(parte 3)
    3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente
ed il  Segretario  eletti  dal  Congresso  Regionale,  ed  inoltre  i
Segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella  regione  e  gli
iscritti della regione che siano consiglieri nazionali  in  carica  e
quelli che siano stati parlamentari  nazionali  o  regionali,  ed  il
Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile. 
    4. La Direzione Regionale puo' nominare, tra gli  iscritti  della
regione, uno o piu' Presidenti  d'Onore  in  ragione  del  contributo
fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attivita'  di
Partito nell'ambito regionale. 
    5. Chi sia nominato a tale  onore  e'  membro  di  diritto  della
Direzione  Regionale  e  partecipa  alle  riunioni  della  Segreteria
Regionale. 
    6.  La  Direzione  Regionale  puo'  istituire   anche   incarichi
specifici ed organi monocratici o collegiali di settore. 
    7. La Direzione Regionale e' convocata dal Segretario  Regionale,
d'intesa  col  Presidente  regionale,  ogni  qualvolta   lo   ritenga
opportuno; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Regionale. 
    8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le
sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei
suoi componenti. 
    9. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri
della Direzione Nazionale sono  membri  di  diritto  della  Direzione
Regionale. 
    10. La Direzione Regionale assomma in se' compiti e poteri  delle
Direzioni Provinciali e comunali nei rispettivi ambiti  territoriali,
ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi,  puo'
sciogliere  le  direzioni  locali  costituite   e   sostituirle   con
Commissari Straordinari per la gestione provvisoria  delle  attivita'
del Partito al rispettivo livello. 
    11. Il Segretario Regionale e' l'organo esecutivo della Direzione
Regionale;  da  lui  dipendono  gli  uffici  del  Partito  in  ambito
regionale;  puo'  nominate,  tra  gli  iscritti  anche  esterni  alla
Direzione, un Ufficio di Segreteria a cui puo'  affidare  particolari
compiti operativi. 
    12. Il  segretario  regionale  e'  anche  il  responsabile  delle
attivita'  economiche  e  finanziarie  della  struttura  regionale  e
riferisce in merito al tesoriere  nazionale  mantenendo  la  piena  e
completa responsabilita' della propria gestione. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                        Congresso Provinciale 
 
    1.  Il  Congresso  Provinciale  del  partito  viene  convocato  e
presieduto  dal  Presidente  Provinciale,  ogni  due  anni  o  quando
previsto dallo Statuto, per l'elezione della  Direzione  Provinciale,
del Segretario Provinciale e del Presidente Provinciale  e  determina
la  linea  politica  generale  del  partito  a  livello  provinciale,
nell'ambito della linea nazionale e regionale. 
    2. Al Congresso Provinciale possono partecipare, con  diritto  di
voto, tutti gli iscritti al Partito  della  provincia,  appositamente
convocati dal Segretario  Provinciale  con  almeno  dieci  giorni  di
preavviso. 
    3. Le modalita' di  svolgimento  e  di  votazione  del  Congresso
Provinciale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale,  in
quanto applicabili. 
    4. Il Congresso Provinciale elegge il Presidente  Provinciale  ed
il Segretario Provinciale, candidati in  unica  lista  collegata  con
unna mozione politica sottoscritta da  almeno  il  10%  degli  aventi
diritto al  voto,  ed  inoltre  i  membri  elettivi  della  Direzione
Provinciale, candidati in lista  anch'essa  collegata  alla  medesima
mozione politica. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                        Direzione, Presidente 
                      e Segretario Provinciale 
 
    1. Compiti ed incarichi  della  Direzione  Provinciale  sono,  in
ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale. 
    2. La Direzione Provinciale e' composta, oltre che dai membri  di
diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra  5  e
21, secondo quanto deliberato dal Congresso  Provinciale  al  momento
dell'elezione. 
    3.  Fanno  parte  di  diritto  della  Direzione  Provinciale   il
Presidente ed il Segretario  eletti  dal  Congresso  Provinciale,  ed
inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri  nazionali
in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari  nazionali  o
regionali,  nonche'  i  consiglieri  provinciali  ed  i   consiglieri
comunali del Comune capoluogo, il presidente  regionale  d'onore,  il
presidente ed  il  segretario  regionale  che  siano  iscritti  nella
provincia, il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile ed
il presidente ed il segretario del comune capoluogo. 
    4. La Direzione Provinciale puo' eleggere, tra gli iscritti della
provincia, uno o piu' Presidenti d'Onore in  ragione  del  contributo
fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attivita' del
Partito nell'ambito provinciale. 
    5. Chi sia stato nominato a tale onore e' membro di diritto della
Direzione Provinciale e  partecipa  alle  riunioni  della  Segreteria
Provinciale. 
    6.  La  Direzione  Provinciale  puo'  istituire  anche  incarichi
specifici ed organi monocratici o collegiali di settore. 
    7.  La  Direzione  Provinciale  e'   convocata   dal   Segretario
Provinciale, d'intesa col Presidente  regionale,  ogni  qualvolta  lo
ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale. 
    8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le
sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei
suoi componenti. 
    9. Alle riunioni della  Direzione  Provinciale  possono  prendere
parte gli iscritti della  provincia  che  siano  a  qualsiasi  titolo
membri della Direzione Nazionale o Regionale. 
    10. La Direzione Provinciale assomma  in  se'  compiti  e  poteri
delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non  siano  regolarmente
costituite e puo' nominare commissari straordinari  per  la  gestione
provvisoria delle attivita' del partito a livello comunale. 
    11.  Il  Segretario  Provinciale  e'  l'organo  esecutivo   della
Direzione Provinciale; da lui dipendono gli  uffici  del  Partito  in
ambito provinciale; puo' nominare, tra  gli  iscritti  anche  esterni
alla Direzione,  un  Ufficio  di  Segreteria,  a  cui  puo'  affidare
particolari compiti operativi. 
    12. Il segretario Provinciale  e'  anche  il  responsabile  delle
attivita' economiche e  finanziarie  della  struttura  provinciale  e
riferisce in merito al tesoriere  nazionale  mantenendo  la  piena  e
completa responsabilita' della propria gestione. 
 
                              Art. 34. 
 
 
                          Sezione Comunale 
 
    1. La Sezione Comunale  e'  l'unita'  territoriale  di  base  del
Partito;  ad  essa  compete  il  coordinamento  e  la  rappresentanza
politica del Partito in  ambito  comunale,  nell'ambito  della  linea
politica deliberata dalla Direzione Provinciale. 
    2. Per la costituzione di una Sezione Comunale  occorrono  almeno
cinque  iscritti,  che  possono  essere  residenti  anche  in  comuni
viciniori,   previa   autorizzazione   del   Segretario   Provinciale
competente. 
    3. In ogni  Sezione  Comunale  e'  obbligatorio  tenere  l'elenco
aggiornato degli iscritti ed  almeno  una  copia  dello  Statuto  del
Partito. 
    4. Per gli organismi direttivi delle Sezioni Comunali valgono, in
quanto  applicabili,  le  norme  che  regolano  la  struttura  ed  il
funzionamento degli organi provinciali. 
 
                              Art. 35. 
 
 
  Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali 
 
    1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli  organi
apicali regionali, provinciali o  comunali,  provvede  alla  relativa
sostituzione la Direzione territorialmente competente. 
    2. Se una direzione locale si  trova  ad  operare  per  qualsiasi
causa con meno di un terzo dei componenti membri elettivi, spetta  al
rispettivo  Segretario,  d'intesa  col   Presidente,   di   convocare
l'assemblea o il congresso territorialmente competente per l'elezione
dei membri mancanti. 
    3.  Durante  detto  periodo  l'interim  delle   direzioni   sara'
esercitato dal Segretario ovvero da  un  Commissario  nominato  dalla
Direzione immediatamente sovraordinata. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                      Organizzazione Giovanile 
 
    1. In seno al Partito e' costituita  un'organizzazione  giovanile
attualmente denominata Gioventu' Liberale Italiana (GLI) che persegue
i medesimi scopi del Partito ed e' ad esso organica. 
    2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere  l'idea
liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di
studenti  e  di  giovani  lavoratori  e/o   imprenditori   o   liberi
professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle  future
generazioni. 
    3. Essa si da' un proprio regolamento  ed  una  propria  autonoma
organizzazione ed amministrazione, purche' non  contrastanti  con  lo
Statuto e con l'azione politica del Partito; puo' ricevere contributi
dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni
di spesa e le obbligazioni assunte rispondono  gli  organi  giovanili
interessati. 
    4.   Il   Regolamento   adottato    dagli    organi    competenti
dell'organizzazione giovanile, diventa  esecutivo  dopo  la  ratifica
della Direzione Nazionale  del  Partito,  a  cui  deve  essere  senza
indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali  successive
modifiche. 
    5. Il rappresentante  politico  territoriale  dell'organizzazione
giovanile, se esistente, avra' il diritto di partecipare a tutti  gli
organi direttivi locali di livello  territoriale  corrispondente  con
diritto di voto. 
    6.  Appartengono  automaticamente  all'organizzazione   giovanile
tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta  anni
di eta'. 
    7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi  alla
linea politica determinata dai Congressi del Partito  sia  a  livello
Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non
possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito. 
    8. In caso di impossibilita'  di  funzionamento  della  Direzione
Nazionale dell'organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale  puo'
nominare un commissario, avente i requisite di cui al comma 6, con il
compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di  convocare  entro
novanta giorni un Congresso Straordinario. 
 
                              Art. 37. 
 
 
             Quote associative, finanziamento, bilancio 
 
    1. Ogni anno, entro la prima settimana di dicembre, la  Direzione
Nazionale fissa l'ammontare della quota ordinaria di  iscrizione  per
l'anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell'anno
precedente. 
    2.  La  quota  annua   di   iscrizione   per   gli   appartenenti
all'organizzazione giovanile si intende stabilita nella  meta'  della
quota ordinaria. 
    3. Il Partito puo' ricevere contributi, liberalita'  e  donazioni
sia dagli associati, sia da soggetti terzi. 
    4. Qualsiasi contributo degli iscritti e di terzi  deve  iscritto
nel bilancio del Partito. 
    5. Il Partito puo' ricevere, nei modi e  termini  previsti  dalla
legge, contributi e finanziamenti privati e pubblici. 
    6.  La  Direzione  Nazionale,   le   Direzioni   territoriali   e
l'organizzazione giovanile, negli ambiti  di  rispettiva  competenza,
possono deliberare l'introduzione di contributi  volontari  a  carico
degli iscritti che ricoprano incarichi  istituzionali  ai  rispettivi
livelli. 
    7. La Direzione Nazionale puo' promuovere raccolte  straordinarie
di fondi presso gli iscritti, sempre su base volontaria. 
    8. In ogni caso, gli organi locali del Partito devono  provvedere
al loro autofinanziamento, e possono stabilire contributo volontari a
carico dei rispettivi iscritti. 
    9. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del  bilancio
consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione
di tali documenti si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme
dettate dal Codice civile  per  il  bilancio  e  la  relazione  sulla
gestione  della  societa'  per  azioni.  Il  bilancio  consuntivo  e'
approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio. 
    10. Entro il 30 novembre di  ogni  anno  il  Tesoriere  sottopone
all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per
l'anno successivo. 
    11. I bilanci, ed i documenti  integrativi  obbligatori,  vengono
pubblicati sul sito  del  Partito,  entro  venti  giorni  dalla  loro
approvazione da parte della Direzione  Nazionale  nonche'  sottoposti
agli obblighi di pubblicita'  previsti  dalla  vigente  normativa  in
materia  di  trasparenza  di  gestione  amministrativa  dei   partiti
politici. 
 
                              Art. 38. 
 
 
      Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte 
 
    1.  Tutti  gli  iscritti  al  Partito  eletti   o   nominati   in
rappresentanza  del  Partito  presso   organi   istituzionali   hanno
l'obbligo  di  seguire  le  linee  politiche  generali  del  Partito,
stabilite dal  Congresso  Nazionale  e  dal  Consiglio  Nazionale  ed
attuate   dalla   Direzione    Nazionale    ovvero    dagli    organi
territorialmente competenti. 
    2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno  parte  a
pieno titolo della Direzione del Partito nel  livello  corrispondente
al territorio in  cui  sono  chiamati  ad  esercitare  il  rispettivo
mandato. 
    3. Nelle  assemblee  rappresentative,  gli  iscritti  al  Partito
devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                             Referendum 
 
    1. In casi di straordinaria importanza,  la  Direzione  Nazionale
puo'  promuovere,  anche  con   modalita'   telematiche,   referendum
consultivi tra gli  iscritti,  sulla  base  di  apposito  regolamento
approvato dalla Direzione, che assicuri la possibilita' di accesso ai
soli iscritti, la  privacy  dei  partecipanti  e  la  genuinita'  del
risultato. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                        Modifiche statutarie 
 
    1. Il presente statuto puo' essere modificato solo per  decisione
del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento  nell'ordine
del giorno. 
    2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della  meta'
piu' uno dei componenti del Congresso Nazionale. 
    3. Il Congresso Nazionale puo' delegare le  modifiche  statutarie
al Consiglio Nazionale. 
    4. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto,
richiesta dalla Commissione  di  Garanzia  degli  Statuti  e  per  la
Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta  dal  DL
149/2013, potra' essere  deliberata  dalla  Direzione  Nazionale  del
Partito. 
 
                              Art. 41. 
 
 
                      Scioglimento del partito 
 
    1. Lo  scioglimento  del  Partito  e'  deliberato  dal  Congresso
Nazionale straordinario appositamente convocato,  nelle  persone  dei
delegali del precedente Congresso. 
    2. Puo' essere  deliberato  dal  Congresso  Nazionale  ordinario,
purche' l'argomento sia stato  esplicitamente  messo  all'ordine  del
giorno. 
    3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere  deliberato  con  la
maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale. 
    4. Con l'atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o
piu' liquidatori, che assumono tutti  i  poteri  statutari  spettanti
agli  organi  del  partito  sino  alla   certificazione   della   sua
cessazione; in mancanza della nomina dei  liquidatori  da  parte  del
Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale
di Roma a richiesta di un  qualsiasi  iscritto  che  si  renda  parte
diligente in tal senso. 
    5. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono  disporre
del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito. 
    6. L'eventuale residuo attivo  del  patrimonio  e  tutti  i  suoi
archivi e documenti dovranno essere devoluti  ad  enti  aventi  scopo
sociale simile a quello del Partito. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                            Norme Finali 
 
    a) La modifica dell'indirizzo della  sede  legale,  nello  stesso
comune, non comporta modifica statutaria. 
    b) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in  formato
elettronico, relativo a  dati  personali,  deve  essere  mantenuto  e
custodito nel rispetto delle prescrizioni  di  legge  in  materia  di
trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa,  con
particolare riferimento a quanto disposto dal Garante della  Privacy.
Il presente Statuto e gli  atti  adottati  da  tutti  gli  organi  di
Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita  privata  degli
iscritti  al   Partito,   adeguandosi   alle   normative   nazionali,
sovranazionali ed internazionali vigenti in materia,  in  particolare
al D.lgs. n. 196/2003,  nonche'  alle  decisioni  del  Garante  della
Privacy. 
    c) Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza
degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla  gestione
economico-finanziaria,  le  disposizioni  contenute  nella  Legge  n.
2/1997 e successive variazioni  ed  integrazioni,  nonche'  nel  D.L.
149/2013, convertito nella Legge 13/2014.  Dovranno  pertanto  essere
istituiti il libro giornale ed  il  libro  inventari,  conservata  la
documentazione amministrativa e  contabile  ed  adottato  un  sistema
informatizzato di contabilita', idoneo a garantire  la  registrazione
ed  archiviazione  di  tutti  i  fatti  a   contenuto   patrimoniale,
finanziario ed economico. Per quanto  eventualmente  non  contemplato
dalla menzionata normativa, e nei casi di  effettiva  applicabilita',
il Partito dovra' conformarsi a quanto stabilito  dal  Codice  Civile
per la tenuta amministrativa delle  societa'  nonche'  dalle  vigenti
norme in materia fiscale. 
 
                              Art. 43. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    Il  Presidente,  il  Segretarioedil  Presidente   del   Consiglio
Nazionale  del  Partito  sono  autorizzati,  anche  disgiuntamente,ad
apportareal presente Statutoeventuali ulteriori  modifiche  richieste
dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il
Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici. 
    (Omissis). 
 
