Capo VIII Gli organi provinciali del Partito Art. 40. Organi provinciali del Partito Sono organi provinciali del Partito: a) il Congresso provinciale; b) il Segretario provinciale; c) il Comitato provinciale; d) la Direzione provinciale. Art. 41. Il Congresso provinciale: composizione, competenze, periodicita' Il Congresso provinciale e' l'assemblea dei delegati eletti. I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento. Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e degli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della U.D.C. Il Congresso e' ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni: a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso; b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l'indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale; c) per eleggere il segretario e il Comitato provinciale. Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee nazionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nella provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti. Art. 42. Competenze del Segretario provinciale Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia. Egli promuove e indirizza l'attivita' degli organi del partito ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare: a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato; c) cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali; d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale di informazione sindacale. Art. 43. Composizione del Comitato provinciale Il Comitato provinciale e' formato dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale, dai consiglieri e assessori provinciali. Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo: a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia; b) i componenti della Giunta esecutiva; c) il Segretario comunale del capoluogo; d) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della provincia; e) i consiglieri regionali eletti nella provincia; f) il Sindaco del capoluogo. Il Comitato provinciale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori,in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro. Art. 44. Competenze del Comitato provinciale Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito. Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato provinciale, inoltre: a) approva le relazioni annuali del segretario provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti , le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato; b) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attivita' dei gruppi consiliari e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali; c) formula proposte agli organi regionali e nazionali; d) approva il programma per le elezioni provinciali; e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali; f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni; g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari; h) nomina i revisori dei conti; i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale; j) approva le liste e le candidature ai consigli comunali; k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale; l) propone le candidature al Parlamento. Il Comitato provinciale e' convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi. Art. 45. Composizione e competenze della Direzione provinciale La Direzione provinciale e' formata dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal comitato provinciale e dal Segretario amministrativo, dal Presidente e dagli assessori provinciali. Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti ad una sezione della provincia, il Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione della provincia e i consiglieri regionali della provincia. La Direzione provinciale: a) approva, su proposta del segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato provinciale, il programma di attivita' del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito; b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito nella provincia, in modo da accrescere la capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della societa' civile organizzata; c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale; d) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico; e) ordina inchieste ed ispezioni; f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale; g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei Parlamentari europei, dei Senatori della provincia, dei Deputati della circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare il costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori. La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, puo' esercitare i poteri del Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullita', entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso. Art. 46. Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale La Giunta esecutiva provinciale e' l'organo di coordinamento organizzativo delle attivita' del partito nella provincia. Essa e' composta dal segretario, dal segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti. Capo IX Gli organi regionali del Partito Art. 47. Organi regionali del Partito Sono organi regionali del Partito: a) il Congresso regionale; b) il Segretario regionale; c) il Comitato regionale; d) la Direzione regionale. Art. 48. Competenze del Segretario regionale Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione. Egli promuove e indirizza l'attivita' degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare: a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vece segretari e dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato; c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali; d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati; e) cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali; f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale. Art. 49. Composizione del Comitato regionale Il Comitato regionale e' formato dal segretario regionale, dai componenti eletti dal congresso regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori e dai consiglieri regionali. Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo: a) i Consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione; b) i componenti della Giunta esecutiva; c) i segretari provinciali; d) i Parlamentari europei e nazionali eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della regione. Il Comitato regionale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro. Art. 50. Competenze del Comitato regionale Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito. Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato regionale inoltre: a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato; b) indica l'orientamento del Partito ed indirizza l'attivita' del gruppi consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti regionali; c) formula proposte agli organi nazionali del Partito; d) approva il programma per le elezioni regionali; e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee; f) indirizza ed orienta l'azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del Partito; g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realta' territoriale e sociale regionale; h) sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza con quanto stabilito all'art. 39; i) convoca conferenze programmatiche regionali; j) approva le candidature al Consiglio regionale; k) propone le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica ed al parlamento europeo; l) promuove attivita' di formazione politica. Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi. Art. 51. Composizione e competenze della Direzione regionale La Direzione regionale e' formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo. Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti in una Sezione della regione, i segretari provinciali, i Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori ed il Capogruppo consiliare regionale. La Direzione regionale: a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato regionale, il programma di attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito; b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nella regione, in modo da accrescere la capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della societa' civile organizzata; c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere regionale o interprovinciale, degli indirizzi programmatici fissati dal comitato regionale; d) stabilisce l'indirizzo del Partito per la soluzione della crisi della Giunta regionale; e) vigila sulla coerenza dell'indirizzo politico del gruppo consiliare rispetto all'indirizzo politico del Congresso regionale e sull'attivita' dei consiglieri regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali; f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento delle attivita' dei comitati provinciali e propone lo scioglimento degli stessi alla Direzione nazionale; g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla direzione nazionale. La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, puo' esercitare i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullita', entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso. Art. 52. Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale La Giunta esecutiva regionale e' l'organo di coordinamento organizzativo delle attivita' regionali del Partito. Essa e' composta dal Segretario, dal Segretario Amministrativo, dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti. Capo X Gli organi nazionali del Partito Art. 53. Organi nazionali del Partito Sono organi nazionali del Partito: a) il Congresso nazionale; b) il Segretario Politico; c) il Consiglio nazionale; d) la direzione nazionale; e) l'Ufficio politico. SEZIONE I Il Congresso Nazionale Art. 54. Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicita' Il congresso nazionale e' l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero secondo l'apposito regolamento. Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali s'ispirano ai principi ideali della U.D.C. Il Congresso e' ordinario e straordinario. Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 2 anni, nella data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva il regolamento per: a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso; b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito; c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale; Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti. Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresi' quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell'intero territorio nazionale. Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno ed il regolamento. SEZIONE II Il Segretario Politico Art. 55. Competenze Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attivita' del Partito. Il Segretario politico, in particolare: a) gestisce la denominazione ed il simbolo del partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali; b) convoca e presiede la Direzione, l'Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale; c) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i dirigenti dei Dipartimenti scegliendo questi ultimi anche al di fuori de essa; d) esprime ai gruppi parlamentari l'indirizzo politico del Partito; e) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi; f) presiede le Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il Comitato nazionale di informazione sindacale. Art. 56. Impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico, il Consiglio nazionale e' convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive. Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice e' eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi. Le votazioni per l'elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale. A parita' di preferenze, la graduatoria e' determinata dall'anzianita' di iscrizione al Partito. SEZIONE III Il Consiglio Nazionale Art. 57. Composizione Il Consiglio nazionale e' composto: a) dal Segretario Politico; b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dall'apposito regolamento; nonche' da 25 donne e 25 giovani (al di sotto di 35 anni), eletti con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale; c) dai Segretari regionali; d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito; e) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio nazionale; f) I Capigruppo Consiliari regionali dell'UDC; g) Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano: componenti della Giunta esecutiva; direttore del quotidiano e del settimanale del Partito; presidenti in carica dei collegi dei probiviri della commissione centrale per le garanzie statutarie; soci fondatori; Ministri o sottosegretari; Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Il Presidente Nazionale dell'Associazione «Libertas»; Ex Parlamentari; Consiglieri Regionali; 15 donne rappresentative di diverse regioni. Il Consiglio nazionale puo' invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attivita' ispirate ai principi cristiano-sociali. Art. 58. Competenze Il Consiglio nazionale e', entro la linea politica determinata dal Congresso, l'organo deliberativo del Partito. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodo proporzionale, la Direzione nazionale del Partito. Il Consiglio nazionale controlla l'attivita' del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria. Art. 59. Il Presidente del Consiglio nazionale Il Presidente del Consiglio nazionale vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi. Art. 60. Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo. SEZIONE IV La Direzione Nazionale Art. 61. Composizione La direzione nazionale e' composta: a) dal Segretario politico che la convoca e la presiede; b) dal Presidente del Consiglio nazionale; c) dal Segretario amministrativo del Partito; d) da sessantadue componenti eletti al Consiglio nazionale tra gli aventi diritto di voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i Parlamentari; e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se iscritto al Partito; f) dai Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e del Parlamento europeo. Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione: a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico; b) i soci fondatori; c) il Presidente o ex Presidente di organismi internazionale cui l'UDC aderisce; d) il Presidente o Vice Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati; e) il Capo della delegazione UDC in seno al PPE; f) la Responsabile della Commissione Pari Opportunita' del partito; g) il Responsabile del Movimento giovanile; h) i Responsabili regionali delle regioni non rappresentate nella Direzione nazionale; i) la Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari. Art. 62. Competenza della Direzione Nazionale La Direzione Nazionale: a) delibera sugli indirizzi politici e programmatici del Partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale; b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Governo; c) verifica l'attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale sull'attivita' dei rappresentanti e dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo; d) nomina i revisori dei conti di cui all'art. 102. Art. 62-bis. Selezione candidature e incompatibilita' Nel rispetto dei principi fondamentali del presente Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle citta' metropolitane, sono approvate dalla Direzione Nazionale sulla base delle proposte formulate dai Comitati territoriali. Per quanto concerne le incompatibilita', la disciplina delle stesse e' rimessa ad un apposito regolamento proposto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale. SEZIONE V L'Ufficio politico Art. 63. Composizione e competenze L'Ufficio politico e' costituito da quindici componenti. Fanno parte di diritto dell'Ufficio politico: il Segretario Politico, il Presidente del Consiglio nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei gruppi parlamentari. Gli altri componenti sono nominati dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario Politico, tra i propri componenti. L'Ufficio politico e' l'organo che coadiuva il segretario Politico nell'attuazione della linea politica deliberata dagli organi del Partito. SEZIONE VI La Giunta esecutiva nazionale Art. 64. La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione La Giunta esecutiva nazionale e' l'organo do coordinamento organizzativo delle attivita' del Partito. Essa e' composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede, dal segretario Amministrativo, dai vicesegretari e dai dirigenti dei dipartimenti. Capo XI I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari Art. 65. I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si costituiscono in gruppo. I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali. I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio nazionale. Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti U.D.C. delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono. I deputati europei dell'U.D.C. aderiranno al gruppo parlamentare del P.P.E. Art. 66. Gruppi consiliari degli enti locali I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi di Partito. Capo XII Gli organi consultivi e ausiliari Art. 67. Consulta delle regioni consulta degli eletti E' istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali, dai presidenti dei gruppi consiliari e regionali, dai presidenti delle giunte e dei consigli regionali con il compito di formulare proposte per l'attuazione delle scelte politiche e programmatiche deliberate dalla Direzione nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Partito. La consulta e' presieduta dal Segretario Politico che la convoca con periodicita' trimestrale. E' convocata, almeno una volta all'anno, dal Segretario Politico. L'assemblea e' sede di proposta e di dibattito per l'attuazione dell'impegno regionalista del Partito l'assemblea generale dei consiglieri regionali e dei segretari regionali. Sono altresi' istituite, presso gli organi del Partito, le consulte degli eletti nelle liste. Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali e comunali, nelle comunita' montane, nei comprensori, e nei consigli provinciali e regionali. Art. 68. Assemblea nazionale Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, e' convocata l'assemblea nazionale per dibattere gli orientamenti generali del Partito sulle grandi questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro, della famiglia, della condizione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell'economia, della presenza e dell'iniziativa dell'UDC nella societa' italiana. L'assemblea nazionale e' aperta ad iscritti, elettori e portatori di significative esperienze sociali, culturali e professionali. L'assemblea nazionale e' convocata dal Presidente del consiglio nazionale. Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale. Titolo IV MOVIMENTI - FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI Art. 69. Formazioni associative, Movimento Giovanile - Movimento Femminile - Movimento Anziani Le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale. Art. 70. Fondazioni Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Partito e rappresentanti di realta' ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attivita'. Titolo V GARANZIE STATUTARIE Capo I Infrazioni Statutarie Art. 71. Organi di garanzia statutaria Sono organi di garanzia statutaria: 1) la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento; 2) la Commissione centrale per il controllo del tesseramento; 3) la Commissione regionale per le garanzie statutarie; 4) la Commissione centrale per le garanzie statutarie. Art. 72. Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti Il socio e gli Organi di Partito possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti alle commissioni provinciali e alla commissione centrale per le garanzie statutarie secondo le rispettive competenze, con l'esclusione delle materie riservate alle commissioni per il controllo del tesseramento. Le Commissioni sono autonome. La proposizione del ricorso non sospende la esecutivita' dell'atto impugnato, salvo diversa decisione dell'organo di garanzia statutaria competente. Art. 73. Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi I ricorsi debbono essere presenti personalmente o per raccomandata: a) entro dieci giorni dalla data in cui l'atto sia stato adottato o risulti che l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui la decisione dell'organo di garanzia statutaria sia stata notificata; b) entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee pre-congressuali o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale. I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ridotti a quattro giorni per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali. I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all'organo che ha emesso l'atto impugnato o, nel caso di ricorsi in materia elettorale, all'organo direttamente interessato. Gli interessati possono presentare memorie e produrre documenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutive sino a quando non siano divenute definitive. Art. 74. Commissione regionale per le garanzie statutarie La Commissione regionale per le garanzie statutarie, formata da 7 membri effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso regionale ordinario a scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come effettivi i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria. I membri effettivi, in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Comitato regionale provvede all'eventuale integrazione. La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta il Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi. Nel caso in cui la Commissione, nella sua prima seduta, non provveda all'elezione del Presidente, la nomina e' devoluta alla commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza. Il Segretario tiene il repertorio cronologico a cura dell'istruttoria dei ricorsi pervenuti, nonche' la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate. La Commissione regionale per le garanzie statutarie puo' deliberare soltanto quando sono presenti almeno quattro membri effettivi. Art. 75. Competenze della commissione regionale per le garanzie statutarie La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide in primo grado: a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali; b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali; c) sui conflitti di competenza tra sezioni, comitati circoscrizionali, comunali. Art. 76. Termine per le decisioni della commissione regionale per le garanzie statutarie La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori 15 giorni per una sola volta. I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili, per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali. In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso e' devoluto alla competenza della commissione centrale per le garanzie statutarie. Il Segretario della commissione regionale provvede a trasmettere i relativi atti entro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termine originario o prorogato. Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dalla Commissione regionale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma. Art. 77. Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie la Commissione centrale per le garanzie statutarie e' formata da 9 membri effettivi e 5 supplenti, eletti dal Congresso nazionale a scrutinio segreto. Risultano eletti come effettivi i primi 9 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono in graduatoria. I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il consiglio nazionale provvede all'eventuale integrazione. Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componenti effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente. Art. 78. Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie La Commissione centrale per le garanzie statutarie: a) sui ricorsi avverso le decisioni della commissione per le garanzie statutarie; b) sui ricorsi di competenza della commissione regionale, ad essa devoluti per decorrenza dei termini; c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali; d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali dei movimenti; e) sui ricorsi contro l'elezione di organi regionali e provinciali, nonche' contro quella dei delegati al congresso nazionale; f) sui ricorsi avverso atti di dipartimenti nazionali del Partito e della Giunta esecutiva nazionale. Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente de Partito organizzativo nazionale. Art. 79. Termine per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza - Presa d'atto del tacito accoglimento del ricorso La Commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto. I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per la elezione dei delegati ai congressi del Partito. Art. 80. Esame dei ricorsi - Ricusazione Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il controllo del tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico. Possono derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie o delle commissioni per il controllo del tesseramento non possono partecipare a riunioni che li riguardano direttamente. L'interessato puo' ricusare uno o piu' componenti per comprovati motivi. Art. 81. Esecuzione delle decisioni L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi e' affidata agli organi competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un termine piu' breve. Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi accolti per decorrenza termini, possono provvedere direttamente alla loro esecuzione, anche con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti. Le Commissioni possono altresi', nei casi di violazioni dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi do Partito, procedere alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento. In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario per la convocazione dell'assemblea del Congresso. In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione centrale per le garanzie statutarie e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la presa d'atto del tacito accoglimento del ricorso. Capo II Infrazioni Disciplinari SEZIONE I Misure disciplinari Art. 82. Misure disciplinari Le misure disciplinari sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l'espulsione. Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano salve le competenze dei gruppi della Camera e del Senato, della Direzione nazionale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dall'art. 90 dello Statuto. Art. 83. Il richiamo Il richiamo e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni. Art. 84. La sospensione La sospensione e' inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi. La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle cariche di Partito. Art. 85. Espulsione L'Espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L'espulsione e' comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale. L'espulsione puo' essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante. Art. 86. Domanda di riammissione al Partito Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande deve esprimere un parere l'organo che ha comminato l'espulsione. Il socio riammesso non potra' ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi dalla riammissione. SEZIONE II Gli organi disciplinari Art. 87. Organi disciplinari Sono organi disciplinari del partito: a) il Collegio regionale dei probiviri (prima istanza); b) il Collegio nazionale dei probiviri (seconda istanza). I Collegi dei probiviri di prima e di seconda istanza sono composti da 7 componenti effettivi e 5 supplenti. Art. 88. Elezioni dei probiviri I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai rispettivi comitati regionali e dal consiglio nazionale, nella prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere puo' votare per un numero di candidati non superiore a 1/3 dei componenti del collegio. Le liste, da presentarsi per ogni collegio e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio. I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati regionali e dal consiglio nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti. Art. 89. Incompatibilita' dei probiviri La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l'incompatibilita' con l'accettazione di ogni incarico esecutivo di Partito a livello provinciale o superiore, nonche' con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente dell'Amministrazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parlamentare e di Consigliere nazionale del Partito. L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico di proboviro. In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria. Art. 90. Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione provinciale La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, puo' disporre, in caso di urgente necessita', la sospensione dell'iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il socio al collegio centrale dei probiviri di prima istanza. La Direzione nazionale dichiara la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentano come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli dell'Unione Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro o comunque non approvati dagli organi competenti del Partito. Contro la decisione disciplinare della Direzione l'interessato puo' ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza. La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda, la Direzione nazionale, possono dichiarare la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti. Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, l'interessato puo' ricorrere al Collegio dei probiviri regionali (prima istanza). SEZIONE III Procedimento disciplinare Art. 91. Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione Il Collegio dei probiviri di prima istanza puo' procedere d'ufficio. Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza e' ammesso il ricorso al Collegio centrale dei probiviri (seconda istanza) che decide in via definitiva. Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, puo' dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione. Il Collegio dei probiviri di seconda istanza puo', su ricorso, sospendere l'esecuzione. Art. 92. Garanzie per la difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica E' garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali. Art. 93. Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione. Qualora il collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati e al Collegio dei probiviri di seconda istanza. La durata di tale proroga non puo' eccedere i trenta giorni. In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere e' devoluta al Collegio dei probiviri di seconda istanza. Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo. Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata. Art. 94. Termini per la impugnazione La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza. Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza rende esecutiva la decisione. Capo III Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria Art. 95. Quorum per la validita' delle decisioni dei collegi dei probiviri e delle commissioni per le garanzie statutarie Per la validita' delle decisioni dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni per le garanzie statutarie e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante. Art. 96. Sospensione dei termini per le impugnazioni Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonche' dei congressi del Partito. Titolo VII RAPPRESENTANZA LEGALE E GESTIONE FINANZIARIA Art. 97. Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli - Mandati del segretario amministrativo - Commissione amministrativa Ai fini dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti degli Organi nazionali, quali a scopo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento di procure per la difesa in giudizio del Partito, al Segretario amministrativo nazionale; per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo provinciale; per gli atti del comitato comunale, al Segretario amministrativo comunale; per gli atti del comitato circoscrizionale, al Segretario amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione. Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non puo' ricoprire l'incarico per piu' di due mandati. Per quanto concerne l'emanazione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quelli che impegnano il Partito per importi superiori ad € 50.000 e per la riscossione dei contributi previsti dalla normativa vigente, il Segretario amministrativo dovra' preventivamente ottenere l'approvazione della Commissione amministrativa formata da n. 4 membri nominati dalla Direzione Nazionale. Gli atti sono approvati con il voto della maggioranza dei membri. La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Partito, al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli organi di livello inferiore. La Commissione e' presieduta dal Segretario amministrativo. Art. 98. Gestione finanziaria e rendiconto L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali e' controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori dei conti effettivi e uno supplente sono nominati dai comitati; un revisore effettivo ed un supplente sono nominati per i comitati comunali, dal comitato provinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione nazionale. La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati circoscrizionali e' controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionali locali dai revisori dei conti regionali. I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresi' la regolare conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati regionali e provinciali e agli altri organi periferici del Partito. Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l'approvazione ai comitati comunali, provinciali e regionali; copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale di cui al precedente articolo e pubblicata all'albo dei comitati. L'attivita' amministrativa nazionale e' controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale. Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa compila il bilancio consuntivo che sottopone all'esame della Direzione nazionale. Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla Commissione amministrativa compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale, all'approvazione della Direzione nazionale. Il Segretario amministrativo e' responsabile della gestione finanziaria nazionale nei confronto degli organi statutari del Partito. Il controllo contabile e' esercitato da una Societa' di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione bancaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, come previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Segretario amministrativo, nella sua qualita' di titolare del trattamento dati personali, provvede alla nomina dei responsabili e vigila sulla protezione dei dati. Art. 99. Finanziamento del Partito Le entrate del Partito sono: a) le quote del tesseramento degli iscritti; b) i contributi volontari di soci ed elettori; c) i proventi della stampa del partito; d) i proventi delle manifestazioni del Partito; e) i proventi delle sottoscrizioni; f) i contributi previsti dalla legge; g) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di mobili, mobili registrati e immobili. Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente il Partito. Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate contribuiscono in base ai emolumenti percepiti al finanziamento delle attivita' di Partito. I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di legge direttamente alla Direzione nazionale che effettuera' una ripartizione ai comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di designazione. Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, effettivamente riscosse a livello nazionale, sara' erogata, a cura del Segretario amministrativo nazionale, coadiuvato dalla commissione amministrativa nazionale, ai comitati provinciali e regionali, in base ad un piano di riparto approvato dalla direzione nazionale, sentita una commissione formata da tre segretari regionali e da tre provinciali. I Gruppi consiliari regionali deliberano sull'utilizzazione dei contributi previsti per la loro attivita' da leggi regionali d'intesa con la Direzione regionale del Partito. Titolo VIII ADESIONE DELL'U.D.C. ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Art. 100. La U.D.C. italiana aderisce, con delibera del Consiglio nazionale, a tutti gli organi a carattere internazionale che si ispirano ai comuni ideali. Titolo IX NORME FINALI Art. 101. Modifica dello Statuto Le norme del presente Statuto, la denominazione e il simbolo del Partito, possono essere modificate dal Congresso Nazionale. Il Congresso puo' delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l'indicazione dei principi e dei criteri relativi nonche' della maggioranza di voto necessaria per l'approvazione. Art. 102. Regolamenti I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste, sono approvati dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Art. 103. Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati. E' allegato sotto la lettera «A» il simbolo che contraddistingue il partito. (Omissis). Allegato «A» Parte di provvedimento in formato grafico STATUTO DEL PARTITO UNION VALDÔTAINE Parte di provvedimento in formato grafico STATUTO DEL PARTITO LA PUGLIA IN PIU' Art. 1. Costituzione e Sede E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione politico culturale senza fini di lucro denominata «MOVIMENTO - LA PUGLIA IN PIU'», di seguito indicata anche come «MOVIMENTO» «MLP» o «LP», avente sede legale in Lecce alla Via Capitano Ritucci n. 29. Art. 2. Simbolo Il simbolo del movimento «LP» e' costituito da «cerchio a sfondo azzurro a tinta piatta. Nel semicerchio superiore e' presente una "M" stilizzata in formato corsivo minuscolo di colore rosso. Al centro del simbolo e' posta la scritta su due righe "LA PUGLIA IN PIU'" di colore bianco. Nella parte bassa del cerchio e' inscritta una banda orizzontale di colore bianco contenente la parola "MOVIMENTO" dello stesso colore azzurro dello sfondo del simbolo». Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, il Comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento puo' autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al Movimento. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del movimento «LP». Art. 3. Dichiarazione sui principi ispiratori e finalita' del Movimento Politico dei Cittadini Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' assicura la piena partecipazione politica delle donne e degli uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive e promuove altresi' la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'identita' e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalita' e appartenenza ai diversi popoli. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei Circoli, si avvarra' del sistema informazione web, anche per la sperimentazione di nuove forme di democrazia digitale. MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' ha il compito di rendere visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna all'organizzazione. Il Movimento, al fine di affermare i valori nei quali si riconosce, per il perseguimento dei propri scopi potra' svolgere le seguenti attivita': a) promozione di attivita' culturali, servizi ed attivita' socialmente utili, campagne di sensibilizzazione, iniziative di formazione, di istruzione e di tutela dei diritti civili; b) promozione di una cultura di governo del territorio e dell'ambiente ispirata ai principi economici dello sviluppo sostenibile, e che con la sua affermazione tuteli e salvaguardi i diritti della vita e della sua qualita' per le attuali e le future generazioni; c) promozione del diritto di partecipazione democratica e consapevole alla formazione delle volonta' decisionali delle istituzioni elettive anche attraverso la promozione di petizioni e la raccolta di firme per l'abrogazione di leggi e referendum consultivi; d) formazione nel campo della cultura politica, anche attraverso la creazione di una scuola e l'organizzazione di corsi, stages, esperienze sul campo e convegni; e) concessione di borse di studio a giovani studiosi meritevoli; f) pubblicazione di una rivista d'approfondimento dei temi e dei problemi contenuti nei programmi predisposti annualmente dal Comitato di coordinamento e di una newsletter interna ad uso dei Soci; g) produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, in proprio o tramite imprese editoriali, di saggi su tematiche rientranti negli scopi dell'associazione, selezionati periodicamente dal Comitato di coordinamento; h) promozione ed organizzazione di mostre, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi per oggetto tematiche di natura culturale con finalita' educative, divulgative, di studio e di informazione, nonche' concerti, esposizioni e cineforum; i) realizzazione di materiale stampato, audio, video e creazione di un sito Internet per la presentazione del Movimento e per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attivita'; j) creazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, altre associazioni o ordini professionali per realizzare obiettivi comuni; Il Movimento assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalita' richiamate dal Provvedimento del garante per la Protezione dei dati personali n. 107 del 6/3/2014 e delle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento. Art. 4. Aderenti e modalita' di adesione al Movimento «La Puglia In Piu'» Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono iscriversi a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU', aderendo cosi' al presente statuto e ai regolamenti interni. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a: partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'; esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti; conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' e dei suoi Circoli; ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di: contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica; contribuire al sostegno economico di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'; rispettare il presente Statuto e i regolamenti; favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'. L'iscrizione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. L'iscrizione e' presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritto/iscritta fa parte. Le persone giuridiche partecipano tramite il loro legale rappresentante o un delegato. Il Movimento si compone di un numero illimitato di aderenti. L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione e' il Comitato esecutivo di coordinamento regionale. Chi intenda aderire al Movimento deve presentare domanda al Comitato di coordinamento, che si riserva di decidere sull'ammissione entro e non oltre 30 giorni, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. La domanda deve contenere dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto nello statuto, nel regolamento interno, se adottato, e nelle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l'interessato potra' presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncera' il collegio dei garanti. La quota associativa e' intrasmissibile. Gli iscritti al Movimento possono organizzarsi in sedi locali. Ciascun iscritto/a puo' presentare il ricorso al Collegio dei Garanti, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. La creazione di sedi locali oltre che finalizzata a promuovere sul territorio la diffusione del Movimento e quindi incrementare il numero degli aderenti, mira a garantire una piu' attenta valutazione delle problematiche locali. Per ogni provincia sara' individuato dal Comitato di Coordinamento un coordinatore. Le sedi locali devono essere autorizzate dal Coordinatore provinciale che, su proposta dei richiedenti, individua un coordinatore della sede. Rientra nei doveri di ciascun Aderente: a) rispettare le disposizioni del presente statuto; b) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea. Il recesso e' consentito a qualsiasi Aderente ed in qualsiasi momento. La perdita della qualita' di Aderente non da' diritto al rimborso dei contributi versati, ne' a liberazione dall'obbligo di pagamento per quelli dovuti per l'anno in corso. Art. 5. Organi del movimento Sono organi del Movimento La Puglia In Piu': Assemblea regionale; Presidente regionale; Presidente Onorario; Comitato esecutivo di coordinamento regionale; Coordinatore provinciale; Tesoriere; Responsabili regionali di Settore; Collegio dei Revisori dei conti; Collegio dei Garanti. Art. 6. L'Assemblea regionale L'Assemblea regionale definisce e indirizza la linea politica del movimento «La Puglia In Piu'». L'Assemblea regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; e' convocata dal Presidente regionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. L'Assemblea regionale e' altresi' convocata, senza indugio, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno la meta' dei membri del Comitato di coordinamento regionale o un terzo degli aderenti. Con regolamento potranno essere definite particolari modalita' di votazione per l'elezione alle cariche sociali nonche' i poteri ordinatori di chi presiedera' le Assemblee. La convocazione deve avvenire con avviso da inviarsi, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a tutti gli aderenti. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere e' possibile convocare l'assemblea con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano per eta', e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi. Ogni aderente ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega. La delega deve indicare il nome del rappresentante e, se non e' riportata in calce all'avviso di convocazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Ogni aderente puo' essere portatore di un numero massimo di dieci deleghe. Di ogni adunanza dell'Assemblea dovra' esser redatto apposito verbale. Il verbale, a cura del Segretario, dovra' essere trascritto su apposito registro e dovra' risultare firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario salvo non sia necessario l'intervento del Notaio. E' competenza dell'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti: a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; b) elezione del Comitato di Coordinamento Regionale del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti; c) determinazione delle direttive generali per l'attivita' del Movimento; d) ratifica dell'esclusione di aderenti come previsto dal precedente art. 4; e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Comitato di Coordinamento ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione. L'Assemblea, delibera con maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti sui seguenti argomenti: a) modifica dello Statuto; b) modifica del simbolo; c) modifica della denominazione del partito. Art. 7. Il Presidente regionale Il Presidente regionale del Movimento «LP» e' eletto dal Comitato esecutivo di coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed e', di diritto, segretario politico del movimento ed in tale veste cura la realizzazione delle linee programmatiche e politiche del movimento. Presiede di diritto le adunanze dell'Assemblea regionale e del Comitato di coordinamento regionale, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere. Puo', in caso di urgenza, assumere provvedimenti normalmente di competenza del Comitato al quale dovranno essere sottoposti per la necessaria ratifica nei successivi dieci (10) giorni. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Consigliere anziano per eta'. In caso di dimissioni o di accertato impedimento permanente del Presidente regionale, il comitato di coordinamento regionale provvede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione. Art. 7-bis. Il comitato esecutivo Regionale di coordinamento potra' nominare un Presidente Onorario del Movimento il quale ne avra' la rappresentanza politica e curera' i rapporti con i piu' alti livelli istituzionali e con i rappresentanti politici di altri partiti o movimenti. In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni saranno svolte dal Presidente Regionale. Il Presidente Onorario, che dovra' essere individuato in ragione della sua riconosciuta leadership tra gli associati dotati di particolari meriti in campo polito, istituzionale e sociale, non potra' in alcun modo ingerirsi nell'attivita' amministrativa del Movimento e non potra' giammai rappresentarlo nelle attivita' negoziali. Art. 8. Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento (in seguito anche solo Il Comitato) e' composto da almeno sei (6) membri. Gli stessi sono nominati dall'Assemblea regionale, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. La loro votazione avviene a scrutinio palese. Possono partecipare al Comitato regionale di Coordinamento, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente, i responsabili regionali di settore, i coordinatori provinciali ed i coordinatori delle sedi locali, esperti o altre persone che, a giudizio del Presidente, possano portare un contributo significativo sui temi all'ordine del giorno. Il Comitato sovrintende all'organizzazione, anche periferica del movimento, ed a tutte le attivita' della struttura regionale e degli Organismi territoriali e nomina gli Organi dirigenti ed i coordinatori provinciali. Puo' inoltre avocare a se' decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessita'. E' conferito al Comitato di coordinamento regionale in via esclusiva il potere di: autorizzare l'apertura di sedi in Puglia, sia regionali che provinciali, e l'utilizzo di contrassegni elettorali del movimento «La Puglia In Piu'»; presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede regionale. Il Comitato puo' delegare, anche temporaneamente, uno dei propri componenti o anche due congiuntamente, alla presentazione ed al deposito delle liste e delle candidature elettorali; per tali attivita' potranno, altresi', esser nominati procuratori speciali. Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' componenti del Comitato, gli altri provvederanno a sostituirli purche' la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da membri nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea cessa l'intero Comitato ed il Presidente convochera', entro un mese, l'Assemblea regionale per l'elezione dell'intero Comitato. Il Comitato si riunisce tutte le volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione deve essere effettuata con avviso inviato, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere e' possibile convocare il Comitato anche per lo stesso giorno. Il comitato, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal membro anziano per eta', delibera a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilita' che le sue riunioni si tengano in audio - video conferenza. Il Regolamento ne determinera' le condizioni. I componenti del comitato sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. I componenti del comitato che senza giustificato motivo non siano presenti a cinque (5) riunioni consecutive decadono dalla carica. E' pertanto compito del Comitato regionale di coordinamento: a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea regionale; b) gestire il patrimonio del Movimento e provvedere al perseguimento delle finalita' associative; c) procedere alla nomina del Presidente; d) approvare la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) proporre all'assemblea la misura della quota associativa; f) adottare un regolamento interno. Il coordinamento regionale, nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, puo' intervenire nei confronti dei Coordinamenti territoriali e dei livelli regionali, adottando i provvedimenti di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del Movimento La Puglia in piu' deliberandoli a maggioranza. Entro 90 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocata l'assemblea Regionale in caso di revoca. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, il quale si esprimera' entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte di tale istituto di garanzia, il provvedimento si intende revocato. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano in sede di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento puo' essere assunto dal Presidente Regionale e dovra' essere ratificato dal Coordinamento regionale entro 7 giorni. Il Comitato nomina altresi' un Segretario. Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Comitato regionale di Coordinamento e coadiuva il Presidente e il Comitato nell'esplicazione delle attivita' esecutive curando la tenuta dei libri delle Assemblee del movimento. Il Comitato nomina altresi' un tesoriere, anche nella stessa persona del Segretario. Art. 9. Il Tesoriere Il Tesoriere e' nominato dal Comitato esecutivo di Coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed e' componente di diritto del Comitato esecutivo di Coordinamento regionale. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali. La carica di Tesoriere puo' essere cumulabile con le funzioni di Segretario. Il Comitato di coordinamento regionale detta al Tesoriere le direttive e gli indirizzi relativi all'attivita' di carattere negoziale necessarie per il raggiungimento dei fini del movimento e per la corretta gestione economica del movimento «LP». Il Tesoriere, e' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. Il Tesoriere, altresi', svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del movimento «LP», e cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Coordinamento relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Puo' compiere tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria del Movimento, comprese le operazioni bancarie correnti e puo' quindi, in esecuzione di delibere del Comitato, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e cosi' provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge. Al fine di assicurare la trasparenza della gestione economica e finanziaria del Movimento, il Tesoriere pubblica il bilancio consuntivo di esercizio sul sito del Movimento la Puglia in Piu', entro i limiti previsti dalla legge, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dal Collegio dei Revisori dei Conti e al verbale di approvazione del Coordinamento regionale. E' responsabile delle operazioni contabili e della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente il Comitato di coordinamento regionale della situazione economica finanziaria del Movimento «LP». Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di Coordinamento regionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge. Predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto quanto occorra per la corretta amministrazione del movimento «LP». Salva la possibilita' di meglio definire da parte del Comitato Regionale di Coordinamento l'organizzazione finanziaria dell'Ente con apposito Regolamento, per ogni provincia si potra' istituire una Tesoreria. Le Tesorerie Provinciali, sono dotate di autonomia gestionale ed organizzativa e saranno coordinate dal Tesoriere Regionale, che conformemente ai principi utilizzati per la struttura regionale, dettera' le regole per la tenuta della contabilita' e la formazione della relativa rendicontazione. Sino alla nomina da parte del comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento, il Tesoriere Provinciale, coincide con il Coordinatore Provinciale, o suo delegato; il Tesoriere Regionale puo' svolgere le funzioni di Tesoriere provinciale. Al Tesoriere Provinciale e' attribuita la gestione finanziaria del Comitato Provinciale, da esercitarsi sempre sotto la vigilanza ed il coordinamento del Tesoriere Regionale, nonche' la rappresentanza per il compimento di tutte le operazioni ordinarie di carattere finanziario. Pertanto lo stesso potra' aprire conti correnti bancari o postali, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e cosi' provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge. Art. 10. Coordinatori provinciali I coordinatori provinciali sono nominati dal Comitato Esecutivo Regionale di coordinamento, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. La loro elezione avviene a scrutinio palese. Possono partecipare al Comitato regionale di Coordinamento, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente. Il Coordinatore provinciale sovrintende e coordina l'organizzazione periferica del movimento, e tutte le attivita' della provincia. Puo' inoltre avocare a se' decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessita'. E' conferito al Coordinatore provinciale il potere di: autorizzare l'apertura di sedi locali e l'utilizzo di contrassegni elettorali del movimento «La Puglia In Piu'»; presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede provinciale e comunale. Art. 11. Responsabili regionali di Settore Su proposta del Comitato esecutivo di coordinamento regionale, il Presidente regionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto responsabili regionali per i seguenti Settori: Lavoro e Cooperazione; Agricoltura; Turismo Sostenibile; Energia e Ambiente; Federalismo; Pari Opportunita'. I responsabili di settore durano in carica tre anni. I responsabili regionali di Settore organizzano i propri settori in gruppi di lavoro e, se invitati dal Presidente regionale, possono partecipare ai lavori del comitato di Coordinamento regionale. Il comitato di coordinamento puo' stabilire di costituire nuovi e diversi gruppi di lavoro e nominare i relativi responsabili. Ciascun aderente al movimento puo' partecipare ad un gruppo di lavoro secondo le proprie competenze ed attitudini. Analoghi gruppi di lavoro a livello provinciale possono essere formati dai Coordinatori provinciali. Art. 12. Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da quattro (4) membri (tre effettivi ed uno supplente). I Revisori dei Conti restano in carica per un triennio e sono eletti dall'assemblea regionale. Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all'esterno del Movimento e sono rieleggibili per non piu' di due volte consecutivamente. E' compito del Collegio dei Revisori dei conti controllare la gestione amministrativa e contabile. Il Collegio dei Revisori denuncia all'Assemblea regionale eventuali irregolarita' e redige le relative relazioni da allegare ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato regionale di Coordinamento con facolta' di parola ma senza diritto di voto. Art. 13. Collegio dei Garanti Il Collegio dei Garanti e' composto da quattro membri (tre effettivi ed uno supplente). I Garanti restano in carica per un triennio, e sono eletti dall'Assemblea regionale. Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all'esterno del Movimento e sono rieleggibili per non piu' di due volte consecutivamente. E' compito del collegio valutare i ricorsi sulle domande di ammissione ad associato respinte dal Comitato. Il collegio vigila sull'osservanza del presente statuto e porta all'attenzione dell'assemblea le irregolarita' riscontrate. Il Collegio dei garanti e' titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonche' del Regolamento. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino al massimo di 12 mesi; c) rimozione degli incarichi interni al Movimento. Le contestazioni devono essere notificate attraverso mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento. All'iscritto e' assicurato il diritto alla difesa mediante opposizione alle contestazioni mosse nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nel principio del contraddittorio, l'iscritto deve essere audito dal Collegio dei garanti a supporto delle proprie difese. Solo successivamente a tale fase di contraddittorio, il Collegio dei garanti potra' deliberare sulla eventuale sanzione da comminare. I componenti del Collegio dei Garanti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato regionale di Coordinamento con facolta' di parola ma senza diritto di voto. Art. 14. Patrimonio e mezzi di finanziamento Il patrimonio del Movimento e' costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' del Movimento; b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalita' in genere. Per l'adempimento dei suoi compiti, il movimento dispone delle seguenti entrate: a) quote associative versate annualmente dagli associati; b) contributi, finanziamenti e proventi economici in genere erogati da soggetti pubblici e privati; c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall'attivita' dell'Associazione in generale nonche' da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. I mezzi finanziari per il funzionamento del Movimento provengono: dalle quote versate dai Soci nella misura proposta annualmente dal Comitato regionale di Coordinamento e deliberata dall'Assemblea regionale; dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato potra' rifiutare liberalita' quando finalizzate a condizionare in qualsivoglia modo il Movimento; da iniziative promozionali; dagli interessi sulle disponibilita' depositate presso istituti di credito. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalita' del Movimento e con le leggi dello Stato Italiano potra' essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Movimento e arricchire il suo patrimonio. Le risorse finanziarie del Movimento saranno utilizzate per il perseguimento degli scopi sociali, ma anche per attivita' sociali e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, anche sotto forma di finanziamento, purche' cio' non risulti in contrasto con la disciplina di settore. Durante la vita del Movimento non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive locali sono quelli della solidarieta', programmazione ed economicita', tenendo conto della proporzionalita' del numero dei voti espressi nelle competizioni elettorali. Art. 15. Scioglimento La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato. Lo scioglimento del Movimento potra' essere deliberato dall'Assemblea regionale con maggioranza dei due terzi degli aderenti. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovra' essere devoluto, sulla base di delibera dell'Assemblea, a favore di altri Movimenti senza scopo di lucro e con finalita' analoghe. Art. 16. Norme di riferimento Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonche' le altre disposizioni di legge. Il presente atto e' interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia e' esclusivamente competente il Foro di Bari. Art. 17. Norme transitorie Il comitato di coordinamento e' delegato a corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto ed e' altresi' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. I Regimi d'Incompatibilita', l'Ineleggibilita' cosi' come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di aderente, saranno normate da apposito regolamento. Il Comitato di coordinamento regionale predisporra' e approvera' tutti regolamenti. Fino alla prima Assemblea Regionale, convocata per iscritto, a seguito del primo tesseramento, il Comitato di coordinamento regionale avra' facolta' di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi del Movimento Politico «La Puglia In Piu'». Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali organi del Movimento politico «La Puglia In Piu'», a qualsiasi livello, fino all'individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalita' previste dal vigente Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato, cosi' come stabilito dall'Atto Costitutivo. I primi Coordinatori Provinciali sono individuati nelle persone dei Consiglieri della Regione Puglia espressi dalla rispettiva Provincia e durano in carica per tre anni. (Omissis). STATUTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO Art. 1. Principi, fini e simbolo 1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi «Partito» o «PLI») e' una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale, facendo valere il principio di Liberta', quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attivita' pubblica e privata. 2. Il Partito fa propri i principi del «Manifesto di Oxford 1947», della «Dichiarazione di Oxford 1967», e dell'«Appello di Roma 1981», approvati dall'Internazionale Liberale, nonche' quelli del documento «La Societa' Aperta» approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986. 3. Il Partito si pone in continuita' politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del luglio 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionale la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso. 4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partilo puo': promuovere iniziative politiche ed elettorali; elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di liberta'; istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione; stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini; promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari; incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della liberta'; promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di liberta' in ogni attivita' pubblica e privata. 5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico, sempre salvo restando la piu' ampia liberta' di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto. 6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi e' la scritta in nero «PARTITO LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante. 7. Il Partito ha sede legale in Roma, attualmente in Via Uffici del Vicario, 43 - cap 00186. 8. Le modifiche al simbolo e la modifica della sede legale possono essere deliberate dalla Direzione Nazionale, senza necessita' di ricorrere alle procedure delle modifiche statutarie. 9. Il Partito puo' federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione, mediante accordi deliberati dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale. Art. 2. Iscrizione 1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di eta'. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale. 2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. 3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonche' l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti. 4. L'iscrizione al Partito e' individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello Statuto nonche' il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale. 5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato. 6. Il Partito e ogni suo organo centrale e periferico si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 («Codice della privacy»). Il Partito nella persona del Segretario Nazionale e' il responsabile del trattamento dei dati degli iscritti a cui saranno comunicate le finalita' e le modalita' del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla legge e in particolare l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento. 7. Negli organi collegiali del partito sia nazionali che periferici debbono essere presenti i rappresentanti dei due sessi secondo lo spirito dell'Art. 51 della costituzione. La Direzione Nazionale ha il compito di fissare le soglie minime di presenza senza il raggiungimento delle quali l'organo non potra' essere insediato. In sede di definizione delle candidature nazionali regionali o comunali debbono essere rispettati i medesimi criteri. 8. Non puo' essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico Nazionale, ovvero svolga attivita' politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, (salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale) ed in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, decade automaticamente da iscritto al PLI. Tale decadenza viene pronunciata, in via d'urgenza dal Presidente del Partito, garante dello Statuto, (salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato dei Garanti, se sollecitato dall'interessato). 9. L'iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attivita' politica di rilievo e' invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale, ed in tal caso l'iscrizione s'intende immediatamente accettala senza necessita' di seguire la procedure di cui all'art. 3, commi 6, 7 ed 8. 10. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilita' e' invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale. Art. 3. Modalita' di iscrizione 1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilita', l'apposito modulo, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito. 2. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullita', dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso. 3. La validita' delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ciascun anno. 4. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sara' considerato automaticamente in mora, in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potra' esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosita'. 5. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, puo' dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e cio' sino a quando la morosita' non sia sanata. 6. In caso di dichiarazione di decadenza per morosita', l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovra' presentare una nuova domanda e sanare le morosita' maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si dara' corso all'iscrizione. Art. 4. Principi di democrazia interna 1. La sovranita' nel Partito Liberale Italiano appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalita' democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto. 2. Il Partito Liberale Italiano e' fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunita' rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. 3. Il Partito ha adottato un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovra' consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attivita' attraverso il sistema informativo. Art. 5. Diritti e doveri degli iscritti 1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di: a) essere compiutamente informata cosi' da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, cosi' come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche; b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito; c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito; d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte; e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale; f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli; h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perche' i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili; i) presentare ricorso all'organismo di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti. 2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di: a) rispettare le regole dello Statuto; b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito; c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito; d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito; e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attivita' politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte. 3. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione; b) la violazione dei principi fondamentali dello Statuto. 4. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti elettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la Direzione Nazionale e per il Consiglio Nazionale. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto e' strettamente personale. Art. 6. Principi inderogabili per gli Statuti Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilita' e sulle incompatibilita', nonche' quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statuto in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali. Art. 7. Autonomia politica e finanziaria A ciascuna Direzione regionale e provinciale nonche' alle sezioni e' riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verra' approvato in sede regionale non riservi alla potesta' di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Art. 8. Poteri sostitutivi 1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessita' o di grave danno al Partito, la Direzione Nazionale puo' sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuita' politica e l'amministrazione ordinaria. I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento. 2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed e' l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito. 3. La Direzione Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, puo' altresi' nominare un organo collegiale con funzioni commissariali. 4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato puo' annullare il provvedimento della Segreteria regionale. Art. 9. Le candidature 1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale. 2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico. Art. 10. I Gruppi Parlamentari e Consiliari 1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Liberale Italiano hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale. 2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente. Art. 11. Adesione di enti collettivi 1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione liberale, nazionali o locale, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; queste enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di «aderenti» al Partito. 2. La regolamentazione dei relativi rapporti e' demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria Nazionale del Partito, previa deliberazione della Direzione Nazionale; nei casi di urgenza, la Segreteria competente puo' procedere alla stipula della convenzione, che dovra' essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione. 3. L'eventuale opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le contestazioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta. Art. 12. Dimissioni 1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l'organo territoriale competente ai sensi dell'art. 3; esse si considerano automaticamente accettate al momento in cui pervengono alla relativa Segreteria. 2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all'interno del Partito. 3. Chi sia in quel momento componente di assemblee elettive ovvero membro di organi di governo locale o Nazionale perde automaticamente il diritto di rappresentare il Partito all'interno della rispettiva Istituzione. 4. Eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere. 5. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associative o di eventuali contributi straordinari. Art. 13. Organi nazionali e territoriali del partito 1. Sono organi nazionali del partito: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Direzione Nazionale; uno o piu' Presidenti d'Onore; il Presidente Nazionale; il Segretario Nazionale; il Coordinatore Nazionale Organizzativo; il Presidente del Consiglio Nazionale; il Tesoriere Nazionale; il Comitato di Garanzia e Orientamento; f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Gli organi territoriali del partito si articolano come segue: Congresso Regionale, Provinciale o Comunale; Direzione Regionale, Provinciale o Comunale; Presidente Regionale, Provinciale o Comunale; Segretario Regionale, Provinciale o Comunale; Tesoriere Regionale, Provinciale o Comunale. Art. 14. Sistema di votazione degli organi collegiali 1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale (e con eventuale premio di maggioranza), sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista di candidati. 2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati che vada dalla meta' alla totalita' dei seggi da assegnare; non e' consentita la candidatura della stessa persona in piu' liste ed in tal caso il nominativo verro' depennato dalla lista successivamente presentata. 3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell'assemblea competente per l'elezione. 4. La lista che avra' conseguito almeno il 50% piu' uno dei voti validi conseguira' il 55% dei seggi dell'organo eligendo salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti. 5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% piu' uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverra' su base esclusivamente proporzionale. 6. Risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine dl lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti, e cosi' si procedera' anche per eventuali successive vacanze. 7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore a quelle dei candidati della lista, o, per successive dimissioni, non vi siano altri piu' dei non eletti, il primo presentatore della relativa mozione dovra' comunicare alla Presidenza dell'organo gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione immediatamente successiva al verificarsi della vacanza. 8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese. 8-bis. Le eventuali minoranze possono proporre mozioni e ordini del giorno indipendentemente dalla loro consistenza numerica e l'assemblea ha l'obbligo di prenderle in esame e di porle in votazione e di darne notizia in sede di stesura dei verbali. 9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati, la relativa votazione avverra' a scrutinio segreto, secondo le modalita' previamente comunicate dalla presidenza dell'assemblea. 10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potra' procedere per acclamazione o consenso. Art. 15. Sistema di elezione per gli organi monocratici 1. Tutti gli organi monocratici vengono eletti dall'assemblea, rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su candidatura singola o lista di candidati collegata al documento politico al quale il singolo candidate ovvero tutti i candidati della lista sono impegnati a dare attuazione. 2. Vengono eletti alle rispettive cariche il singolo candidato maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 3. Se vi e' un solo candidato per ogni carica, ovvero una sola lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potra' procedere per acclamazione. Art. 16. Elezione dei delegati ai Congressi Nazionali e Regionali 1. Il Congresso Nazionale e' costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati. 2. Ogni Congresso Provinciale elegge i suoi delegati sulla base del numero di iscritti nella provincia, nei limiti fissati dai successivi comma 3,4 e 5, e nei seguenti termini: un delegato ogni tre iscritti; tutte le province della stessa regione con meno di tre iscritti verranno per l'occasione accorpate ed i relativi iscritti verranno convocati dal Segretario regionale per l'elezione dei delegati che complessivamente rappresenteranno le province interessate, sulla base del parametro sub a). 3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potra' superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso venti. 4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sara' dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione. 5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabili al fine sara' previamente diviso per il numero dei simboli apparentati. 6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti comma potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avra' indetto il Congresso Nazionale senza necessita' di ricorrere alla procedura di modifica cello Statuto. 7. Per le modalita' di elezione dei delegati si applica l'art. 7. 8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non puo' ricevere alcun mandato imperativo. 9. Ciascun delegato puo' ricevere sino a due deleghe da altri delegate che si siano dovuti allontanare nel Corso del Congresso, purche' la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso. Art. 17. Congresso Nazionale 1. Il Congresso Nazionale e' la suprema assemblea rappresentativa del Partito. 2. Al Congresso Nazionale spetta: la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito; l'elezione del Consiglio Nazionale; l'approvazione delle modifiche statutarie; la decisione di scioglimento del partito. 3. Il Congresso Nazionale puo' delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g). 4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo nonche' i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9. 5. L'ordine del giorno del Congresso e' stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso. 6. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali delle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati. 7. Dieci giorni prima della data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale predispone l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali. 8. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, puo' essere rinviato per non piu' di tre mesi solo per gravi motivi, in tal caso non sara' necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati. 9. Lo svolgimento dei lavori congressuali e' disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso. 10. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facolta' di proporre ordini del giorno e di prendere la parole ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano: Segretari Regionali in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso; parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato; membri del Comitato dei Garanti; membri del Collegio dei Revisori dei Conti; membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente; il Segretario Nazionale della Gioventu' Liberale Italiana; i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni. 11. la Direzione Nazionale puo' invitare al Congresso personalita' del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facolta' di prendere la parola. 12. Il Congresso Nazionale elegge i membri del Consiglio Nazionale collegati a mozioni politiche a norma dell'art. 7. 13. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute, i relative Segretari restano in carica per l'ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti devono convocare nei successivi sessanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi. Art. 18. Consiglio Nazionale 1. Il Consiglio Nazionale e' l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale. 2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale. 3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale e' convocata dal Presidente dell'assemblea congressuale, con all'ordine del giorno l'elezione di: uno o piu' Presidenti d'Onore; il Presidente Nazionale; il Segretario Nazionale; il Coordinatore Nazionale Organizzativo; il Tesoriere; il Presidente del Consiglio Nazionale medesimo; la Direzione Nazionale; il Comitato dei Garanti; il Collegio dei Revisori dei Conti. 