e dura in carica sino all'elezione del suo successore. 
    3. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione
Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale. 
    4. Ha l'obbligo  di  mettere  a  disposizione  del  Collegio  dei
Revisori dei Conti tutta la  documentazione  contabile  eventualmente
richiesta. 
    5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo  del
partito che deve essere certificato dal  Collegio  dei  Revisori  dei
Conti  e  sottoposto  per  l'approvazione  alla  Direzione  Nazionale
insieme alla relazione del Collegio. 
 
                            Art. 26-bis. 
 
    E' istituito il responsabile dei procedimenti  disciplinari,  che
vienenominato dalla Direzione Nazionale con  maggioranza  almeno  dei
2/3 dei componenti, con i seguenti compiti: 
      1)  promuovere  eventuali  azioni  disciplinari  nei  casi   di
comportamenti che violano lo statuto; 
      2) istruire  i  ricorsi  diparte  aventinatura  disciplinare  e
dichiarare preliminarmente l'eventuale improcedibilita'; 
      3)  sottoporre  al  Collegio  dei  Probiviri   i   procedimenti
disciplinariper adottare le decisioni dopo adeguato contraddittorio. 
 
                            Art. 26-ter. 
 
    Il Collegio  dei  Probiviri  e'  compostoda3  membri  eletti  dal
Consiglio   Nazionale,   che   al   loro    interno    nominano    un
Presidente.Esamina e deliberain ordineairicorsi promossi  o  istruiti
dal responsabile dei procedimenti disciplinari. Si pronuncia altresi'
su eventuali reclami avverso la determinazionediimprocedibilita'  del
responsabile dei procedimenti disciplinari. 
    IlCollegiodei  Probiviridecide  entro  iltermine  di60giorni  dal
ricevimento dell'atto  iniziale,  termine  eventualmente  prorogabile
fino a un massimo di altri 60 nei casi piu' complessi. 
    Il    Collegio     deve     assicurare     il     contraddittorio
assegnandoalleparti congrui termini non inferiori  a  giorni  15  per
deduzioni o contro deduzioni. 
 
                           Art. 26-quater. 
 
    Il Collegio dei Probiviriperlaviolazione delle norme del presente
statuto e dei  regolamenti  interni  da  parte  degli  iscritti  puo'
comminarela  sanzione  dell'ammonizione,  della   sospensioneper   un
periodo non superiore  ad  un  anno,ovvero  dell'espulsionea  seconda
della gravita' e nel rispetto del principio di proporzionalita'. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                        Comitato di Garanzia 
                          e di orientamento 
 