                   STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO 
 
 
                               Capo I 
 
 
            Principi e soggetti della democrazia interna 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Principi della democrazia interna 
 
    1. E' costituita  l'Associazione  Partito  Democratico  con  sede
legale in Roma, Via di Sant'Andrea delle Fratte 16, in sigla PD e con
descrizione del simbolo: «nel cerchio  con  contorno  nero  in  campo
bianco sono rappresentate  due  lettere  a  caratteri  maiuscoli;  la
lettera "P" di colore verde, che si lega con la lettera "D" di colore
bianco, distinta  nel  fondo  con  un  rettangolo  di  colore  rosso,
espressione del tricolore  italiano.  Alla  base  delle  due  lettere
simbolo e' inserita la scritta in nero  "Partito  Democratico"  nella
quale tra le due parole si  inserisce  il  ramoscello  di  ulivo  con
cinque foglie verdi». 
    2. Il Partito Democratico e' un partito  federale  costituito  da
elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari  opportunita',
secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione. 
    3. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte  le
sue elettrici e di tutti i suoi elettori  le  decisioni  fondamentali
che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle piu' importanti
cariche interne,  la  scelta  delle  candidature  per  le  principali
cariche istituzionali. 
    4. Abrogato. 
    5. Il Partito Democratico  promuove  la  partecipazione  politica
delle giovani donne e dei  giovani  uomini,  delle  cittadine  e  dei
cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e  dei
cittadini di altri  Paesi  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno,
garantendo pari opportunita' a tutti e a tutti i livelli. 
    6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l'autonomia  e  il
pluralismo delle organizzazioni sociali e  del  lavoro,  riconosce  e
rispetta  la  distinzione  tra  la  sfera  dell'iniziativa  economica
privata e la  sfera  dell'azione  politica.  Le  regole  di  condotta
stabilite dal Codice  etico  e  le  modalita'  di  finanziamento  del
partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di
interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo
politico. 
    7. Il Partito Democratico  riconosce  e  rispetta  il  pluralismo
delle opzioni culturali e delle posizioni politiche  al  suo  interno
come parte essenziale della sua vita democratica,  e  riconosce  pari
dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le
convinzioni  religiose,  le  disabilita',  l'orientamento   sessuale,
l'origine etnica. 
    8. Abrogato. 
    9. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e  il  ricambio
nelle  cariche  politiche  e  istituzionali.  Le  candidature  e  gli
incarichi sono regolate dal Codice etico del partito  e  dalle  norme
statutarie che, ad ogni  livello  organizzativo  e  per  ogni  ambito
istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un
limite al cumulo e  al  rinnovo  dei  mandati.  Devono  attenersi  al
medesimo Codice  etico  gli  eletti  nelle  istituzioni  iscritti  al
Partito  Democratico  in  occasione  delle  nomine  o   proposte   di
designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito
e della competenza, rigorosamente accertati. 
    10. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la
partecipazione  basato  sulle  tecnologie  telematiche   adeguato   a
favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte  le
informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo  per  la
partecipazione consente ad elettori ed  iscritti,  tramite  l'accesso
alla rete internet, di essere informati, di partecipare al  dibattito
interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente  accessibili
per questa via tutte le informazioni  sulla  sua  vita  interna,  ivi
compreso il bilancio, e  sulle  riunioni  e  le  deliberazioni  degli
organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti
a rendere  pubbliche  le  proprie  attivita'  attraverso  il  Sistema
informativo per la partecipazione. 
    11. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee  e
delle   opinioni,   l'elaborazione   collettiva    degli    indirizzi
politico-programmatici,  la  formazione  di  sintesi  condivise,   la
crescita di competenze  e  capacita'  di  direzione  politica,  anche
attraverso momenti di studio e di formazione. 
 
                             Art. 1-bis. 
 
 
                   Rappresentanza delle minoranze 
 
    1. Il Partito Democratico propone un  programma  di  governo  per
l'Italia  e  si  impegna  a  realizzarlo  in  maniera  coerente,  nel
riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. A questo  fine,  nel
rispetto del pluralismo, le modalita' di  elezione  dei  Segretari  e
delle  Assemblee  incentivano  le  aggregazioni  e   favoriscono   un
esercizio autorevole della guida del partito,  assicurando,  ad  ogni
livello  territoriale,  la   rappresentanza   delle   minoranze   con
l'adozione di sistemi proporzionali di  elezione  analoghi  a  quello
fissato per la formazione dell'Assemblea  nazionale  all'art.  9  del
presente Statuto. 
    2. L'elezione degli  ulteriori  organismi  rappresentativi  e  di
controllo  interni  da  parte  delle   Assemblee   e'   rigorosamente
improntata al principio proporzionale. 
 
                             Art. 1-ter. 
 
 
                          Parita' dei sessi 
 
    1. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che
si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica. 
    2.  Il  Partito  Democratico  assicura,   a   tutti   i   livelli
territoriali, la presenza  paritaria  di  donne  e  di  uomini  negli
organismi rappresentativi, quali assemblee e direzioni,  con  sistemi
di voto su liste alternate per genere analoghi a quello previsto  per
l'elezione dell'Assemblea nazionale dall'art. 9 del presente Statuto. 
    3. Il  Partito  Democratico  assicura,  a  tutti  i  livelli,  la
presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi esecutivi,
pena la loro invalidazione da  parte  degli  organismi  di  garanzia.
Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le  assemblee
elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parita'  fra
uomini e donne anche per  le  cariche  monocratiche  istituzionali  e
interne. 
    4. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine
di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti fondamentali 
                 della vita democratica del Partito 
 
    1. Il Partito Democratico e' aperto a  gradi  diversificati  e  a
molteplici forme di partecipazione. Ai  fini  del  presente  Statuto,
vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli
iscritti e gli elettori. 
    2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine
e  cittadini  italiani  nonche'  cittadine  e  cittadini  dell'Unione
europea residenti ovvero cittadine e  cittadini  di  altri  Paesi  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno,  si   iscrivono   al   partito
sottoscrivendo il Manifesto  dei  valori,  il  presente  Statuto,  il
Codice etico, e accettando di essere registrate  nell'Anagrafe  degli
iscritti  e  delle  iscritte  oltre  che  nell'Albo  pubblico   delle
elettrici e degli elettori. 
    3. Ai fini del presente Statuto, ove non  diversamente  indicato,
per «elettori/elettrici» si intendono le  persone  che,  cittadine  e
cittadini italiani nonche' cittadine e cittadini dell'Unione  europea
residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso
di  permesso  di  soggiorno,  iscritti  e  non  iscritti  al  Partito
Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta  politica  del
Partito,  di  sostenerlo  alle  elezioni,  e  accettino   di   essere
registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. 
    4. Tutti gli elettori e  le  elettrici  del  Partito  Democratico
hanno diritto di: 
      a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del  partito
mediante l'elezione  diretta  dei  Segretari  e  delle  Assemblee  al
livello nazionale e regionale; 
      b)  partecipare  alle  elezioni  primarie  per  la  scelta  dei
candidati del partito alle principali cariche istituzionali; 
      c)  avanzare  la  propria  candidatura  a  ricoprire  incarichi
istituzionali; 
      d) prendere parte a Forum tematici; 
      e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli  elettori
e prendere parte alle altre forme di consultazione; 
      f) avere accesso alle informazioni su tutti gli  aspetti  della
vita del partito; 
      g) prendere parte alle assemblee dei circoli; 
      h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne  tempestiva
risposta qualora si ritengano violate le norme del presente  Statuto,
quanto a diritti e doveri loro attribuiti. 
    5. Gli iscritti  e  le  iscritte  al  Partito  Democratico  hanno
inoltre il diritto di: 
      a) partecipare  all'elezione  diretta  dei  Segretari  e  delle
Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale; 
      b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito
Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva; 
      c) votare nei referendum riservati agli iscritti; 
      d) partecipare alla  formazione  della  proposta  politica  del
partito e alla sua attuazione; 
      e)  avere  sedi  permanenti  di  confronto  e  di  elaborazione
politica; 
      f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione
consapevole alla vita interna del partito; 
      g) avanzare la propria candidatura per gli organismi  dirigenti
ai diversi livelli e sottoscrivere le  proposte  di  candidatura  per
l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori; 
      h)  sottoscrivere  le  proposte  di  candidatura  a   ricoprire
incarichi istituzionali; 
      i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne  tempestiva
risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto. 
    6. Tutti gli elettori e  le  elettrici  del  Partito  Democratico
hanno il dovere di: 
      a) favorire l'ampliamento dei consensi verso il  partito  negli
ambienti sociali in cui sono inseriti; 
      b)  sostenere  lealmente  i   suoi   candidati   alle   cariche
istituzionali ai vari livelli; 
      c) aderire ai gruppi del Partito  Democratico  nelle  assemblee
elettive di cui facciano parte; 
      d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento
della registrazione nell'Albo. 
    7. Gli iscritti  e  le  iscritte  al  Partito  Democratico  hanno
inoltre il dovere di: 
      a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito; 
      b)  contribuire  al  finanziamento  del  partito  versando  con
regolarita' la quota annuale di iscrizione; 
      c) favorire l'ampliamento delle adesioni  al  partito  e  della
partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori; 
      d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare  luogo
alle sanzioni previste. 
    8. L'iscrizione al partito cosi' come la registrazione  nell'Albo
degli elettori e delle  elettrici  possono  avvenire  anche  per  via
telematica, sono individuali e  sono  perfezionabili  a  partire  dal
compimento del sedicesimo anno di eta'. 
    9. Sono escluse dalla registrazione nell'Anagrafe degli  iscritti
e nell'Albo degli elettori del PD le persone  appartenenti  ad  altri
movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici  o  aderenti,
all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi  da
quello del Partito Democratico. 
    Gli iscritti che, al termine delle  procedure  per  la  selezione
delle candidature, si sono candidati in liste alternative  al  PD,  o
comunque  non  autorizzate  dal  PD,  sono   esclusi   e   non   piu'
registrabili,  per  l'anno  in  corso  e   per   quello   successivo,
nell'Anagrafe degli iscritti. 
 
                               Capo II 
 
 
     Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalita' 
     di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Segretario o Segretaria nazionale 
 
    1. Il Segretario nazionale rappresenta  il  Partito,  ne  esprime
l'indirizzo  politico  sulla  base  della  piattaforma  approvata  al
momento della sua elezione ed e' proposto dal Partito come  candidato
all'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del  suo
mandato, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo Segretario per  la  parte
restante del mandato ovvero determinare  lo  scioglimento  anticipato
dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette  per  un  dissenso
motivato  verso  deliberazioni   approvate   dall'Assemblea   o   dal
Coordinamento  nazionale,  l'Assemblea   puo'   eleggere   un   nuovo
Segretario per la parte restante del mandato con la  maggioranza  dei
due terzi dei  componenti.  A  questo  fine,  il  Presidente  convoca
l'Assemblea per  una  data  non  successiva  a  trenta  giorni  dalla
presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui  nessuna  candidatura
ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove
elezioni per il Segretario e per l'Assemblea. 
    3. Il Segretario nazionale in carica  non  puo'  essere  rieletto
qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari  a  due
mandati pieni a meno  che,  allo  scadere  dell'ultimo  mandato,  non
eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per  la
sua prima legislatura. In tal caso il mandato e' rinnovabile  fino  a
che non ricorrano i limiti  alla  reiterabilita'  dei  mandati  nella
carica di Presidente del Consiglio di cui all'art. 22, comma 3. 
    4. Il Segretario nazionale e' titolare del  simbolo  del  Partito
Democratico e ne gestisce l'utilizzo, anche ai fini dello svolgimento
di tutte le attivita' necessarie alla presentazione delle liste nelle
tornate elettorali. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                         Assemblea nazionale 
 
    1. L'Assemblea nazionale e' composta da mille persone elette  con
le  modalita'  indicate  dal   successivo   art.   9.   Fanno   parte
dell'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, i segretari  regionali
del partito. 
    2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione  di
quelle indicate all'art. 3, al comma 2 ed al  comma  7  del  presente
articolo, la composizione dell'Assemblea nazionale  e'  integrata  da
trecento persone elette dagli elettori  contestualmente  all'elezione
delle Assemblee regionali secondo le modalita' indicate dagli statuti
regionali. A tale fine, a ciascuna  regione  sono  attribuiti  cinque
seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e  della  Valle  d'Aosta
che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le  regioni  si
effettua in proporzione ai  voti  ricevuti  dal  Partito  Democratico
nelle piu' recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei
quozienti interi e dei piu'  alti  resti.  L'Assemblea  nazionale  e'
inoltre  integrata  da  cento  componenti  eletti  dai   parlamentari
nazionali ed europei aderenti  al  Partito  Democratico.  L'Assemblea
nazionale e' infine integrata da un numero  variabile  di  componenti
espressione delle candidature alla Segreteria nazionale  non  ammesse
alla votazione presso gli elettori, ai sensi dell'art. 9, comma 6. 
    Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla
votazione, i quali rinuncino a sostenere altre  candidature  ammesse,
e' riconosciuto il diritto a nominare un numero  di  persone  pari  a
due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale  di  voti
ottenuti,  su  quelli  validamente  espressi,  in   occasione   della
consultazione preventiva tra gli iscritti di cui all'art. 9, comma 6,
purche' abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque  per
cento di quelli validamente espressi. 
    3. L'Assemblea nazionale e gli organi dirigenti  da  essa  eletti
hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del
Partito, di organizzazione e funzionamento  di  tutti  gli  organismi
dirigenti nazionali,  di  definizione  dei  principi  essenziali  per
l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni  regionali  e  delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano. 
    4. L'Assemblea nazionale esprime  indirizzi  sulla  politica  del
partito  attraverso  il  voto  di   mozioni,   ordini   del   giorno,
risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo  Regolamento,  sia
attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o
temporanee, ovvero, in  casi  di  necessita'  e  urgenza,  attraverso
deliberazioni effettuate per via telematica  sulla  base  di  quesiti
individuati dall'Ufficio di Presidenza o dalla  Direzione  nazionale.
Il Regolamento e' approvato  dall'Assemblea  nazionale  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio  Presidente.
Nel caso  in  cui  nessun  candidato  abbia  conseguito  nella  prima
votazione  un  numero  di  voti  almeno  pari  alla  maggioranza  dei
componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre
a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
Il Presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la  durata
del mandato  dell'Assemblea.  Il  Presidente  nomina  un  ufficio  di
Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea. 
    6. L'Assemblea e' convocata  ordinariamente  dal  suo  Presidente
almeno una volta ogni sei mesi. 
    In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente  se
lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti. 
    7. L'Assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con
il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,
sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il  Segretario,  si
procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Durata dei mandati del Segretario 
                     e dell'Assemblea nazionale 
 
    1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di  componente
della Assemblea nazionale durano quattro anni. 
    2.  Il  Presidente  dell'Assemblea  nazionale  indice  l'elezione
dell'Assemblea e  del  Segretario  nazionali  sei  mesi  prima  della
scadenza del mandato del Segretario in  carica.  Quando  ricorrano  i
casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dall'art.  3,
comma 2,  e  dall'art.  4,  comma  7,  il  Presidente  dell'Assemblea
nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                            Vicesegretari 
 
    1. Il Segretario nazionale puo',  all'atto  della  proclamazione,
proporre  all'Assemblea   nazionale   l'elezione   di   uno   o   due
Vicesegretari. 
    2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Segreteria nazionale 
 
    1. La Segreteria nazionale e' l'organo collegiale  che  collabora
con il Segretario ed ha funzioni esecutive. 
    2. La Segreteria nazionale e' composta da non  piu'  di  quindici
membri, nominati dal Segretario, che da' comunicazione  della  nomina
in una riunione del Coordinamento nazionale convocata  con  specifico
ordine  del  giorno.  Il  Segretario  puo'  revocare  la  nomina  dei
componenti della Segreteria. Tale revoca  deve  essere  comunicata  e
motivata in una riunione della Direzione nazionale. 
    3. La Segreteria e' convocata dal Segretario,  che  e'  tenuto  a
dare pubblicita' alle decisioni assunte. 
    4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive  esterne
alla  Segreteria  debbono  essere  preventivamente  approvate   dalla
Direzione nazionale. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                         Direzione nazionale 
 
    1. La Direzione nazionale e' organo di esecuzione degli indirizzi
dell'Assemblea nazionale ed e' organo d'indirizzo politico. Esso,  ai
sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,   assume   le   proprie
determinazioni attraverso il voto  di  mozioni,  ordini  del  giorno,
risoluzioni  politiche  e  svolge  la  sua  funzione   di   controllo
attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e  ai  membri
della Segreteria. 
    2. La Direzione nazionale e' composta da centoventi membri eletti
dall'Assemblea  nazionale,  con  metodo  proporzionale,  nella  prima
riunione successiva alle elezioni di cui all'art.  9,  e  da  quattro
rappresentanti  eletti   nella   medesima   riunione   dai   delegati
all'Assemblea nazionale della Circoscrizione estero. 
    3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione  nazionale:  il
Segretario; il Presidente dell'Assemblea nazionale; i  Vicesegretari;
il Tesoriere; il massimo dirigente dell'organizzazione  giovanile;  i
Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito  Democratico  italiani
ed europei; i Segretari Regionali. L'Assemblea  nazionale,  prima  di
procedere alla elezione  della  Direzione  nazionale,  determina  gli
ulteriori componenti di diritto in relazione ai  ruoli  istituzionali
assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in
corso. Il segretario nazionale  puo'  chiamare  a  farne  parte,  con
diritto di voto, venti personalita'  del  mondo  della  cultura,  del
lavoro, dell'associazionismo, delle imprese. 
    La Direzione nazionale puo' dar vita a suoi  organi  interni  per
organizzare la propria attivita'. 
    4.  La  Direzione  nazionale   e'   presieduta   dal   Presidente
dell'Assemblea nazionale, che la convoca almeno una  volta  ogni  due
mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo
richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti. 
 