4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed e' composto da un numero di membri elettivi variabile tra cinquanta e ottanta, come stabilito dal Congresso all'atto della relative elezione, oltre i membri di diritto. 5. Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale: il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale e l'eventuale Vice-Presidente, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed i membri della Direzione Nazionale; gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti o assessori di Regioni o Province e Sindaci o assessori di Comuni capoluoghi di provincia; i Segretari Regionali del Partito. 6. Il Consiglio Nazionale delibera altresi': sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale; sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri. 7. Il Consiglio Nazionale puo' delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze, eventualmente riservandosi la facolta' di ratifica. 8. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno. I componenti che risultano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti. 9. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti ai precedenti commi 5 e 6, si precede a scrutinio segreto, se non vi sono candidature alternative, si potra' procedere con voto palese o per acclamazione o generale consenso. 10. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente, con ratifica del Consiglio. Art. 19. Direzione Nazionale 1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attivita' degli organi periferici e dei gruppi parlamentari. 2. La Direzione Nazionale e' composta da cinque a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione. 3. Ne fanno parte di diritto il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale dell'organizzazione giovanile o suo sostituto, nonche' i parlamentari nazionali in carica, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle rispettive direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica. 4. Su proposta del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale puo' nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto. 5. La Direzione Nazionale e' convocata dal Presidente Nazionale d'intesa col Segretario Nazionale. 6. Per la validita' delle deliberazioni della Direzione Nazionale e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 7. La Direzione Nazionale puo' deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attivita', a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale. 7-bis. La Direzione nazionale fissa di anno in anno la quota dell'importo che spetta alle direzioni regionali e alle direzioni provinciali per le iscrizioni effettuate e l'eventuale raccolta fondi. 8. La Direzione Nazionale avoca a se' i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, puo' sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attivita' del Partilo al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni. Art. 20. Presidente d'Onore 1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o piu' Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attivita' del Partito. 2. Chi sia stato eletto a tale onore e' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale. Art. 21. Presidente Nazionale 1. Il Presidente Nazionale e' il garante dell'unita' del Partito sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale. 2. E' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale. 3. Il Presidente Nazionale e' membro di diritto del Consiglio Nazionale, del Comitato dei Garanti, della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute. Art. 22. Il Presidente del Consiglio Nazionale 1. Il Presidente del Consiglio Nazionale e' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale. 2. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato dei Garanti e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale. 3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni. Art. 23. Segretario Nazionale 1. Il Segretario Nazionale e' l'organo esecutivo del Partito. Egli e' responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale. 2. E' eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale. 3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di uno o piu' Vice Segretari ovvero un Ufficio di Segreteria; 4. Puo' delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari ovvero ai componenti dell'Ufficio di Segreteria. Art. 24. Coordinatore Nazionale Organizzativo Il Coordinatore Nazionale Organizzativo e' eletto dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti al Partito e rimane in carica sino alla conclusione del successivo Congresso. Affianca il Segretario Nazionale nello svolgimento delle proprie mansioni. E' il responsabile della organizzazione territoriale del Partito per tutto il territorio nazionale, con facolta' di intervento, sull'organizzazione territoriale sia come attivita' di coordinamenti che, in caso di assenza o carenza, in via sostitutiva. Egli inoltre organizza e promuove eventi ed altre iniziative tematiche di approfondimento. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato dei Garanti e della Segreteria Nazionale. Art. 25. Presidente e Segretario Nazionale Il Presidente e il Segretario Nazionale hanno disgiuntamente la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e del simbolo del Partito. Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano la facolta' di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione. Art. 26. Tesoriere Nazionale 1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilita' dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica secondo i criteri definiti dalla Direzione Nazionale che dovra' essere informata periodicamente (almeno ogni trimestre) sull'andamento economico finanziario del partito e secondo criteri di massima trasparenza arrivando alla pubblicazione del bilancio del partito una volta approvato dalla Direzione Nazionale. 1-bis. ferma restando la responsabilita' dei segretari regionali e provinciali sulla loro gestione economica e finanziaria dell'organo periferico di competenza il Tesoriere Nazionale ha la facolta' di eseguire tutti i controlli amministrativi del caso assicurando la massima trasparenza alla gestione dei singoli organi e rendendo conto del loro operato alla Direzione Nazionale. 2. E' eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale e dura in carica sino all'elezione del suo successore. 3. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale. 4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta. 5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio. Art. 26-bis. E' istituito il responsabile dei procedimenti disciplinari, che vienenominato dalla Direzione Nazionale con maggioranza almeno dei 2/3 dei componenti, con i seguenti compiti: 1) promuovere eventuali azioni disciplinari nei casi di comportamenti che violano lo statuto; 2) istruire i ricorsi diparte aventinatura disciplinare e dichiarare preliminarmente l'eventuale improcedibilita'; 3) sottoporre al Collegio dei Probiviri i procedimenti disciplinariper adottare le decisioni dopo adeguato contraddittorio. Art. 26-ter. Il Collegio dei Probiviri e' compostoda3 membri eletti dal Consiglio Nazionale, che al loro interno nominano un Presidente.Esamina e deliberain ordineairicorsi promossi o istruiti dal responsabile dei procedimenti disciplinari. Si pronuncia altresi' su eventuali reclami avverso la determinazionediimprocedibilita' del responsabile dei procedimenti disciplinari. IlCollegiodei Probiviridecide entro iltermine di60giorni dal ricevimento dell'atto iniziale, termine eventualmente prorogabile fino a un massimo di altri 60 nei casi piu' complessi. Il Collegio deve assicurare il contraddittorio assegnandoalleparti congrui termini non inferiori a giorni 15 per deduzioni o contro deduzioni. Art. 26-quater. Il Collegio dei Probiviriperlaviolazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti puo' comminarela sanzione dell'ammonizione, della sospensioneper un periodo non superiore ad un anno,ovvero dell'espulsionea seconda della gravita' e nel rispetto del principio di proporzionalita'. Art. 27. Comitato di Garanzia e di orientamento 1. Il Comitato di Garanzia e orientamento e' l'organo di alta rappresentanza politica e di garanzia del partito, che individua la strategia di lungo termine del Partito ed in particolare ha il compito di tracciare il percorso per l'unita' di tutto il mondo liberale. 2. E' composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale, nonche' dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal Coordinatore Nazionale Organizzativo. 3. I membri del Comitato di Garanzia e di Orientamento durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione. 4. Il Comitato di Garanzia e Orientamento e' presieduto dal Presidente del Partito e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Probiviri. 5. Il Comitato per le sue specifiche funzioni di giurisdizione disciplinare interne e di altro orientamento politico, puo' essere composto anche da non iscritti al Partito. 6. Al Comitato di Garanzia e Orientamento sono appellabili le decisioni delCollegio deiProbiviri,entro30giorni dallacomunicazione agli interessati.Nei successivi30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di giorni 10 per eventuali contro deduzioni, modificando, riducendo od aumentando di intensita' le sanzionicomminatedal Collegio dei Probiviri. Art. 28. Ricorsi 1. Ciascun iscritto puo' presentare ricorso al Comitato di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. 2. Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalita' di presentazione dei ricorsi nonche' i casi di inammissibilita' degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele piu' ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento. Art. 29. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito. 2. Esso e' composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art. 7. 3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. 5. E' compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale. 6. Il Collegio puo' anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziare, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito. Art. 30. Congresso Regionale 1. Il Congresso Regionale del Partito e' convocato dal Segretario Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale, per la determinazione della linea politica regionale, nell'ambito della linea nazionale del Partito, e per l'elezione degli organi regionali. 2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto: i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell'art. 9; i consiglieri ed assessori regionali anche se cessati dal mandato; i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia; i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione; i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione; i Segretari Provinciali del Partito della regione; il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile; i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni. 3. Le modalita' di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili. 4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica. 5. In caso di scioglimento della Direzione Regionale per qualsivoglia motivo o di costituzione dell'organo regionale in epoca successiva al termine di cui al comma 1, invece dei delegati di cui alla lettera a) parteciperanno un rappresentante ogni tre iscritti, come previsto al precedente art. 9. Art. 31. Direzione, Presidente e Segretario Regionale 1. Compiti ed incarichi della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale. 2. La Direzione Regionale e' composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell'elezione: una volta eletta, la Direzione Regionale puo' cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri elettivi.