    1. Il Comitato di Garanzia e orientamento  e'  l'organo  di  alta
rappresentanza politica e di garanzia del partito, che  individua  la
strategia di lungo termine  del  Partito  ed  in  particolare  ha  il
compito di tracciare il percorso  per  l'unita'  di  tutto  il  mondo
liberale. 
    2. E'  composto  da  tre  a  sei  membri,  eletti  dal  Consiglio
Nazionale,  nonche'  dal   Presidente   Nazionale,   dal   Segretario
Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal  Coordinatore
Nazionale Organizzativo. 
    3. I membri del Comitato di Garanzia e di Orientamento durano  in
carica sino a quando il Consiglio  Nazionale  eletto  dal  successivo
Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione. 
    4. Il Comitato di  Garanzia  e  Orientamento  e'  presieduto  dal
Presidente del Partito e decide definitivamente in grado d'appello in
ordine alle pronunce del Collegio dei Probiviri. 
    5. Il Comitato per le sue specifiche  funzioni  di  giurisdizione
disciplinare interne e di altro orientamento  politico,  puo'  essere
composto anche da non iscritti al Partito. 
    6. Al Comitato di Garanzia e  Orientamento  sono  appellabili  le
decisioni delCollegio  deiProbiviri,entro30giorni  dallacomunicazione
agli interessati.Nei successivi30 giorni il Comitato  decide  in  via
definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di  giorni  10  per
eventuali contro deduzioni, modificando, riducendo od  aumentando  di
intensita' le sanzionicomminatedal Collegio dei Probiviri. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Ciascun  iscritto  puo'  presentare  ricorso  al  Comitato  di
Garanzia competente, in  ordine  al  mancato  rispetto  del  presente
Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. 
    2.  Con  il  Regolamento  di  cui  all'articolo  precedente  sono
disciplinate le modalita' di presentazione dei ricorsi nonche' i casi
di inammissibilita' degli stessi, nel rispetto del diritto di  difesa
del ricorrente e del principio del contraddittorio.  Fatte  salve  le
tutele piu' ampie previste dallo  stesso  regolamento,  gli  iscritti
sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi
mediante la produzione di memorie  scritte,  di  poter  controdedurre
alle accuse mosse e di poter chiedere di essere  ammessi  alla  prova
contraria, in ogni fase del procedimento. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei  Conti  e'  l'organo  interno  di
controllo contabile ed amministrativo del Partito. 
    2. Esso e' composto da tre membri eletti dal Consiglio  Nazionale
con voto di  preferenza  limitato  a  due  degli  eligendi,  tra  gli
iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile;  se  ne
ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art. 7. 
    3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in  carica
sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo  Congresso
non abbia provveduto alla loro sostituzione. 
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente  e
delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. 
    5. E' compito specifico  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e
relazionare in merito alla Direzione Nazionale. 
    6. Il Collegio puo' anche indirizzare suggerimenti e consigli  al
Tesoriere  ed  alla  Direzione  Nazionale  in  merito   a   questioni
finanziare, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse  del
Partito. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                         Congresso Regionale 
 
    1. Il Congresso Regionale del Partito e' convocato dal Segretario
Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale  uscente,  entro
sessanta giorni dalla conclusione del  Congresso  Nazionale,  per  la
determinazione della  linea  politica  regionale,  nell'ambito  della
linea nazionale del Partito, e per l'elezione degli organi regionali. 
    2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto: 
      i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del  Partito,  eletti
ai sensi dell'art. 9; 
      i consiglieri ed  assessori  regionali  anche  se  cessati  dal
mandato; 
      i consiglieri ed assessori  in  carica  delle  province  e  dei
comuni capoluogo di provincia; 
      i  consiglieri  nazionali  del  Partito  eletti  e  di  diritto
residenti nella regione; 
      i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione; 
      i Segretari Provinciali del Partito della regione; 
      il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile; 
      i legali rappresentanti di ogni  ente  collettivo  aderente  di
livello regionale, secondo le rispettive convenzioni. 
    3. Le modalita' di  svolgimento  e  di  votazione  del  Congresso
Regionale sono le medesime previste per il  Congresso  Nazionale,  in
quanto applicabili. 
    4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente  Regionale  ed  il
Segretario Regionale, candidati in  unica  lista  collegata  con  una
mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli  aventi  diritto
al voto, ed inoltre i  membri  elettivi  della  Direzione  Regionale,
candidati  in  lista  anch'essa  collegata  alla   medesima   mozione
politica. 
    5.  In  caso  di  scioglimento  della  Direzione  Regionale   per
qualsivoglia motivo o di costituzione dell'organo regionale in  epoca
successiva al termine di cui al comma 1, invece dei delegati  di  cui
alla lettera a) parteciperanno un rappresentante ogni  tre  iscritti,
come previsto al precedente art. 9. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                        Direzione, Presidente 
                       e Segretario Regionale 
 
    1. Compiti ed incarichi della Direzione Regionale sono, in ambito
regionale, i medesimi della Direzione Nazionale. 
    2. La Direzione Regionale e' composta, oltre che  dai  membri  di
diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra  5  e
21, secondo quanto deliberato  dal  Congresso  Regionale  al  momento
dell'elezione: una volta eletta, la Direzione Regionale puo' cooptare
con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della  regione,
in numero non superiore ad un quinto dei membri elettivi.