                               Art. 9. 
 
 
Scelta  dell'indirizzo  politico  mediante   elezione   diretta   del
                             Segretario 
                     e dell'Assemblea nazionale 
 
    1. Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea nazionale sono
disciplinate da un Regolamento approvato  dalla  Direzione  nazionale
con  il  voto  favorevole  della  maggioranza   assoluta   dei   suoi
componenti. 
    2. Il procedimento elettorale e' articolato in  due  fasi.  Nella
prima fase, che si conclude  con  lo  svolgimento  della  Convenzione
nazionale, le  candidature  a  Segretario  nazionale  e  le  relative
piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al  vaglio  degli
iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni. 
    3. Possono essere candidati  e  sottoscrivere  le  candidature  a
Segretario nazionale e componente dell'Assemblea nazionale  solo  gli
iscritti in regola con  i  requisiti  di  iscrizione  presenti  nella
relativa  Anagrafe  alla  data  nella  quale  viene   deliberata   la
convocazione delle elezioni. 
    4.  Per  essere  ammesse  alla  prima   fase   del   procedimento
elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da
almeno il dieci per cento  dei  componenti  dell'Assemblea  nazionale
uscente o da un numero di iscritti compreso  tra  millecinquecento  e
duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni. 
    5. Il Regolamento di  cui  al  primo  comma  stabilisce  tempi  e
modalita'  di  svolgimento  delle   riunioni   dei   Circoli,   delle
Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle
quali  vengono  presentate  le  piattaforme   politico-programmatiche
proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno  ad  esse  un
dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico. 
    6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalita'  di  votazione
da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale,  in
modo da garantire la segretezza  del  voto  e  la  regolarita'  dello
scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali  e
alla Convenzione nazionale. 
    Risultano ammessi all'elezione del  Segretario  nazionale  i  tre
candidati che abbiano ottenuto il  consenso  del  maggior  numero  di
iscritti purche' abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti
validamente espressi e, in ogni caso,  quelli  che  abbiano  ottenuto
almeno il quindici per cento  dei  voti  validamente  espressi  e  la
medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome. 
    7. Ai fini dell'elezione, le candidature a  Segretario  nazionale
vengono  presentate  in  collegamento  con  liste  di   candidati   a
componente dell'Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste
devono essere rispettate la pari  rappresentanza  e  l'alternanza  di
genere. La ripartizione dei seggi  tra  le  circoscrizioni  regionali
viene effettuata in  proporzione  alla  popolazione  residente  e  al
numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle  piu'  recenti
elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e
Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. 
    Con  l'eccezione  della  Valle   d'Aosta   e   del   Molise,   le
circoscrizioni regionali sono articolate in collegi  nei  quali  sono
assegnati da un minimo di quattro ad un massimo  di  nove  seggi.  In
ciascun collegio possono essere presenti una o piu' liste collegate a
ciascun candidato  alla  Segreteria.  I  seggi  assegnati  a  ciascun
collegio sono ripartiti tra le  liste  con  metodo  proporzionale.  I
seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono  ripartiti
tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito  delle  circoscrizioni
regionali. Ogni altro aspetto e' stabilito dal Regolamento di cui  al
precedente comma  1,  il  quale  prevede  confronti  pubblici  tra  i
candidati. 
    8. Sono ammesse a  partecipare  alle  elezioni,  in  qualita'  di
elettrici ed elettori, tutte le  persone  che  al  momento  del  voto
rientrino nei requisiti di cui all'art. 2  comma  3  e  devolvano  un
contributo di entita' contenuta. 
    9.  Qualora  sia  stata  eletta  una  maggioranza   assoluta   di
componenti l'Assemblea a sostegno  di  un  candidato  Segretario,  il
Presidente dell'Assemblea nazionale lo proclama  eletto  all'apertura
della prima  seduta  dell'Assemblea  stessa;  in  caso  contrario  il
Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio
segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti
l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto
il maggior numero di voti validamente espressi. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Organizzazioni all'estero 
                       del Partito Democratico 
 
    1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione
politica, sociale e culturale degli  italiani  residenti  all'estero,
organizza le proprie strutture anche in altri Paesi. 
    2.  In  considerazione  delle  norme  che  disciplinano  il  voto
all'estero, le organizzazioni  del  Partito  Democratico,  quando  e'
necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche  conformi  a
quelle costituite nel territorio nazionale. 
    3.  Le  forme  e  le  modalita'  di  organizzazione  del  Partito
Democratico   all'estero   sono   stabilite   dallo   Statuto   della
Circoscrizione Estero che sara', in conformita' alle norme di cui  al
capo III, approvato e modificato dalla  relativa  Assemblea,  con  il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    4. Le regole per le intese con le forze politiche e  sociali  dei
paesi di residenza sono definite  in  accordo  con  il  Coordinamento
nazionale. 
 
                              Capo III 
 
 
                         Struttura federale 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
              Autonomia statutaria a livello regionale 
                e nelle province di Trento e Bolzano 
 
    1. Le Unioni regionali  e  le  Unioni  provinciali  di  Trento  e
Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i
principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attivita'
del partito nel loro ambito territoriale. 
    2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali
di Trento e Bolzano disciplinano le  modalita'  di  designazione,  il
regime delle incompatibilita' e la durata in  carica  dei  componenti
delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle  infra-regionali
in modo tale da assicurarne l'autonomia. 
    3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali
di Trento e  Bolzano  sono  approvati  e  modificati  dalla  relativa
Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  suoi
componenti. Essi entrano in vigore entro  trenta  giorni  dalla  loro
approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione  nazionale
di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformita' con
i principi  fondamentali  dello  Statuto  nazionale,  non  rinvii  lo
Statuto con le relative  osservazioni  all'Unione  regionale  o  alle
Unioni  provinciali  di  Trento  e  Bolzano  affinche'  provvedano  a
modificarlo. In tal  caso,  se  la  relativa  Assemblea  non  intende
adeguarsi in tutto o in parte  alle  osservazioni  della  Commissione
nazionale di garanzia  puo'  ricorrere  all'Assemblea  nazionale,  la
quale  decide  in  via  definitiva  con  il  voto  favorevole   della
maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi  sessanta
giorni. 
    4.  Forme  speciali  di  autonomia  per  rispondere  a  peculiari
esigenze territoriali, in  via  sperimentale  o  permanente,  possono
essere  richieste  dalle  Assemblee  regionali  o   dalle   Assemblee
provinciali di Trento e Bolzano con  la  procedura  prevista  per  la
revisione  dei  propri  Statuti.  Tali   richieste   sono   esaminate
dall'Assemblea  nazionale  e  da  essa  approvate  con  la  procedura
prevista per la revisione dello Statuto nazionale. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Autonomia degli organi regionali, 
                  delle province autonome e locali 
 
    1. Ai competenti organi delle Unioni  regionali  e  delle  Unioni
provinciali di Trento e  Bolzano,  nonche'  agli  organi  locali,  e'
riconosciuta  autonomia  politica,  programmatica,  organizzativa   e
finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto  non  riservi
alla potesta' degli organi nazionali, comprese le alleanze  politiche
ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.  Nel  caso
di decisioni che comportino una alleanza  politica  con  partiti  non
coalizzati con il Partito Democratico in ambito  nazionale,  l'organo
territoriale competente e' tenuto  ad  informare  preventivamente  il
Segretario nazionale e, se si  tratti  di  organo  sub-regionale,  il
Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano.
In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi
che l'hanno adottata sono tenuti a  rispondere  motivandola  in  modo
esaustivo. 
    2. Gli organi nazionali intervengono negli  ambiti  riservati  ai
livelli regionali, delle province autonome e  locali  soltanto  se  e
nella  misura  in  cui  gli  effetti  della   loro   azione   possono
pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto
e dal  Codice  etico.  In  tali  casi  la  Direzione  nazionale  puo'
annullare le deliberazioni degli organismi  delle  Unioni  regionali,
delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o  locali  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi  componenti  entro  15
giorni dalla loro adozione. 
    3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di
Trento e Bolzano, o una maggioranza  dei  componenti  della  relativa
Assemblea, ritengano che una decisione  nazionale  violi  l'autonomia
statutaria  possono  ricorrere  entro   trenta   giorni   dalla   sua
approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro
i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. 
    In caso di necessita' la Commissione nazionale di  garanzia  puo'
sospendere preventivamente l'efficacia della decisione. 
    4. L'autonomia regionale  e  delle  province  autonome  comprende
anche la possibilita' di stipulare accordi tra le Unioni regionali  e
le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e
con i medesimi limiti previsti per gli Statuti. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Accordi confederativi 
 
    1. Qualora in una regione a statuto speciale o in  una  provincia
autonoma  si  realizzino  le  condizioni  per  costituire  una  forza
politica  capace  di  rappresentare  l'elettorato   di   orientamento
Democratico, il Partito Democratico, a fronte  della  reale  adesione
locale al progetto, stabilisce  con  essa  un  rapporto  confederale.
L'accordo e'  deliberato  dalla  Assemblea  nazionale  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. 
    2. L'accordo confederativo  implica  che  il  partito  locale  si
riconosca nelle liste  del  Partito  Democratico  per  il  Parlamento
nazionale ed europeo  ed  abbia  la  facolta'  di  presentare  propri
candidati all'interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali
e locali l'accordo confederativo comporta  la  rinuncia  del  Partito
Democratico  a  presentare   proprie   liste   ovvero   la   regolare
presentazione di  liste  elettorali  comuni  con  il  partito  locale
confederato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                               Circoli 
 
    1. I  Circoli  costituiscono  le  unita'  organizzative  di  base
attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del  partito.  Essi
si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza,
in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di  studio,  ed
in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet  e  ai
quali e' possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza,
di lavoro e di studio. In  ciascuna  porzione  del  territorio  e  in
riferimento a ciascuna  sede  di  lavoro  o  di  studio  puo'  essere
costituito un solo Circolo. In caso di  partecipazione  contemporanea
ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando
il diritto di partecipare alla vita politica interna ed  all'elezione
degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve  indicare  presso
quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti  ai
sensi del presente Statuto. 
    2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto  di
partecipare alla vita politica interna ed all'elezione  degli  organi
dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale
o d'ambiente dove esercitare gli altri propri diritti  ai  sensi  del
presente Statuto. 
    3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto,  alle
attivita' dei Circoli. 
    4. I criteri per l'articolazione dei Circoli  territoriali  e  di
ambiente sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e  delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni  caso  dovra'  essere
previsto almeno un Circolo  territoriale  di  base  per  ogni  comune
superiore a cinquemila abitanti e, nei comuni con piu'  di  centomila
abitanti, almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti. 
    Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i  Circoli  abbiano
una Assemblea degli iscritti e un Segretario. 
    5. Le modalita' di costituzione  dei  Circoli  on-line,  il  loro
funzionamento, gli organi e le relative modalita'  di  elezione  sono
stabilite  da  un  apposito  Regolamento  approvato  dalla  Direzione
nazionale. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                        Principi inderogabili 
                      per gli statuti regionali 
 
    1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali
di  Trento  e  Bolzano  disciplinano  i  livelli  e   l'articolazione
dell'organizzazione  territoriale,  nonche'  la  composizione  e   le
competenze degli organismi dirigenti regionali e  locali  nel  quadro
dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico  e  nel
Manifesto. 
    2. Per ogni livello territoriale cui spetti la  titolarita',  nel
proprio   ambito,   della   rappresentanza   politica   del   Partito
Democratico, devono essere previsti un Segretario,  una  Assemblea  e
una Commissione di garanzia. 
    3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi,  a
tutti  i  livelli,  non  puo'   essere   superiore   a   quella   dei
corrispondenti organismi nazionali  di  cui  agli  art.  7  e  8  del
presente Statuto. Almeno un terzo delle direzioni provinciali debbono
essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri
delle segreterie dei circoli. 
    4.  L'elezione  del  Segretario  e  dell'Assemblea   provinciale,
nonche' quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con
il voto personale, diretto e segreto degli iscritti. 
    5. I mandati di Segretario regionale, di  Segretario  provinciale
di Trento e Bolzano e di  componente  la  relativa  Assemblea  durano
quattro anni. 
    6.  Con  Regolamento  approvato  dall'Assemblea  regionale   sono
stabiliti i tempi e le modalita' di formazione  e  svolgimento  della
Convenzione  regionale  eletta  nell'ambito  di   una   consultazione
preventiva degli iscritti sulle candidature a  Segretario  regionale.
Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori
i tre candidati che nella consultazione preventiva  abbiano  ottenuto
il consenso del maggior numero di iscritti purche'  abbiano  ottenuto
almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e,  in  ogni
caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici  per  cento  dei
voti validamente espressi e la  medesima  percentuale  in  almeno  un
terzo delle province. 
    7. L'elezione dell'Assemblea e del  Segretario  regionale  o  del
Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a  quella  per
gli organismi dirigenti dei livelli  infraregionali,  si  svolgono  a
distanza di due anni dall'elezione del  Segretario  e  dell'Assemblea
nazionale in una data unica  per  tutte  le  regioni  e  le  province
autonome, stabilita  dal  Coordinamento  nazionale  d'intesa  con  la
Conferenza dei Segretari  regionali  e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
    8.  Le  candidature  a   Segretario   regionale,   a   Segretario
provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate  in  collegamento
con liste di candidati a componenti della relativa  Assemblea,  sulla
base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti.  In  ciascun
collegio elettorale  possono  essere  presentate  una  o  piu'  liste
collegate a ciascun candidato alla Segreteria.  L'elettorato  passivo
e' riservato agli iscritti in regola con i  requisiti  di  iscrizione
presenti  nella  relativa  Anagrafe  alla  data  nella  quale   viene
deliberata la convocazione delle  elezioni.  L'elettorato  attivo  e'
riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per
essere  registrate  nell'Albo  degli  elettori  e  che  ne   facciano
richiesta anche al momento del voto. 
    9. Se il  Segretario  regionale  cessa  dalla  carica  prima  del
termine del suo mandato, l'Assemblea regionale puo' eleggere un nuovo
Segretario per la parte restante del mandato  ovvero  determinare  lo
scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se  il  Segretario  si
dimette  per  un  dissenso  motivato  verso  deliberazioni  approvate
dall'Assemblea, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo Segretario per  la
parte  restante  del  mandato  con  la   maggioranza   assoluta   dei
componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per  una
data  non  successiva  a  trenta  giorni  dalla  presentazione  delle
dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia  approvata  dalla
maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni  per
il Segretario e per l'Assemblea. 
    10. L'Assemblea regionale puo', su  mozione  motivata,  approvata
con  il  voto  favorevole  della  maggioranza   assoluta   dei   suoi
componenti, sfiduciare il  Segretario.  Se  l'Assemblea  sfiducia  il
Segretario,  si  procede  a  nuove  elezioni  per  l'Assemblea  e  il
Segretario. 
    11.  I  Regolamenti  per  l'elezione  degli  organismi  dirigenti
regionali  e  locali  sono  approvati  dall'Assemblea   regionale   e
dall'Assemblea  provinciale  di  Trento  e  Bolzano,  previo   parere
positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in  ogni
caso tutelata la pari rappresentanza di  genere,  la  segretezza  del
voto, oltre ad essere garantita la regolarita' dello scrutinio. 
    12. Gli Statuti regionali definiscono i modi  e  le  forme  della
presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi  territoriali
del partito. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                 Conferenza dei Segretari regionali 
            e delle province autonome di Trento e Bolzano 
 
    1.  La  Conferenza  dei  Segretari  regionali  e  dei   Segretari
provinciali di Trento e Bolzano e' organo di rappresentanza  federale
del partito, di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte
organizzative in un rapporto di leale  cooperazione  tra  il  livello
nazionale e le Unioni regionali e delle province  autonome.  Essa  si
dota di  un  Regolamento  approvato  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    2. La Conferenza  e'  presieduta  da  un  suo  componente  eletto
annualmente a scrutinio segreto. Essa e'  convocata  dal  Presidente,
che ne determina l'ordine  del  giorno  d'intesa  con  il  Segretario
nazionale o suo delegato. 
    3. La  Conferenza  esprime  pareri  sulle  scelte  relative  alla
perequazione finanziaria tra  i  diversi  livelli  del  partito  e  i
diversi  ambiti  territoriali,  oltre  che  sulle  scelte   politiche
nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di  autonomia
regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali
con deliberazioni assunte con il voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei loro componenti. 
    4. Qualora la Conferenza o il suo  Presidente  ritengano  che  un
organo statutario non rispetti l'autonomia riconosciuta  alle  Unioni
regionali e alle Unioni  provinciali  di  Trento  e  Bolzano  possono
ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che  delibera  entro
trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessita'
puo' previamente decidere di sospendere l'efficacia  della  decisione
assunta. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                   Commissariamenti, scioglimenti 
                        e poteri sostitutivi 
 
    1.  In  casi  di  necessita'  e  urgenza,  di  gravi  e  ripetute
violazioni  delle  norme  dello  Statuto,  del  Codice  Etico  o  dei
Regolamenti, ovvero nei  casi  di  impossibilita'  di  esercitare  le
funzioni da parte dell'organismo dirigente, il  Segretario  nazionale
puo'  intervenire  nei  confronti   delle   strutture   regionali   e
territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale
di  Garanzia,  i  provvedimenti  di  sospensione   o   revoca.   Tali
provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi
esecutivi, e  possono  includere  l'eventuale  nomina  di  un  organo
commissariale. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono
essere ratificati, a pena di nullita', dalla Direzione nazionale  con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30
giorni dall'adozione del provvedimento. Entro un  anno  dall'adozione
del  provvedimento  dovranno  essere   ripristinati   gli   organismi
statutari, in caso di sospensione, oppure dovra' essere convocato  il
procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca. 
    2. Analoga funzione, nei confronti dei  Circoli,  e'  attribuita,
sentito il Segretario della federazione territorialmente  competente,
al Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al  comma
1. In questo caso la  ratifica  dei  provvedimenti  e'  votata  della
Direzione Regionale  ed  il  parere  e'  espresso  dalla  Commissione
Regionale di Garanzia. 
    3. I provvedimenti di scioglimento e chiusura  dei  Circoli,  per
violazioni dello Statuto o del Codice  Etico  e  per  grave  dissesto
finanziario, possono essere assunti anche in deroga all'art. 14 comma
4 dello Statuto. 
    4. In caso  di  ripetute  violazioni  statutarie  sulla  medesima
materia o di gravi ripetute  omissioni,  con  la  medesima  procedura
prevista ai commi 1 e  2  puo'  essere  nominato,  nel  rispetto  del
pluralismo, un  organo  commissariale  ad  acta  per  decidere  sulle
medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi. 
    5. In presenza di irregolarita'  evidenti  del  tesseramento,  il
Segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario,
sentito il parere della Commissione  Nazionale  di  Garanzia,  nomina
commissari ad acta per la  redazione  delle  anagrafi  delle  singole
articolazioni territoriali del Partito o parti di esse. 
 
                               Capo IV 
 
 
                      Scelta delle candidature 
                    per le cariche istituzionali 
 
 
                              Art. 18. 
 
 
                  Elezioni primarie per le cariche 
                     monocratiche istituzionali 
 
    1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia  e
Presidente di Regione  vengono  scelti  attraverso  il  ricorso  alle
primarie di coalizione. 
    2.  Il  Regolamento  per  lo  svolgimento   delle   primarie   di
coalizione, definito d'intesa con  le  forze  politiche  alleate,  e'
approvato con  i  voti  favorevoli  della  maggioranza  assoluta  dei
componenti  della  Direzione  del  Partito  Democratico  del  livello
territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per
l'esercizio del diritto di voto,  le  modalita'  e  i  tempi  per  la
presentazione   delle   candidature   e   la    convocazione    della
consultazione, disciplina la competizione per la fase  che  va  dalla
presentazione  delle  candidature  alle  elezioni,  fissa   modalita'
rigorose  di  registrazione  dei  votanti  e  di  svolgimento   delle
operazioni di voto. 
    3. Nel caso di primarie di coalizione, gli  iscritti  al  Partito
Democratico possono avanzare la loro  candidatura  qualora  essa  sia
stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti
dell'Assemblea del livello territoriale  corrispondente,  ovvero,  da
almeno  il  venti  per  cento  degli  iscritti  nel  relativo  ambito
territoriale. 
    4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con
le primarie di partito, a meno che  la  decisione  di  utilizzare  un
diverso metodo, concordato con  la  coalizione,  per  la  scelta  del
candidato comune non sia approvata con il  voto  favorevole  dei  tre
quinti  dei  componenti  dell'Assemblea  del   livello   territoriale
corrispondente. 
    5. Nel caso di primarie di partito,  la  candidatura  a  Sindaco,
Presidente di Provincia e Presidente di Regione puo' essere  avanzata
con il sostegno del dieci per cento dei  componenti  della  Assemblea
del  relativo  livello  territoriale,  ovvero  con   un   numero   di
sottoscrizioni pari almeno  al  tre  per  cento  degli  iscritti  nel
relativo ambito  territoriale.  Nel  caso  di  primarie  di  partito,
qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione  uscenti,
al  termine  del  primo  mandato,   avanzino   nuovamente   la   loro
candidatura,  possono   essere   presentate   eventuali   candidature
alternative  se  ricevono  il  sostegno  del  trenta  per  cento  dei
componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,  ovvero
di un numero di sottoscrizioni pari  almeno  al  quindici  per  cento
degli iscritti nel relativo ambito territoriale. 
    6. Le primarie, di coalizione o di partito,  per  la  scelta  dei
candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione,
si svolgono con il metodo della maggioranza relativa. 
    7. Non si svolgono  le  elezioni  primarie  di  coalizione  o  di
partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui
al comma 2, sia stata  avanzata  una  sola  candidatura  alla  carica
oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella
del PD alle elezioni. 
    8.  Qualora  il  Partito  Democratico  aderisca  a  primarie   di
coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri  e'
ammessa,  tra  gli  iscritti  del  Partito   Democratico,   la   sola
candidatura del Segretario nazionale. 
    9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonche' dei Sindaci
e  dei  Presidenti  di  Provincia  dei  capoluoghi  di  Regione,   il
Segretario nazionale,  qualora  ravvisi  elementi  che  pregiudichino
l'indirizzo politico generale del partito, puo'  chiedere  all'organo
dirigente del  livello  territoriale  competente  di  riesaminare  le
decisioni assunte  in  ordine  agli  accordi  di  coalizione  e  alle
modalita' di selezione delle  candidature.  In  tale  caso,  l'organo
dirigente  del  livello  territoriale  competente   e'   chiamato   a
riesaminare la decisione nei sette giorni successivi. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                      Scelta delle candidature 
                  per le Assemblee rappresentative 
 
    1.   La   selezione   delle   candidature   per   le    assemblee
rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle  primarie
oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme  di
ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi  di
consultazione da  adottare  per  la  selezione  delle  candidature  a
parlamentare nazionale ed europeo e' effettuata  con  un  Regolamento
approvato di volta in volta dalla Direzione  nazionale  con  il  voto
favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della
Conferenza dei Segretari regionali. 
    2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse
modalita' di selezione democratica dei  candidati  per  le  assemblee
elettive, si attiene ai seguenti principi: 
      a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; 
      b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; 
      c) il pluralismo politico nelle  modalita'  riconosciute  dallo
Statuto; 
      d) l'ineleggibilita' in  caso  di  cumulo  di  diversi  mandati
elettivi; 
      e) la rappresentativita' sociale, politica e  territoriale  dei
candidati; 
      f) il  principio  del  merito  che  assicuri  la  selezione  di
candidati  competenti,  anche  in   relazione   ai   diversi   ambiti
dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; 
      g) la pubblicita' della procedura di selezione. 
    3. Il Regolamento e' approvato dalla  Direzione  nazionale  entro
tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di
scioglimento anticipato, entro tre  giorni  dalla  pubblicazione  del
relativo decreto. Tale Regolamento: 
      a) individua gli organi responsabili per ricevere  le  proposte
di candidatura e i criteri per selezionarle; 
      b)  determina  le  modalita'  con  cui  le   candidature   sono
sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione  di  iscritti  o
elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi; 
      c)  nomina  una  Commissione  elettorale  di  garanzia,  i  cui
componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi  alle
violazioni  del  Regolamento  e  che  decide  in  modo  tempestivo  e
inappellabile. 
 
                               Capo V 
 
 
                Principi generali per le candidature 
                           e gli incarichi 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                            Codice etico 
 
    1. Non possono aderire al Partito  Democratico  come  elettori  o
come iscritti, non possono essere candidate  a  cariche  interne  del
Partito o essere candidate dal Partito  a  cariche  istituzionali  le
persone che risultino escluse sulla base del Codice etico. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                 Incandidabilita' e incompatibilita' 
 
    1. Non si  puo'  far  parte  contemporaneamente  di  piu'  organi
esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie. 
    2. 
      a) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non  sono
candidabili alla carica di  segretario  regionale:  i  presidenti  di
regione  e  dei  consigli  regionali,  gli  assessori  regionali,   i
presidenti di provincia, i sindaci delle citta' capoluogo di  regione
e di provincia. 
      b) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non  sono
candidabili alla carica di  segretario  provinciale:  i  parlamentari
nazionali  ed  europei,  i  presidenti  di  regione,  gli   assessori
regionali, i consiglieri regionali, i presidenti  di  provincia,  gli
assessori  provinciali,  i  sindaci  e  gli  assessori  delle  citta'
capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e  gli  assessori  dei
comuni superiori a cinquantamila abitanti. 
      c)  La  carica  di  segretario  regionale  e   provinciale   e'
incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per  le  quali
e' prevista l'incandidabilita' alle lettere a e b del presente comma. 
      d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino
e' incompatibile con quella di sindaco o assessore. 
    3. Non e' ricandidabile da parte del Partito Democratico  per  la
carica di componente del  Parlamento  nazionale  ed  europeo  chi  ha
ricoperto detta carica per la durata di tre mandati. 
    4. Non sono candidabili  dal  Partito  Democratico,  a  qualsiasi
livello nell'ambito della  circoscrizione  elettorale  in  cui  hanno
prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per  i  quali  la
legge  prevede  l'aspettativa  dal  servizio   come   condizione   di
candidabilita'. 
    5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire  una
carica monocratica di governo o far  parte  di  un  organo  esecutivo
collegiale per piu' di due mandati pieni consecutivi o  per  un  arco
temporale equivalente. 
    6. Gli iscritti al Partito  Democratico  non  possono  far  parte
contemporaneamente di piu' di un'assemblea elettiva e  di  un  organo
esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto  da
una  delle  cariche  istituzionali  ricoperte.  In  tali   casi,   il
settantacinque per cento delle indennita'  ricevute  per  le  cariche
collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate
alla tesoreria del partito  al  livello  territoriale  corrispondente
all'incarico principale. 
    7. La carica di parlamentare nazionale  o  europeo  e  quella  di
consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti  non  sono
incompatibili.  In  caso  di  cumulo,  il  settantacinque  per  cento
dell'indennita' ricevuta per la carica di consigliere  comunale  deve
essere versato alla tesoreria del  partito  del  livello  provinciale
corrispondente. 
    8.  Eventuali  deroghe  alle  disposizioni  di   cui   ai   commi
precedenti, ad esclusione dei comma 2 e 4, devono  essere  deliberate
dalla Direzione nazionale con il voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del
livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale  per  il
quale  la  deroga  viene  richiesta.  Per  le  cariche  istituzionali
europee,  la  proposta  viene  formulata  dalla  medesima   Direzione
nazionale. 
    9. La deroga puo' essere concessa  soltanto  sulla  base  di  una
relazione  che  evidenzi   in   maniera   analitica   il   contributo
fondamentale che, in virtu'  dall'esperienza  politico-istituzionale,
delle competenze e della capacita' di  lavoro,  il  soggetto  per  il
quale viene richiesta la deroga potra' dare  nel  successivo  mandato
all'attivita' del Partito Democratico  attraverso  l'esercizio  della
specifica carica in questione. La deroga  puo'  essere  concessa,  su
richiesta esclusiva degli interessati, per  un  numero  di  casi  non
superiore, nella stessa elezione, al 10%  degli  eletti  del  Partito
Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente. 
    10. Le incandidabilita' e  le  incompatibilita'  per  le  cariche
istituzionali di livello  regionale  e  locale,  fatto  salvo  quanto
previsto ai comma 2 e 4 del presente articolo, sono  stabilite  dagli
Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e
Bolzano. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                         Doveri degli eletti 
 
    1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli  altri
esponenti  del  Partito   Democratico   per   affermare   le   scelte
programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 
    2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del
partito versando alla tesoreria una  quota  dell'indennita'  e  degli
emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o  incompleto
versamento del contributo previsto dal Regolamento  di  cui  all'art.
36, comma 2, e' causa di incandidabilita' a  qualsiasi  altra  carica
istituzionale  da  parte  del  Partito   Democratico,   nonche'   dei
provvedimenti disciplinari di cui il Regolamento previsto all'art. 39
e 40 del presente Statuto. 
    3. Gli eletti hanno il dovere  di  rendere  conto  periodicamente
agli elettori e agli iscritti  della  loro  attivita'  attraverso  il
Sistema informativo per la partecipazione. 
    4. Se nelle  competenze  discrezionali  degli  eletti  ricade  la
nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di
membri   di   consigli   di   amministrazione,   di   consulenti    e
professionisti,  gli  eletti  si  impegnano  a  seguire  criteri   di
competenza, merito e comprovata capacita'. 
    Essi  devono  inoltre  richiedere  che  all'intera  procedura  di
selezione sia data la massima pubblicita'. 
    5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee  elettive  di
ogni livello istituzionale sono  tenuti  ad  approvare  e  a  rendere
pubblico un Regolamento di disciplina della loro attivita'. 
 
                               Capo VI 
 
 
           Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione 
               del programma e la formazione politica 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                           Forum tematici 
 
    1. Le finalita' dei Forum tematici sono: la  libera  discussione,
la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori  e
degli  iscritti  al  partito  ed  il  coinvolgimento  dei   cittadini
nell'elaborazione  di  proposte  programmatiche.  I  Forum  producono
materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del  Partito
Democratico. 
    2. La partecipazione ai Forum e' aperta a tutti i cittadini e  le
cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino,  vengono  registrati
nell'Albo degli elettori del Partito. 
    3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle  aree  e
dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum puo'  altresi'
essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci  cittadini
e la proposta sia approvata dalla Direzione  nazionale  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Il  Forum
viene sciolto e non puo' essere ricostituito nell'anno immediatamente
successivo se alle sue attivita' non abbiano attivamente partecipato,
anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno. 
    4. Il funzionamento dei Forum e' disciplinato da  un  Regolamento
approvato dalla Direzione nazionale  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui  materiali
prodotti  dai  Forum  quando  discutono  o  deliberano  su  contenuti
attinenti, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di  cui  al
precedente comma 4. 
    6. Il materiale audio-video ed i  documenti  prodotti  dai  Forum
sono pubblici ed accessibili a tutti in forma  gratuita  e  non  sono
oggetto  di  diritto  d'autore.  Il  Partito  Democratico   li   puo'
liberamente  utilizzare  per  l'elaborazione  del  proprio  programma
elettorale e piu' in generale delle proprie posizioni politiche. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                        Conferenza permanente 
                      delle donne democratiche 
 
    1. Della Conferenza permanente  delle  donne  democratiche  fanno
parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalita'. 
    2. La Conferenza permanente e' un  luogo  di  elaborazione  delle
politiche di genere,  di  promozione  del  pluralismo  culturale,  di
scambio tra le generazioni, di formazione politica,  di  elaborazione
di proposte programmatiche, di individuazione  di  campagne  su  temi
specifici. 
    3.  Le  forme  organizzative  della  Conferenza,  improntate   ad
autonomia  e  flessibilita',  sono  disciplinate  da  un  Regolamento
approvato con il voto favorevole  della  maggioranza  assoluta  delle
donne che vi aderiscono. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                        Commissioni nazionali 
 
    1. L'Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale  o
di  un  quinto  dei  suoi  componenti,  puo'  istituire  una  o  piu'
Commissioni  dando  ad  esse  mandato  di  elaborare,   entro   tempi
determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione
della  vita  interna  del  partito,  ovvero  documenti  a   carattere
politico-programmatico. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                  Conferenza programmatica annuale 
 
    1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria  Conferenza
programmatica   secondo   le   modalita'   stabilite    dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    2. I  temi  oggetto  della  Conferenza  vengono  determinati,  su
proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale. 
    3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il
termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla  base
della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico,
tra gli iscritti e gli elettori. 
    4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi  oggetto
della Conferenza. Su ciascuno di essi  possono  approvare  specifiche
risoluzioni. 
    5. L'Assemblea nazionale si riunisce entro  il  termine  previsto
dal Regolamento per deliberare su ciascuno  dei  temi  oggetto  della
Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e  delle
risoluzioni approvate dalle  Assemblee  regionali  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                      Referendum e altre forme 
                          di consultazione 
 
    1. Un apposito  Regolamento  quadro,  approvato  dalla  Direzione
nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  suoi
componenti, disciplina lo svolgimento dei  referendum  interni  e  le
altre forme di consultazione  e  di  partecipazione  alla  formazione
delle  decisioni  del  Partito,  comprese  quelle  che  si   svolgono
attraverso il Sistema informativo per la partecipazione. 
    2. E' indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta
il Segretario nazionale, ovvero la Direzione nazionale  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero  il
trenta per cento dei  componenti  l'Assemblea  nazionale,  ovvero  il
cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico. 
    3. La proposta di indizione  del  referendum  deve  indicare:  la
specifica formulazione  del  quesito;  la  natura  consultiva  ovvero
deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione e' aperta  a
tutti gli elettori o soltanto agli iscritti. 
    4.  Il  referendum  e'  indetto  dal  Presidente   dell'Assemblea
nazionale, previo parere favorevole di legittimita' della Commissione
nazionale di  garanzia,  sulla  base  di  uno  specifico  Regolamento
approvato dalla Direzione nazionale. 
    5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene
la maggioranza dei voti validamente espressi. 
    6.  Il  referendum  interno  puo'  essere  indetto  su  qualsiasi
tematica relativa alla politica  ed  all'organizzazione  del  Partito
Democratico.  Il  referendum  puo'  avere  carattere   consultivo   o
deliberativo. 
    Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la  decisione
assunta e' irreversibile, e non e' soggetta ad  ulteriore  referendum
interno per almeno due anni. 
    7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto  previsto  all'art.
43, comma 3, non possono essere oggetto di referendum. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                         Formazione politica 
 
    1. Il Partito Democratico promuove  attivita'  culturali  per  la
formazione della classe dirigente, per la promozione e la  diffusione
di una cultura politica attenta ai valori democratici. 
    2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti  di
collaborazione con una molteplicita' di Istituti e Centri di ricerca,
Universita',   Fondazioni,   Associazioni   culturali.   Il   Partito
Democratico puo' inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di  cultura
politica  precedentemente  riconosciute  dal   partito   stesso   che
garantiscano la  liberta'  di  opinione,  l'autonomia  scientifica  e
didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al  conseguimento  di
elevati standard di qualita' dell'offerta formativa, nel rispetto dei
principi di economicita' della gestione. 
    3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con
deliberazione della Direzione nazionale,  su  proposta  motivata  del
Segretario,  corredata  di  una  documentazione  analitica  circa  le
dotazioni  e  l'offerta  formativa  delle  scuole  in  questione.  Il
riconoscimento ha durata non superiore ai  tre  anni  e  puo'  essere
rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere
di riconoscimento per piu' di tre Scuole di ambito nazionale. 
    4. Il riconoscimento puo' comportare  oneri  finanziari  posti  a
carico del bilancio nazionale del Partito.  Tali  oneri  non  possono
tuttavia coprire piu' del trenta per cento dei costi di  gestione  di
ciascuna Scuola riconosciuta. 
    5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute
dal Partito Democratico e'  aperta  sia  agli  iscritti  che  ai  non
iscritti. 
 
                              Art. 29. 
 
 
Fondazioni,   associazioni   e    altri    istituti    a    carattere
                         politico-culturale 
 
    1.  Il  Partito  Democratico,  ai  sensi   dell'art.   18   della
Costituzione, favorisce la liberta' e  il  pluralismo  associativo  e
stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed
altri   istituti,   nazionali   ed   internazionali,   a    carattere
politico-culturale  e   senza   fini   di   lucro,   garantendone   e
rispettandone l'autonomia. 
    2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni
ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero
dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica. 
    3.  Le  iniziative  a  carattere  divulgativo,   scientifico   ed
editoriale di tali Fondazioni,  associazioni  ed  istituti  non  sono
soggette a pareri degli organi del Partito Democratico. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                      Organizzazione Giovanile 
 
    1. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza  e
l'originalita' del contributo dei  giovani  alla  vita  del  partito,
promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e
favorisce  la   partecipazione   giovanile   e   una   rappresentanza
equilibrata di tutte le  generazioni  nella  vita  istituzionale  del
Paese. 
    2.  Il  Partito  Democratico   riconosce   al   proprio   interno
un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri
organismi dirigenti. 
    3. I  rapporti  tra  l'organizzazione  giovanile  ed  il  Partito
Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile
all'elaborazione politica, alle attivita' ed alle scelte del  partito
verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al  presente
Statuto. 
 
                              Capo VII 
 
 
                 Principi della gestione finanziaria 
 
 
                              Art. 31. 
 
 
                              Tesoriere 
 
    1. Il Tesoriere viene eletto dalla  Assemblea  nazionale  con  il
voto favorevole della maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti  su
proposta del Segretario nazionale che  lo  sceglie  fra  persone  che
presentino i requisiti di onorabilita'  previsti  per  gli  esponenti
aziendali delle banche, e  di  professionalita'  maturata  attraverso
esperienze omogenee  con  le  funzioni  allo  stesso  attribuite  dal
presente Statuto. 
    2. Il Tesoriere  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
rieletto soltanto per un mandato. 
    3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi  causa,  egli  cessi  dalla
carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che
rimane in carica fino  alla  successiva  convocazione  dell'Assemblea
nazionale. 
    4.   Il   Tesoriere   cura    l'organizzazione    amministrativa,
patrimoniale e contabile del partito. 
    5.  Il  Tesoriere  e'  preposto  allo  svolgimento  di  tutte  le
attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge
tale funzione  nel  rispetto  del  principio  di  economicita'  della
gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 
    6. Il tesoriere ha la rappresentanza  legale  del  partito  ed  i
poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.  A
tal  fine  compie  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e   straordinaria
amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni,  avalli
e/o altre garanzie nell'interesse del partito. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. L'Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di
5 membri  effettivi  indicandone  il  Presidente.  Nomina  anche  due
sindaci  supplenti.  I  sindaci  effettivi,  come  quelli  supplenti,
debbono essere scelti fra  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita'  e  professionalita'  richiesti  per  i  sindaci   delle
societa' per azioni bancarie. 
    2. Per  quanto  concerne  i  doveri  ed  i  poteri  del  Collegio
sindacale,  trovano  applicazione  in  quanto  compatibili  le  norme
dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile. 
    3. I sindaci restano in carica  quattro  anni  e  possono  essere
rinominati solo per un altro mandato. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                            Finanziamento 
 
    1.  Gli  iscritti  al  Partito  Democratico  hanno  l'obbligo  di
sostenere finanziariamente le attivita' politiche del Partito con una
«quota di iscrizione». 
    2. Il finanziamento  del  partito  e'  costituito  dalle  risorse
previste dalle disposizioni di legge, dalle  «quote  di  iscrizione»,
dalle erogazioni liberali degli eletti e  dalle  erogazioni  liberali
provenienti dalle campagne di autofinanziamento. 
 
                              Art. 34. 
 
 
   Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale 
 
    1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le  articolazioni
territoriali  previste  dallo  Statuto  nazionale  e  dagli   Statuti
regionali e delle  province  autonome  hanno  una  propria  autonomia
patrimoniale. 
    Ciascuna struttura organizzativa  risponde  esclusivamente  degli
atti e dei rapporti giuridici da  essa  posti  in  essere  e  non  e'
responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. 
    2. Sono destinati alle articolazioni  territoriali  i  contributi
degli eletti nelle Amministrazioni locali,  i  proventi  delle  feste
democratiche, del tesseramento, cosi'  come  ogni  altra  risorsa  di
autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra
i livelli regionali, provinciali e/o  territoriali  e  i  circoli  e'
stabilita dai Regolamenti finanziari  regionali  in  coerenza  con  i
principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale. 
    3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il
finanziamento delle  campagne  elettorali,  le  risorse  relative  al
finanziamento   delle   elezioni   regionali   e    locali    vengono
immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge  non
lo preveda, agli organismi dirigenti del  Partito  Democratico  delle
regioni e delle province autonome interessate. 
    4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse  trasferite  alle
Unioni regionali a titolo di rimborsi elettorali e' ripartita tra  le
Unioni provinciali e/o territoriali sotto forma di trasferimenti  e/o
servizi  secondo  i  criteri  definiti  dai  Regolamenti   finanziari
regionali o, in assenza degli stessi, in  proporzione  al  numero  di
elettori di ogni provincia. 
    5. In ragione della  specificita'  della  Circoscrizione  Estero,
stante  l'inapplicabilita'  del  precedente  comma  2,   il   Partito
Democratico eroga annualmente le risorse  necessarie  alle  attivita'
politiche, in rapporto al finanziamento  percepito  in  occasione  di
elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero. 
 
                              Art. 35. 
 
 
                              Bilancio 
 
    1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del  bilancio
consuntivo di esercizio del partito in  conformita'  della  normativa
speciale  in  materia  di  partiti  politici,  composto  dallo  stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato
da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio
consolidato  sono  approvati  dalla  Direzione  nazionale,   con   la
maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno. 
    2. Entro il 30 novembre di ogni anno il  Tesoriere  sottopone  al
Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per  l'anno  successivo.
Tale  bilancio  preventivo  e'  sottoposto   all'approvazione   della
Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre. 
    3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul  sito
del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da
parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul  bilancio
annuale emesso dalla societa' di revisione di cui al successivo  art.
38 e al verbale  di  approvazione  della  Direzione  nazionale,  come
previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita  sezione
del sito internet del Partito Democratico, siano riportati i dettagli
delle voci costituenti il bilancio, nonche' ogni informazione utile a
garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui  il  Partito  si
ispira. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                       Regolamento finanziario 
 
    1.  Il  Regolamento  finanziario  e'  approvato  dalla  Direzione
nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  suoi
componenti. 
    2. Il Regolamento finanziario disciplina le attivita'  economiche
e patrimoniali del partito, definisce i  rapporti  con  le  strutture
regionali e delle province  autonome,  la  quota  di  iscrizione,  la
ripartizione dei rimborsi regionali e delle province  autonome  e  il
sostegno  finanziario  degli  eletti  alle  attivita'  politiche  del
Partito Democratico. 
 
                              Art. 37. 
 
 
                        Comitato di tesoreria 
 
    1. Il Comitato di  Tesoreria  e'  formato  da  7  componenti.  Il
Tesoriere ne e' membro di  diritto  e  lo  presiede.  Gli  altri  sei
componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella  prima  seduta
successiva  al  rinnovo  dei  suoi  componenti  elettivi   da   parte
dell'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, nel  rispetto
della rappresentanza  territoriale  e  di  genere,  tra  persone  che
presentino i medesimi requisiti di cui all'art. 32, comma 1. 
    2.  Il  Comitato  di  Tesoreria  coadiuva  il   tesoriere   nello
svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto  alla
gestione contabile, alle fonti di finanziamento  e  alla  allocazione
delle risorse finanziarie. Il Comitato  di  tesoreria,  segnatamente,
approva il  bilancio  consuntivo  e  quello  preventivo  redatti  dal
Tesoriere, e  autorizza  quest'ultimo  a  sottoporli  alla  Direzione
Nazionale per l'approvazione. 
    3. I componenti  del  Comitato  di  tesoreria  durano  in  carica
quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                         Controllo contabile 
 
    1. Una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale di  cui
all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  (Testo  Unico  della
Finanza) verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta  della
contabilita' sociale; la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione
nelle scritture contabili; che il bilancio di  esercizio  corrisponda
alle  risultanze  delle  scritture  contabili  e  degli  accertamenti
eseguiti e che sia  conforme  alle  norme  che  li  disciplinano.  La
societa' di  revisione,  in  particolare,  esprime  un  giudizio  sul
bilancio di esercizio secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  in
materia. La societa' di revisione  viene  nominata  dalla  Segreteria
nazionale. 
 
                              Capo VIII 
 
 
                   Procedure e organi di garanzia 
 
 
                              Art. 39. 
 
 
                       Commissioni di garanzia 
 
    1. Le funzioni di garanzia relative  alla  corretta  applicazione
dello Statuto e del Codice  etico  nonche'  ai  rapporti  interni  al
Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di
cui all'art. 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione  nazionale  di
garanzia, dalle Commissioni di  garanzia  delle  Unioni  regionali  e
delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. 
    2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni  provinciali
di Trento e Bolzano di cui all'art. 11 del presente  Statuto  possono
prevedere la costituzione di  ulteriori  Commissioni  di  garanzia  a
livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso
le decisioni di tali Commissioni e' sempre ammesso  il  ricorso  alla
Commissione  regionale  o  delle  province   autonome   ovvero   alla
Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze. 
    3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi  livelli
sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del  Partito  Democratico
di riconosciuta competenza ed indipendenza. 
    4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di  garanzia
e' incompatibile con l'appartenenza  a  qualunque  altro  organo  del
Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio  mandato,  ai
componenti le Commissioni di garanzia e' fatto divieto di  presentare
la propria  candidatura  per  qualunque  carica  interna  al  Partito
Democratico nonche' di sottoscrivere la candidatura di  terzi  per  i
medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di  cui
al  presente  comma,  il  componente  della  Commissione  si  intende
decaduto, la candidatura presentata non  puo'  essere  ammessa  e  la
sottoscrizione  effettuata  non   viene   computata   ai   fini   del
raggiungimento del numero di firme richiesto. 
    5. I componenti delle Commissioni di  garanzia  nazionale,  delle
Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano  sono
eletti dall'Assemblea del  rispettivo  livello  territoriale  con  il
metodo del voto limitato. Durano in carica quattro  anni  ed  i  loro
componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale e'
composta da nove membri. 
    6. Ciascuna Commissione di garanzia  elegge  al  suo  interno  un
Presidente, che puo' essere eletto una sola volta. 
    7.  Il  Regolamento  nazionale  delle  Commissioni  di  Garanzia,
approvato dalla  Direzione  nazionale,  disciplina  le  modalita'  di
convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai  diversi
livelli, di assunzione delle decisioni nonche' di  pubblicita'  delle
stesse. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                      Norme per la trasparenza 
                e per l'applicazione del Codice etico 
 
    1.  Le  Commissioni   di   garanzia   vigilano   sulla   corretta
applicazione, nonche' sul rispetto da  parte  degli  elettori,  degli
iscritti  e  degli  organi  del  Partito  Democratico,  del  presente
Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso,  nonche'
del  Codice  etico,  fornendo  pareri  e   chiarimenti   sulle   loro
disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni  interpretative  che
possano sorgere. 
    2. Le Commissioni  di  Garanzia  ad  ogni  livello  redigono  una
relazione annuale sullo stato di attuazione  del  Codice  etico,  che
inviano  alla  Commissione  Nazionale  di  Garanzia.  La  Commissione
Nazionale  di  Garanzia,  ove  necessario,  presenta  alla  Direzione
Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico. 
    3. Tutti i candidati nelle liste del PD,  a  pena  di  esclusione
dall'Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una  settimana  dalla
sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione  di  Garanzia
territorialmente competente, il bilancio preventivo delle  entrate  e
delle spese elettorali. I candidati devono altresi' presentare, entro
due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio  consuntivo  relativo
alle entrate  e  alle  spese  elettorali  presso  le  Commissioni  di
Garanzia  territorialmente   competenti,   a   pena   di   esclusione
dall'Anagrafe degli iscritti e, per gli  eletti,  di  esclusione  dai
gruppi  del  PD.   Le   Commissioni   di   Garanzia   verificano   la
tracciabilita', il rispetto della trasparenza e dei limiti  di  spesa
stabiliti dalla legge, nonche' dal Regolamento elettorale del PD. 
    4.  La  Commissione  di  Garanzia   territorialmente   competente
verifica  che  tutti  i  candidati   nelle   liste   del   PD   prima
dell'accettazione della  candidatura,  a  pena  di  incandidabilita',
abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto
il medesimo, nonche' gli atti previsti dal  Regolamento  finanziario,
che garantiscono la contribuzione al PD. 
    5. Gli iscritti  al  PD,  eletti  o  componenti  degli  esecutivi
istituzionali,  non  in  regola  con  i   versamenti   previsti   dal
Regolamento finanziario,  decadono  dall'anagrafe  degli  iscritti  e
dagli organismi dirigenti del PD, secondo le procedure  previste  dal
Regolamento delle Commissioni di Garanzia. L'elenco di tali  iscritti
e' reso pubblico nell'apposita sezione trasparenza del sito  internet
del PD, dedicata al bilancio di cui all'art. 35 del presente Statuto. 
    6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente  competenti
sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste  del
PD. Ciascun eletto, all'atto della sua elezione, deposita  presso  la
Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio  stato
patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione. 
    7. Ciascun elettore  o  iscritto  puo'  presentare  ricorso  alla
Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del
presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. 
    8. Abrogato. 
    9.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  precedente   comma,   la
Commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza  per
tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto  funzionamento
degli organi nazionali. 
    10. Nel caso in cui una questione  sottoposta  all'esame  di  una
Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di  Trento
e  Bolzano  attenga  a  questioni  aventi  rilievo  nazionale  ovvero
all'interpretazione  di  disposizioni  per  le  quali  e'  necessario
garantire un'applicazione uniforme a livello  nazionale,  i  medesimi
organismi di garanzia o le  parti  interessate  possono  decidere  di
sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si  pronuncia
in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia  ai  diversi
livelli. 
 
                            Art. 40-bis. 
 
 
                         Ricorsi e garanzie 
 
    1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del
proprio  buon  nome.  Nessun  iscritto/a  al  partito   puo'   essere
sottoposto  a  procedimento  disciplinare   per   posizioni   assunte
nell'esercizio dei diritti  sanciti  dallo  Statuto,  fermo  restando
l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari  e  del  rispetto  dei
diritti degli altri iscritti. 
    2. Ciascun elettore  o  iscritto  puo'  presentare  ricorso  alla
Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del
presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti approvati  dalla
Direzione nazionale. 
    3. L'iscritto/a o  l'elettore/elettrice  contro  il  quale  viene
chiesta  l'apertura  di  un  procedimento  disciplinare  deve  essere
informato, entro il termine di una settimana, della presentazione  di
tale  richiesta  nonche'  dei  fatti  che  gli  vengono   addebitati.
L'iscritto/a o elettore/elettrice ha il diritto,  in  ogni  fase  del
procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio
comportamento.  Qualora  a  suo  carico  sia  adottata   una   misura
disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi  di  Garanzia
di livello superiore, sino alla Commissione  nazionale  di  Garanzia,
che si pronuncia in via definitiva. Non sono  in  ogni  caso  ammessi
piu' di due gradi di giudizio. 
    4. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite
a  livello  provinciale  e'  ammesso  il  ricorso  alle   Commissioni
regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi  in  cui
e' previsto il ricorso alla Commissione nazionale. 
    5. Avverso le  decisioni  delle  Commissioni  di  Garanzia  delle
Unioni provinciali di Trento e  Bolzano  e  della  Valle  D'Aosta  e'
ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia. 
    6. Le Commissioni di Garanzia  delle  Unioni  regionali  e  delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza  i
ricorsi riguardanti violazioni allo Statuto e al codice  etico  degli
eletti e dei suoi rappresentanti nelle Assemblee e nelle  Istituzioni
regionali, in seconda istanza dei componenti delle Assemblee e  nelle
Istituzioni provinciali e comunali. 
    7. Le Commissioni di Garanzia  delle  Unioni  regionali  e  delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno altresi' competenza  per
quanto attiene  a  tutte  le  questioni  inerenti  l'elezione  ed  il
corretto  funzionamento   degli   organi   dei   rispettivi   livelli
territoriali  e  locali,  fatto  salvo,  per  questi  ultimi,  quanto
eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali  o  delle
Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'art. 39, comma  2
dello Statuto. Esse sono altresi' competenti, in prima  istanza,  per
quanto  attiene  all'elezione,   nel   rispettivo   territorio,   dei
componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la  possibilita'  di
ricorrere alla Commissione nazionale di Garanzia. 
    8. La Commissione nazionale di Garanzia e' competente: 
      a)  In  unica  istanza  per  tutte  le   questioni   attinenti:
l'elezione  e  il  corretto  funzionamento  degli  organi  nazionali,
l'ammissione delle candidature a Segretario nazionale e  la  relativa
elezione, gli eletti a livello nazionale ed europeo. 
      b) In seconda istanza per gli eletti a livello  regionale;  per
l'esame e la deliberazione dei ricorsi riguardanti azioni e  principi
in violazione dello Statuto e del codice etico delle ripartizioni del
partito all'estero e dell'organizzazione  giovanile;  per  tutti  gli
altri ricorsi decisi in primo grado dalle  Commissioni  regionali  di
Garanzia. 
    9. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui  ricorsi
dopo una fase istruttoria non superiore a trenta  giorni,  garantendo
comunque  l'esito  definitivo  dei  ricorsi  entro  sessanta   giorni
dall'inizio della procedura. Qualora le Commissioni di  Garanzia  non
si pronuncino entro detto termine  gli  atti  vengono  avocati  dalla
Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera  entro  il
termine dei trenta giorni successivi  al  ricevimento  degli  atti  e
provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l'omissione
di quella Commissione che non ha deliberato. 
    10. Nel caso di impossibilita' di funzionamento delle Commissioni
per  qualunque  causa,  le  relative  funzioni  sono  demandate  alla
Commissione del livello territoriale  immediatamente  superiore,  che
esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione.  La
relativa Assemblea, entro novanta giorni procede  all'elezione  della
nuova Commissione e qualora questa non  proceda  alla  ricostituzione
della Commissione, la relativa Direzione, nell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi, procede alla elezione  della  nuova  Commissione,  salvo
ratifica della relativa Assemblea. 
    11. Le Commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti
loro affidati dallo Statuto e dal regolamento, ovvero di grave  danno
al Partito o uso improprio  di  dati  personali,  sono  passibili  di
scioglimento in analogia a quanto previsto dallo Statuto all'art. 17,
comma 1. La proposta di scioglimento  puo'  essere  presentata  anche
dalla stessa Commissione nazionale di Garanzia. 
 
                            Art. 40-ter. 
 
 
                     Modalita' di presentazione 
                       e decisione dei ricorsi 
 
    1.  I  ricorsi  sono  redatti  in  forma  scritta,  a   pena   di
inammissibilita',  in  modo  quanto  piu'  possibile  circostanziato,
indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono  violate.  Ad
essi e' allegata la documentazione eventualmente  ritenuta  utile  al
fine di  comprovarne  i  contenuti.  La  documentazione  deve  essere
sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo  rappresentante  legale
sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un  documento
di riconoscimento del sottoscrittore. 
    2. A pena di inammissibilita' i ricorsi devono  pervenire,  anche
via fax o email, presso il  luogo  o  all'indirizzo  ufficiale  della
competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre  trenta  giorni
dalla data in cui hanno  origine  gli  atti  o  i  fatti  oggetto  di
ricorso,  salvo  diversi  e  piu'  ridotti   termini   previsti   dai
regolamenti per l'elezione delle assemblee rappresentative interne  e
lo svolgimento di elezioni primarie. Qualora il ricorso riguardi atti
o violazioni attribuibili a precise persone  fisiche,  il  ricorrente
deve,  contestualmente  all'invio  alla  Commissione   di   Garanzia,
inviarne copia alla controparte. 
    3. Le Commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data  di
ricezione del ricorso, effettuano opportune  verifiche,  istruttorie,
audizioni. Esse devono in ogni caso  garantire  l'esito  del  ricorso
entro  il  tempo  massimo  di  sessanta  giorni   dall'inizio   della
procedura.  Qualora  nel  corso  delle   relative   istruttorie   una
Commissione ritenga che il caso in esame  assuma  rilievo  nazionale,
puo'  rinviare   alla   Commissione   nazionale   di   Garanzia   che
inappellabilmente  decide  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
ricezione del ricorso. 
    4. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di
Trento o Bolzano, o una maggioranza  dei  componenti  della  relativa
Assemblea, ritengano che una decisione  nazionale  violi  l'autonomia
statutaria, puo' presentare ricorso  alla  Commissione  nazionale  di
Garanzia che, in caso di necessita', puo' sospendere  preventivamente
l'efficacia della decisione in oggetto. 
    5.  Un  ricorso  avente  il  medesimo  oggetto  non  puo'  essere
ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in  secondo  grado
della Commissione di Garanzia competente. 
    6. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente
articolo, si rimanda al Regolamento nazionale  delle  Commissioni  di
Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale. 
 
                           Art. 40-quater. 
 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1. Le Commissioni di  Garanzia  irrogano  le  sanzioni  derivanti
dalle violazioni allo Statuto nonche' del  Codice  etico,  in  misura
proporzionale al danno recato al partito. 
    2. Le sanzioni disciplinari sono: 
      a) Il richiamo scritto; 
      b)  La  sospensione  o  la  revoca   degli   incarichi   svolti
all'interno del partito; 
      c) La sospensione dal partito per un periodo da un mese  a  due
anni; 
      d) La cancellazione dall'anagrafe degli  iscritti  e  dall'Albo
degli elettori. 
    3. Le  modalita'  in  cui  le  sanzioni  vengono  comminate  sono
disciplinate dal Regolamento nazionale delle Commissioni di  Garanzia
approvato dalla Direzione nazionale con la maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti. 
 
                              Art. 41. 
 
 
                Tenuta degli albi e loro pubblicita' 
 
    1. Un apposito Regolamento approvato  dalla  Direzione  nazionale
con  il  voto  favorevole  della  maggioranza   assoluta   dei   suoi
componenti, nel rispetto  delle  normative  vigenti  a  tutela  della
riservatezza dei dati personali, disciplina: 
      a) la composizione, la tenuta  e  le  forme  della  pubblicita'
dell'Albo degli elettori cosi' come dell'Anagrafe degli iscritti; 
      b) le modalita' di accesso ai dati  contenuti  nell'Albo  degli
elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da  parte  dei  dirigenti  di
ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei
candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive; 
      c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello
territoriale  inerenti  la  vigilanza  sull'uso  dei  dati  contenuti
nell'Anagrafe degli iscritti  e  nell'Albo  degli  elettori,  nonche'
quelle inerenti il controllo sulla loro  composizione  finalizzate  a
prevenire e  contrastare  ingerenze  nell'attivita'  associativa  del
partito,  a  garantirne  l'autonomia   politica   e   assicurare   la
trasparenza delle sue attivita'. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                       Revisioni dello Statuto 
                          e dei Regolamenti 
 
    1. Le modifiche  del  presente  Statuto,  comprese  quelle  della
denominazione e del simbolo, sono approvate dall'Assemblea  nazionale
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 
    2. Sono sottoposte all'esame ed al voto  le  proposte  che  siano
state  sottoscritte  da  almeno  cinquanta   componenti   l'Assemblea
nazionale. 
    3. Le modifiche allo  Statuto  e  ai  Regolamenti  di  competenza
dell'Assemblea  nazionale  possono  essere  sottoposte  a  referendum
interno ai sensi dell'art. 27 qualora non  siano  state  approvate  a
maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. 
 
                              Art. 43. 
 
 
             Costituzione dell'organizzazione giovanile 
 
    1.  L'organizzazione  giovanile  si  costituisce  attraverso   il
coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del
Partito Democratico collaborano con i  promotori  dell'organizzazione
giovanile per l'organizzazione del momento costituente attraverso  la
realizzazione  di  un  Regolamento  che  determina  le  modalita'  di
partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo. 
    2.  L'Assemblea  costituente   nazionale   della   organizzazione
giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa. 
 
                              Art. 44. 
 
 
                      Attuazione dello Statuto 
 
    1. I principi  fondamentali  e  le  norme  del  presente  Statuto
prevalgono, in caso di contrasto o di difformita',  su  quelle  degli
Statuti e dei regolamenti regionali. 
 
                               Capo IX 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
 
                              Art. 45. 
 
 
                             Regolamenti 
 
    1. Entro sei mesi dalla  modifica  dello  Statuto,  la  Direzione
nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati. 
 
                              Art. 46. 
 
 
                 Congressi provinciali e di circolo 
 
    1.  I  Congressi  provinciali  e  di  circolo,  che  si  svolgono
successivamente all'Assemblea nazionale del  21  e  22  maggio  2010,
devono tenersi entro e  non  oltre  il  31  ottobre  2010.  Per  tali
Congressi,  ai  fini  dell'applicazione  delle  modifiche  statutarie
introdotte, si adottano le seguenti norme transitorie. 
    2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati
al Direttivo di circolo si presentano  il  giorno  dell'apertura  del
Congresso  di  circolo,  secondo  le  Norme  attuative  del  presente
articolo, approvate dalle Direzioni regionali,  sentiti  i  segretari
provinciali, con i voti favorevoli  della  maggioranza  assoluta  dei
componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti  dei
Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti. 
    Il Segretario di circolo e' eletto dall'Assemblea degli  iscritti
in collegamento a una o piu'  liste  di  candidati  al  Direttivo  di
circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato  Segretario,
che autorizza il collegamento, e non possono contenere un  numero  di
candidati al Direttivo superiore al  numero  previsto  di  componenti
dell'organismo.   Le    liste    devono    essere    formate,    pena
l'inammissibilita',  nel  rispetto  dell'alternanza  di   genere.   I
candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine  di  posizione
nella lista. 
    Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando  soltanto
una delle liste collegate alla  sua  candidatura.  I  componenti  del
Direttivo sono ripartiti tra le liste  con  il  metodo  proporzionale
d'Hondt. 
    E' eletto Segretario  di  circolo  il  candidato  collegato  alla
maggioranza assoluta dei componenti  del  Direttivo.  Qualora  nessun
candidato Segretario abbia conseguito  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti del  Direttivo,  il  Direttivo  elegge  il  Segretario  di
circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due
candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo. 
    3. Le Norme attuative, di cui al comma  precedente,  stabiliscono
le modalita' e i tempi  per  la  presentazione  della  candidature  a
Segretario provinciale  e  delle  liste  di  candidati  all'Assemblea
provinciale. 
    Le  Norme  attuative  debbono  in  ogni  caso  prevedere  che  le
candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un  numero
di iscritti compreso tra l'1% e il 3% e siano depositate entro e  non
oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l'inizio  dei
Congressi di circolo. 
    Le Norme  attuative  debbono  altresi'  prevedere  il  numero  di
sottoscrittori minimo su base provinciale affinche' una  lista  possa
essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga
al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione  nei
singoli circoli. 
    Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati
all'Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il  50%  in
base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base  ai  voti
riportati  dal  PD  nelle  ultime  elezioni   politiche   nell'ambito
territoriale di competenza del circolo. 
    Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto  del  pluralismo,
le rispettive Commissioni  che  presiedono  all'organizzazione  e  al
regolare svolgimento dei Congressi. 
    Il Segretario provinciale e' eletto in collegamento a una o  piu'
liste  di  candidati  all'Assemblea   provinciale.   Le   liste   per
l'Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di  circolo.
Le liste devono essere  collegate  a  un  candidato  Segretario,  che
autorizza il collegamento, e  non  possono  contenere  un  numero  di
candidati all'Assemblea provinciale superiore a  quello  spettante  a
quel   circolo.   Le    liste    devono    essere    formate,    pena
l'inammissibilita',  nel  rispetto  dell'alternanza  di   genere.   I
candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti  secondo  l'ordine
di posizione nella lista. 
    Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto
una  delle  liste  collegate  alla  sua   candidatura.   I   delegati
all'Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono  ripartiti
tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a  raggiungere
il numero degli eligendi previsto in quel circolo. 
    Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio  proporzionale,
al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il  cinque  per
cento dei voti validi su base provinciale, deve  garantire  la  piena
proporzionalita' dei delegati eletti da ciascuna di queste liste  con
il rispettivo numero di  voti  validi  riportati.  Tale  riequilibrio
avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto
positivo piu' alto tra la percentuale di delegati eletti nei  circoli
e la percentuale di voti validi riportati. A  tale  lista  non  viene
attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il  numero  di  delegati
delle  altre  liste  viene  proporzionato  a  quello   della   prima,
individuando i delegati da  recuperare  per  ciascuna  lista  con  il
metodo dei resti piu' alti percentuali nei singoli circoli. Il numero
complessivo di delegati all'Assemblea provinciale puo' essere percio'
determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a
ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per  cento  dei  voti
validi un numero  di  delegati  direttamente  proporzionale  ai  voti
ottenuti. 
    E' eletto Segretario  provinciale  il  candidato  collegato  alla
maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea  provinciale.  Qualora
nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza  assoluta
dei  delegati,   l'Assemblea   provinciale   elegge   il   Segretario
provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i
due candidati collegati al maggior numero di delegati. 
 
                              Art. 47. 
 
 
                  Norma di sospensione transitoria 
                      dell'articolo 18, comma 8 
 
    Per le primarie di coalizione per la scelta  del  candidato  alla
Presidenza del Consiglio in vista delle elezioni  politiche  previste
nella primavera del 2013, in deroga al comma 8 art. 18 dello  Statuto
del PD,  fermo  restando  la  candidatura  del  Segretario  nazionale
prevista dall'art. 3 comma 1 dello Statuto,  possono  essere  ammesse
anche altre candidature di iscritti al PD. 
    Con   successiva   delibera   ordinaria   l'Assemblea   nazionale
stabilisce  le  modalita'  di  presentazione  delle  candidature   di
iscritti  al  PD  che   saranno   successivamente   presentate   alla
coalizione. 
    (Omissis). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
                        CARTA DI CITTADINANZA 
                    DELL'ORGANIZZAZIONE GIOVANILE 
 
    1. I Giovani Democratici ed il Partito Democratico sono uniti  da
comuni valori fondanti  e  da  un  comune  progetto  riformista,  per
rinnovare la politica attraverso la  partecipazione  democratica  dei
cittadini. Riconoscendo  la  reciproca  autonomia,  sottoscrivono  la
presente carta di cittadinanza al fine di favorire e  disciplinare  i
rapporti di collaborazione e  di  partecipazione  dell'organizzazione
giovanile alla vita del Partito stesso. 
    2. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza  e
l'originalita' del contributo dei giovani , promuove  attivamente  la
formazione   politica   delle   nuove   generazioni,   favorisce   la
partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le
generazioni nella vita istituzionale del Paese. 
    3.  Il  Partito  Democratico   riconosce   al   proprio   interno
un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri
organismi dirigenti. Essa  e'  il  soggetto  politico  nel  quale  si
organizzano  i  giovani  del  Partito   Democratico.   Ad   essa   e'
riconosciuta autonomia organizzativa, di  proposta  e  di  iniziativa
politica ed  e'  presente  ad  ogni  livello  di  organizzazione  del
partito. 
    4. I giovani democratici sviluppano la loro  iniziativa  politica
attraverso  la  propria  organizzazione  e  in   collaborazione   con
l'organizzazione del Partito. Ogni livello territoriale  del  Partito
si impegna a favorire ed agevolare l'organizzazione  giovanile  nello
sviluppo di tutte le sue attivita', garantendo le risorse necessarie,
gli spazi fisici e gli strumenti adeguati a  portare  avanti  la  sua
attivita' politica. 
    Annualmente la tesoreria stabilisce il capitolo di spesa  per  le
suddette attivita' dei Giovani Democratici. 
    L'organizzazione   giovanile   puo'   inoltre,   portare   avanti
promuovere  forme  di  autofinanziamento  e  dotarsi  di  un  proprio
autonomo bilancio.  Possono  aderire  alla  organizzazione  giovanile
tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di eta'. 
    5. L'organizzazione giovanile rappresenta un valore aggiunto  per
tutto il Partito Democratico in  termini  di  rinnovamento  politico,
organizzativo  e  generazionale;  contribuisce  al  radicamento   sul
territorio del Partito Democratico attraverso l'iniziativa  politica,
la valorizzazione delle strutture del Partito e la loro e  l'apertura
ai bisogni delle giovani generazioni. 
    6. I giovani democratici scelgono di radicarsi nei territori, la'
dove i giovani vivono, studiano,  lavorano.  A  tal  fine  promuovono
campagne   di   iscrizione   all'organizzazione    giovanile.    Ogni
iscritta/iscritto  acquisisce,  nei   confronti   dell'organizzazione
giovanile, i diritti e i doveri previsti nello  statuto  dei  Giovani
Democratici. L'iscrizione ai Giovani Democratici e' al  tempo  stesso
iscrizione al Partito Democratico, salvo diversa esplicita richiesta. 
    7.  Gli  organismi  dirigenti  territoriali   dell'organizzazione
giovanile  hanno  accesso  all'ufficio  adesioni  corrispondete   del
Partito, per agevolare  il  coordinamento  degli  iscritti.  All'atto
della propria iscrizione, l'organizzazione giovanile comunica, a ogni
iscritto ai Giovani Democratici in  quale  circolo  territoriale  del
Partito esercitera' i propri diritti di iscritto.  Tutti  i  mesi  il
responsabile   tesseramento   dei   giovani   democratici    comunica
all'ufficio corrispondente i dati degli  iscritti  all'organizzazione
giovanile,  che  aderiscono  al  partito  democratico,  al  fine   di
agevolare un corretto e  continuo  aggiornamento  degli  iscritti  al
partito stesso. 
    8. L'ufficio adesioni del Pd fornira' mensilmente al responsabile
tesseramento dei Giovani Democratici l'elenco degli iscritti under 30
che non hanno ancora aderito all'organizzazione giovanile. I  Giovani
Democratici possono cosi' contattare  e  inserire  nell'elenco  degli
iscritti dei Gd tutti coloro che danno il consenso. 
    9. L'organizzazione giovanile puo' sperimentare a tutti i livelli
forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli
d'intesa con gruppi, movimenti  e  associazioni  tramite  un  proprio
regolamento. I Giovani  Democratici  possono  stabilire  rapporti  di
collaborazione  con  fondazioni,  associazioni  ed  altri   istituti,
nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale  e  senza
fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia. 
    10. I Giovani Democratici sono l'unica  organizzazione  giovanile
del Partito Democratico e sono l'unico luogo  di  elaborazione  e  di
discussione  su  tema   delle   politiche   giovanili   del   Partito
Democratico. Essa ha  il  diritto  ed  il  dovere  di  concorrere  ai
processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. 
 
                  STATUTO DEL PARTITO SCELTA CIVICA 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                            Costituzione 
 
    1.1.  E'  costituito  in  ambito  nazionale,   sotto   forma   di
associazione, il movimento politico denominato  «Scelta  Civica»,  di
seguito indicato come «SC» o «Associazione». 
    1.2. SC e' un'Associazione nazionale costituita  ai  sensi  degli
artt. 18 e 49 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti
del Codice civile. Opera senza fini di lucro, conformemente a  quanto
previsto dalle disposizioni  vigenti,  pertanto,  non  e'  consentito
distribuire, anche in modo indiretto, proventi,  utili  o  avanzi  di
gestione,  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante   la   vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la  distribuzione  non
siano imposte dalla legge. 
    1.3 L'Associazione ha la propria sede nazionale in Roma,  in  via
Poli  29;  opera  prevalentemente  sul  territorio  nazionale;   puo'
estendere la propria operativita' anche in ambito  internazionale  ed
ha una durata indeterminata. Il trasferimento della sede  legale  non
comporta modifica statutaria, se  avviene  all'interno  dello  stesso
Comune. 
    1.4.  Il  simbolo  di  SC  allegato  al   presente   Statuto   e'
rappresentato da un cerchio con fondo bianco e bordo blu. Nella parte
superiore del cerchio c'e' un nastro tricolore che parte dal basso  a
sinistra e si protende in altro  verso  destra,  con  un  effetto  di
prospettiva in avvicinamento. A sinistra del segno  grafico,  su  due
righe, c'e' la scritta  Scelta  Civica,  in  grigio,  in  stampatello
maiuscolo. La rappresentazione grafica e' la seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei
principi del seguente Statuto e in ogni caso secondo le  modalita'  e
per finalita' approvate dal Comitato di presidenza.  Il  Comitato  di
presidenza di SC  puo'  autorizzare  l'utilizzo  del  simbolo,  nella
composizione sopra descritta  o  con  delle  varianti,  come  simbolo
elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in  forma
associativa e  non,  alla  quale  partecipi  anche  SC  o  da  questa
promossi. Inoltre SC ne concede l'uso alle Associazioni  regolarmente
costituite in ambito  territoriale  secondo  le  norme  del  presente
Statuto e dei relativi Regolamenti. 
    La modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento  del  simbolo
e/o della denominazione dell'Associazione possono  essere  deliberati
solo  dall'Assemblea  nazionale,  previa  proposta  dalla   Direzione
nazionale, con la presenza, sia in prima che in seconda  convocazione
di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto  e
con la maggioranza assoluta dei voti. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Scopi e finalita' 
 
    2.1. SC  e'  un  movimento  politico,  fondato  sui  principi  di
democraticita' e  partecipazione  in  ossequio  ai  principi  e  allo
spirito  della  Costituzione  Italiana,  che   ha   come   scopo   il
rinnovamento e il rilancio del sistema politico, sociale ed economico
dell'Italia, attraverso il  perseguimento  dei  seguenti  principi  e
obiettivi: 
      a) la promozione di una sempre maggiore integrazione ed  unita'
europea,  per  un'Unione  Europea  sempre  piu'  comunitaria  e  meno
intergovernativa, piu' unita e piu' democratica; 
      b) il rinnovamento della  classe  politica,  la  moralizzazione
della politica e della pubblica amministrazione e  la  riduzione  dei
costi della politica e dei suoi apparati; 
      c) il principio di parita' di trattamento e di opportunita'  di
ogni uomo e di ogni donna, senza distinzione di sesso, di  razza,  di
lingua, di religione, di condizioni personali e sociali; 
      d) la tutela della liberta' di iniziativa economica privata, la
promozione  della  dignita'  del  lavoro  in  ogni  sua  forma  e  la
ridefinizione della presenza dello Stato dell'economia; 
      e) la modernizzazione del sistema fiscale, secondo  criteri  di
efficienza ed equita',  al  quale  tutti  contribuiscano  secondo  le
proprie possibilita' in attuazione dei principi della Costituzione; 
      f) la  promozione  del  talento  individuale,  con  particolare
riferimento  al  potenziale  di  chi  e'  attualmente  escluso  dalle
opportunita' di crescita e sviluppo, a partire dai  giovani  e  dalle
donne; 
      g) la tutela della famiglia, come protagonista  fondante  della
societa' e nucleo fondamentale per la coesione sociale  e  la  tutela
dei piu' deboli; 
      h) la ridefinizione degli strumenti pubblici di tutela  sociale
e la valorizzazione del principio di sussidiarieta'; 
      i) la promozione della  ricerca  scientifica,  della  scuola  e
delle universita', che  costituiscono  strumenti  essenziali  per  il
rilancio dell'Italia; 
      j) la formazione della persona all'impegno sociale e  politico,
finalizzato alla partecipazione attiva nella vita delle istituzioni; 
      k) la tutela, la valorizzazione e la promozione del  patrimonio
storico, artistico, linguistico, culturale e  ambientale  del  nostro
Paese; 
      l) la promozione di una cultura di  legalita'  e  di  sicurezza
quale presupposto dello sviluppo del Paese; 
      m) la promozione dell'uguaglianza di genere. 
    2.2. L'attivita' e  l'organizzazione  di  SC  sono  regolati  dal
presente Statuto, e  dai  relativi  Regolamenti  di  esecuzione,  ove
esistenti, approvati dagli organi competenti di SC, ad ogni  livello;
il presente Statuto garantisce: 
      a. la promozione della partecipazione dei cittadini  attraverso
la rete internet, organizzando la vita associativa e politica secondo
modalita' innovative e  trasparenti,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia con particolare riguardo  a  quanto  disposto  dal
D.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle
disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle
eventuali future modifiche della vigente disciplina. 
    Tutti gli atti degli organi di partito verranno adottati e  tutte
le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate  in  conformita'  e
nel rispetto della vita privata degli iscritti; 
      b.  una   uniforme   disciplina   del   rapporto   associativo,
finalizzato a garantire  l'effettivita'  del  rapporto  stesso  e  la
partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle
minoranze negli organi collegiali; 
      c. per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in
conformita' al presente Statuto, ai fini dell'approvazione o modifica
delle norme statutarie, nonche' per  la  nomina  dei  componenti  gli
organi  elettivi  dell'associazione  in  relazione  al  principio  di
rappresentativita' fondato sul mandato, nonche'  i  criteri  di  loro
ammissione ed esclusione; 
      d. la libera eleggibilita' degli Organi amministrativi; 
      e.  i  principi  e  le  idonee  forme  di   pubblicita'   delle
convocazioni   assembleari,   delle   relative   deliberazioni,   dei
rendiconti di esercizio. 
    2.3.  Nell'ambito  degli  scopi  statutari  e  per   la   miglior
realizzazione degli stessi, su delibera della Direzione nazionale, SC
puo' partecipare ad associazioni, enti, istituzioni,  organizzazioni,
federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro. 
    2.4. SC puo', peraltro, promuovere o partecipare ad attivita'  di
natura commerciale, purche' di  natura  residuale  e  strumentalmente
finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                              Associati 
 
    3.1. Possono aderire all'Associazione, anche  on-line,  tutte  le
persone che hanno compiuto il 16° anno di  eta',  che  non  risultano
iscritte a nessun altro movimento o partito politico nazionale che si
riconoscono in SC ed accettano  e  le  regole  dettate  dal  presente
Statuto e dai relativi  Regolamenti  di  esecuzione,  ove  esistenti.
L'Associazione garantisce pari opportunita' tra uomo  e  donna  e  la
tutela dei diritti inviolabili della persona. 
    3.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della  temporaneita'
della partecipazione alla vita associativa. 
    3.3. Non e' ammessa alcuna  differenza  di  trattamento  tra  gli
associati  riguardo  ai   diritti   e   ai   doveri   nei   confronti
dell'Associazione. 
    3.4. La quota o contributo associativo e' di  carattere  annuale,
non e' trasmissibile ne' rivalutabile. 
    3.5. Le tessere dell'Associazione  sono  emesse  dalla  Direzione
nazionale,  sulla  base  di   apposite   norme   approvate   in   via
regolamentare  e  distribuite  per   il   tramite   delle   Strutture
provinciali. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Diritti e doveri degli Associati 
 
    4.1. Gli associati hanno il diritto: 
      di   partecipare   a   tutte   le   attivita',   iniziative   e
manifestazioni promosse dall'Associazione; 
      di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli  stessi
se maggiorenni; 
      di esprimere il proprio voto per l'approvazione del  rendiconto
di esercizio e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e
di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni. 
    4.2. Gli associati sono tenuti: 
      all'osservanza  del  presente  Statuto,  dei   Regolamenti   di
esecuzione e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; 
      a sostenere gli scopi e le finalita' indicate nell'art.  2  che
precede nonche' a partecipare attivamente alla vita associativa; 
      al pagamento nei termini della quota o  contributo  associativo
annuale. 
    4.3. Nella specie,  trattandosi  di  organizzazione  complessa  a
carattere nazionale, la partecipazione reale e fisica degli associati
alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di  organizzazione
territoriale, viene attuata sulla base del  principio  di  democrazia
rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente  gli  associati
hanno diritto di eleggere i Delegati al  Congresso  dell'Associazione
provinciale  di   riferimento   e   conseguentemente   al   Congresso
dell'Associazione della  Regione  territorialmente  competente  e  al
Congresso dell'Associazione nazionale. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Ammissione degli Associati 
 
    5.1. La domanda di ammissione ad  associati  di  SC  deve  essere
presentata alla Struttura  territoriale  di  base  (circoscrizionale;
comunale; zonale; tematica;), se costituita, altrimenti  direttamente
a quella provinciale, secondo le modalita'  stabilite,  indicando  le
motivazioni  dell'adesione  e  le  disponibilita'  di  impegno.  Tali
Strutture  conseguentemente  adottano  la  tessera  nazionale   quale
tessera sociale. E' prevista anche la modalita' di adesione  on-line,
disciplinata con delibera della Direzione nazionale. 
    5.2. La domanda di ammissione deve  inoltre  contenere  l'impegno
dell'aspirante associato ad osservare le deliberazioni adottate dagli
Organi dell'Associazione e ad attenersi  al  presente  Statuto  e  ai
Regolamenti di esecuzione. 
    5.3. Per quanto riguarda l'esame  della  domanda  e  l'iscrizione
dell'associato   all'Associazione,   si   fara'   riferimento    alle
indicazioni  operative  stabilite  dalla  Direzione   Nazionale   per
ciascuna campagna di tesseramento. 
    5.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associati,
ferme restando le limitazioni alla capacita' previste dalla legge. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Perdita della qualifica di Associato 
 
    6.1. La qualifica di associato si perde  per  mancato  versamento
della quota  o  contributo  associativo  annuale,  per  provvedimento
disciplinare   di   espulsione,   per   recesso,   per   scioglimento
dell'associazione, nonche' per causa di morte. 
    6.2.  La  perdita   della   qualifica   di   associato   comporta
l'automatica decadenza  da  qualsiasi  carica  ricoperta  all'interno
dell'Associazione. 
    6.3. Ferme restando le previsioni dello Statuto di SC, la  misura
disciplinare dell'espulsione nei  confronti  di  un  associato  viene
deliberata dalla Direzione nazionale, secondo le procedure di cui  al
successivo art. 29, nei confronti dell'associato che: 
      8.1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,  dei
Regolamenti,  e  alle  deliberazioni  legittimamente  adottate  dagli
Organi dell'Associazione; 
      8.2.    svolga    attivita'    contrarie     agli     interessi
dell'Associazione; 
      8.3.  in  qualunque   modo   arrechi   danni,   anche   morali,
all'Associazione. 
    6.4.  L'associato  puo'   recedere   dall'associazione   mediante
comunicazione scritta da inviare alla Struttura dove e' iscritto. 
    6.5. In caso  di  recesso  o  di  provvedimento  disciplinare  di
espulsione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti  sino  al
momento  dell'efficacia  del  recesso  o   dell'espulsione,   nonche'
definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei
terzi, i rapporti giuridici  instaurati  in  qualita'  di  associato.
Fermi restando gli obblighi di cui  al  presente  Statuto,  non  sono
previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso
di recesso. 
    6.6. In tutti i casi di  scioglimento  del  rapporto  associativo
limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi ed aventi  causa
non hanno diritto al rimborso della quota  annualmente  versata,  ne'
hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Associazioni federate 
 
    7.1. SC puo' stipulare patti  federativi  con  soggetti  politici
regionali,  in  particolare  quando   questi   operano   in   realta'
autonomiste. Tali soggetti,  dotati  di  autonomia  politica  locale,
organizzativa e finanziaria, condividono gli obiettivi e il programma
politico  nazionale  di  SC.  Possono   altresi'   federarsi   a   SC
associazioni di natura culturale e sociale. 
    7.2. Gli  accordi  alla  base  dei  patti  federativi,  anche  di
carattere  elettorale,  sono   approvati   e   sottoscritti,   previa
deliberazione della Direzione Nazionale, dal Presidente di SC  e  dal
rappresentante legale del soggetto politico federato  e  precisano  i
dettagli delle modalita' di sostegno reciproco. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                       Struttura organizzativa 
            e rappresentanza di genere e delle minoranze 
 
    8.1. L'Associazione SC opera attraverso Strutture territoriali di
base (circoscrizionale;  comunale;  zonale;  tematica),  provinciali,
regionali,   nazionali,   nonche',   ove   istituite,   europee    ed
internazionali.  L'articolazione  dei  livelli   territoriali   sara'
adeguata ad eventuali  futuri  mutamenti  dell'assetto  istituzionale
delle autonomie locali. 
    8.2.   L'Associazione   puo'   prevedere,   tramite   regolamento
operativo,  modalita'  organizzative  anche  di  tipo  settoriale   e
tematico. 
    8.3. SC promuove forme di partecipazione associativa  tramite  la
rete ed altre  tecnologie  telematiche,  che  saranno  operativamente
disciplinate  da  apposito  regolamento  approvato  dalla   Direzione
Nazionale, nel rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,  con
particolare riguardo a quanto disposto dal D.lgs  n.  196/2003(codice
della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni  del  Garante
per la protezione dei dati personali e da eventuali future  modifiche
legislative alla normativa vigente. 
    8.4. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di  genere,
in tutti gli organismi collegiali  di  ogni  livello  territoriale  e
nazionale, dovra' essere garantita la presenza di una percentuale  di
ciascun genere non inferiore al 30% trenta per cento. 
    8.5. Parimenti, ai fini del  conseguimento  della  rappresentanza
delle posizioni minoritarie, in tutti gli  organismi  collegiali  non
esecutivi di ogni livello territoriale  e  nazionale,  dovra'  essere
garantita una rappresentanza  percentuale  alle  eventuali  minoranze
interne non inferiore al 20% (venti per cento). 
 
                               Art. 9. 
 
 
          Struttura territoriale di base (circoscrizionale, 
                     comunale, zonale, tematica) 
 
    9.1.  Le  Strutture  territoriali  di   base   (circoscrizionale;
comunale; zonale; tematica) di SC, se dotate di  atto  costitutivo  e
statuto,  sono  le  Associazioni,   preventivamente   verificate   ed
autorizzate dalla  Direzione  provinciale  che  abbiano  aderito  con
decisione del loro massimo organo  deliberante,  allo  Statuto  e  ai
Regolamenti, ove esistenti, dell'Associazione nazionale, con espressa
accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli  scopi  e  dei
principi, anche etici, ivi  riportati.  Atto  costitutivo  e  statuto
dovranno  contenere  regole  di  disciplina  degli   organi   interni
(composizione, elezione, ecc.)  conformi  ai  principi  generali  del
presente Statuto. 
    9.2.  Le  Associazioni  territoriali  di   base   devono   essere
denominate  «Associazione  Scelta  Civica  di  ...»  (indicando,   la
Circoscrizione, il Comune, la zona, la tematica) e sono  identificate
con la denominazione di «SC ...» (indicando,  la  Circoscrizione,  il
Comune, la zona, la tematica). 
    9.3.  Le  Strutture  territoriali  di   base   (circoscrizionale;
comunale; zonale; tematica;), qualora non adottino  un  proprio  atto
costitutivo  e  statuto,  saranno   considerate   alla   stregua   di
delegazioni territoriali delle strutture provinciali. 
    9.4. Ogni Associazione territoriale di base, facente parte  della
struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la  sua
autonomia (in ogni caso nei  limiti  sopra  indicati)  organizzativa,
gestionale, finanziaria e patrimoniale. 
    9.5. Le Associazioni territoriali  di  base  hanno  l'obbligo  di
redigere ogni anno il Rendiconto  di  esercizio  e  di  trasmetterlo,
unitamente all'elenco degli iscritti, alla Direzione provinciale. 
    9.6. Ogni Associazione territoriale di base ha completa autonomia
di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti  politici
e programmatici generali espressi dal Congresso nazionale regionale e
provinciale, con particolare riguardo alle  tematiche  rilevanti  del
proprio  territorio,  concorrendo,  con  le  modalita'  previste  dal
presente Statuto, al progetto politico di SC e alla formazione  degli
organi provinciali, regionali e nazionali. 
    9.7.  Ogni  Associazione  territoriale  di  base  consegnera'  al
proprio associato la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo
le disposizioni dell'Associazione nazionale, sul  modello  deliberato
dalla Direzione nazionale. 
    9.8. Gli Organi della Struttura territoriale di base sono: 
      l'Assemblea degli associati; 
      la Segreteria; 
      Il Segretario. 
    9.9.   L'Assemblea   degli   associati   e'   l'organo    sovrano
dell'Associazione territoriale di base.  E'  composta  da  tutti  gli
associati dell'associazione, e' retta dal principio del voto  singolo
e non e' ammessa la delega di voto. 
    9.10. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con
il  pagamento  della  quota  associativa  annuale  e  che  non  siano
sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. 
    9.11. L'Assemblea in via ordinaria e' regolarmente costituita con
la presenza di almeno la meta' piu'  uno  degli  associati  in  prima
convocazione  e  di  almeno  un  terzo  degli  associati  in  seconda
convocazione.  Delibera  a  maggioranza  dei  voti.  In  merito  alle
proposte di modifica degli statuti delle Associazioni territoriali di
base, sempre  che  detti  stati  statuti  siano  stati  adottati,  le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti  e  con
la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati sia in  prima
che in seconda convocazione. 
    9.12. L'Assemblea ordinaria delle  Associazioni  territoriali  di
base e' convocata dal Segretario; deve essere  convocata  almeno  una
volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. In  ogni
caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne e'  fatta  richiesta
motivata  scritta  da  almeno  un  decimo  degli  associati  o  dalla
Segreteria provinciale. 
    9.13. L'Assemblea territoriale di base procede alla elezione  dei
delegati al Congresso nel numero, nelle forme e nei termini  previsti
dal Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. 
    9.14. La Segreteria e' l'organo esecutivo ed amministrativo della
Struttura territoriale di base. E' composta da un minimo di tre ad un
massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea; delibera con  voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto
prevale quello espresso dal Segretario. La Segreteria  elegge  tra  i
suoi componenti il Segretario, a  scrutinio  segreto,  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. 
    9.15. La durata in carica dei componenti della Segreteria, e  del
Segretario e' stabilita in tre anni dalla nomina. Il Segretario  e  i
componenti  della  Segreteria  restano  in   carica   fino   riunione
dell'Assemblea che ne delibera  la  sostituzione.  L'Assemblea  degli
associati, la Segreteria  e  il  Segretario  operano  secondo  quanto
stabilito  nello  Statuto  e  nei  Regolamenti  di  attuazione,   ove
esistenti. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                        Struttura provinciale 
 
    10.1. Le  Strutture  provinciali  di  SC  sono  le  Associazioni,
preventivamente verificate ed autorizzate dalla Direzione  nazionale,
che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del  loro
massimo organo  deliberante,  allo  Statuto  e  ai  Regolamenti,  ove
esistenti, dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione  di
tutte le norme in essi inserite, degli scopi e  dei  principi,  anche
etici, ivi riportati. 
    10.2. Le  Associazioni  territoriali  provinciali  devono  essere
denominate «Associazione Scelta Civica della Provincia di ...» e sono
identificate con la denominazione di «SC, Sede provinciale di ...». 
    10.3. Le Associazioni provinciali devono  essere  dotate  di  uno
Statuto che si ispiri si e richiami ai principi ed alle  norme  dello
Statuto SC e dei relativi Regolamenti approvati e che regoli il  loro
funzionamento   in   modo   democratico,   anche   con    riferimento
all'attivita' degli organi. 
    10.4 Ogni Associazione provinciale, facente parte della struttura
organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua  autonomia
statutaria, organizzativa, gestionale,  finanziaria  e  patrimoniale,
nei limiti stabiliti dal presente Statuto. 
    10.5. Le Associazioni provinciali  hanno  l'obbligo  di  redigere
ogni anno il Rendiconto di esercizio, che deve  essere  inviato  alla
Direzione nazionale. A  quest'ultima  vanno  inviati  ogni  anno  gli
elenchi degli iscritti. 
    10.6. Ogni Associazione  provinciale  ha  completa  autonomia  di
iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti  politici  e
programmatici generali  espressi  dal  Congresso  provinciale  e  dal
Congresso  nazionale  e  regionale,  con  particolare  riguardo  alle
tematiche rilevanti  del  proprio  territorio,  concorrendo,  con  le
modalita' previste dal presente Statuto, al progetto politico di SC e
alla formazione degli organi regionali e nazionali. 
    10.7. Ogni Associazione provinciale nei  territori  dove  non  e'
costituita  la  Struttura  territoriale  di  base  (circoscrizionale,
comunale, zonale, tematica) procedera' agli adempimenti  relativi  al
tesseramento,  secondo  le  indicazioni  operative  stabilite   dalla
Direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento. 
    10.8. Gli Organi della Struttura provinciale sono: 
      il Congresso provinciale; 
      la Direzione provinciale; 
      la Segreteria provinciale; 
      il Segretario provinciale; 
      il Collegio dei Revisori. 
    10.9. Il Congresso provinciale e' convocato ogni tre anni,  e  in
ogni caso in occasione della convocazione del Congresso nazionale  ed
e' composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali di  base
nel numero, nelle  forme  e  nei  termini  previsti  dal  Regolamento
congressuale di cui al successivo art. 15. La durata  in  carica  dei
suoi componenti e' stabilita in tre anni. 
    10.10. Il  Congresso  della  Struttura  territoriale  provinciale
elegge, sulla base del proprio Statuto, la Direzione provinciale,  e,
sulla base del Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15,
i delegati al Congresso regionale e nazionale. 
    10.11. La Direzione provinciale e' composta: 
      a) da otto a trenta componenti eletti dal Congresso  a  seconda
delle    specifiche    esigenze    organizzative     ed     operative
dell'Associazione provinciale; 
      b) dai Parlamentari e i  Consiglieri  regionali  residenti  nel
territorio (senza diritto di voto) se  non  fanno  gia'  parte  della
Direzione provinciale; 
      c) dal Capogruppo in Consiglio provinciale. 
    La Direzione provinciale resta  in  carica  fino  alla  data  del
successivo  Congresso  provinciale.  E'  convocata   dal   Segretario
provinciale quando ne ravvisi la necessita';  deve  essere  convocata
almeno  una  volta  l'anno  per  l'approvazione  del  rendiconto   di
esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati o  dalla  Segreteria  regionale.  Le  riunioni  della
Direzione provinciale sono legalmente costituite quando  e'  presente
la maggioranza dei suoi componenti e le  delibere  sono  assunte  con
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di
voto prevale quello espresso dal Segretario  provinciale  o  dal  suo
delegato. 
    10.12. La Direzione provinciale elegge il Segretario provinciale,
e su sua proposta nomina la Segreteria provinciale e il Collegio  dei
Revisori. 
    10.13.  La  Segreteria  provinciale  e'  l'organo  esecutivo   ed
amministrativo della Struttura provinciale. 
    E' composta dal Segretario provinciale, da un minimo di tre ad un
massimo di undici componenti  nominati  su  proposta  del  Segretario
Provinciale dalla Direzione provinciale; delibera con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita'  di  voto  prevale
quello espresso dal Segretario Provinciale. 
    10.14. La  durata  in  carica  dei  componenti  della  Segreteria
provinciale, del Segretario Provinciale e del Collegio  dei  revisori
e' stabilita in tre anni. I componenti della Segreteria  provinciale,
il Segretario provinciale ed il  Collegio  dei  Revisori  restano  in
carica  fino  alla  data  della  prima   riunione   della   Direzione
provinciale seguente alla celebrazione del Congresso provinciale.  Il
Congresso  provinciale,  la  Direzione  provinciale,  la   Segreteria
Provinciale ed  il  Segretario  provinciale  operano  secondo  quanto
stabilito nello Statuto e nei Regolamenti, ove esistenti. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                         Struttura regionale 
 
    11.1.  Le  Strutture  regionali  di  SC  sono  le   Associazioni,
preventivamente verificate ed autorizzate dalla Direzione  nazionale,
costituite in sede regionale da parte delle Associazioni territoriali
provinciali di  una  stessa  regione  che  abbiano  aderito,  in  via
statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo  deliberante,
allo Statuto  ed  ai  Regolamenti  dell'Associazione  nazionale,  con
espressa accettazione di tutte le norme ivi previste, degli  scopi  e
dei principi, anche etici, ivi riportati. 
    11.2.  Le  Associazioni  territoriali  regionali  devono   essere
denominate «Associazione Scelta Civica della Regione di ...»  e  sono
identificate con la denominazione di «SC, Sede regionale di ...». 
    11.3. Le Associazioni  regionali  devono  essere  dotate  di  uno
Statuto  che  si  ispiri  e  si  richiami   ai   principi   ed   alle
regolamentazioni dello Statuto  di  SC  e  dei  relativi  Regolamenti
approvati, e che regoli il loro funzionamento  in  modo  democratico,
anche con riferimento all'attivita' degli organi per  lo  svolgimento
delle finalita' assegnate in funzione del livello territoriale di cui
fanno parte. 
    11.4. Ogni Associazione regionale, facente parte della  struttura
organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua  autonomia
statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale. 
    11.5. Le Associazioni regionali hanno l'obbligo di redigere  ogni
anno  il  Rendiconto  di  esercizio  che  deve  essere  inviato  alla
Direzione nazionale. 
    11.6.  Ogni  Associazione  regionale  ha  completa  autonomia  di
iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti  politici  e
programmatici  generali  espressi  dal  Congresso  regionale  e   dal
Congresso  nazionale,  con  particolare   riguardo   alle   tematiche
rilevanti sul territorio regionale,  concorrendo,  con  le  modalita'
previste dal presente Statuto , al progetto politico di SC. 
    11.7. Gli Organi della Struttura regionale sono: 
      il Congresso regionale; 
      la Direzione regionale; 
      la Segreteria regionale; 
      il Segretario regionale; 
      il Collegio dei revisori. 
    11.8. Il Congresso regionale e' convocato ogni  tre  anni,  e  in
ogni caso in occasione della convocazione del Congresso nazionale  ed
e' composto dai Segretari provinciali e  dai  delegati  espressi  dai
Congressi provinciali nel numero, nelle forme e nei termini  previsti
dal Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. 
    Elegge la Direzione regionale. 
    La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre  anni
che scadono alla data del successivo Congresso regionale. 
    11.9. La Direzione regionale e' composta: 
      a) da quindici a  cinquanta  componenti  eletti  dal  Congresso
regionale  a  seconda  delle  specifiche  esigenze  organizzative  ed
operative dell'Associazione regionale; 
      b) dai Parlamentari e i  Consiglieri  regionali  residenti  nel
territorio (senza diritto di voto) se  non  fanno  gia'  parte  della
Direzione regionale; 
      c) dal Capogruppo in Consiglio regionale; 
      d) dai segretari provinciali. 
    La Direzione  regionale  resta  in  carica  fino  alla  data  del
successivo Congresso regionale. E' convocata dal Segretario regionale
quando ne ravvisi la necessita'; deve  essere  convocata  almeno  una
volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o  quando
ne e' fatta richiesta motivata scritta  da  almeno  un  decimo  degli
associati o dalla Segreteria nazionale. Le riunioni  della  Direzione
regionale  sono  legalmente  costituite   quando   e'   presente   la
maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono  assunte  con  voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto
prevale quello espresso dal Segretario regionale o dal suo delegato. 
    11.10. La Direzione regionale elegge il Segretario  regionale,  e
su sua proposta nomina la Segreteria regionale e nomina  il  Collegio
dei revisori. 
    11.11.  La  Segreteria  regionale  e'   l'organo   esecutivo   ed
amministrativo della Struttura. 
    E' composta dal Segretario regionale, da un minimo di tre  ad  un
massimo di undici componenti  nominati  su  proposta  del  Segretario
regionale dalla Direzione regionale;  delibera  con  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita'  di  voto  prevale
quello espresso dal Segretario regionale. 
    11.12. La  durata  in  carica  del  Segretario  regionale,  della
Segreteria regionale e del Collegio dei revisori e' stabilita in  tre
anni. Il Segretario regionale, la Segreteria regionale ed il Collegio
dei revisori restano in carica fino alla data  della  prima  riunione
della Direzione regionale  seguente  la  celebrazione  del  Congresso
regionale. 
    11.13.  Il  Congresso  regionale,  la  Direzione  regionale,   la
Segreteria regionale  ed  il  Segretario  regionale  operano  secondo
quanto stabilito nello Statuto  e  nei  Regolamenti  approvati  dalla
Direzione nazionale, ove esistenti. 
 
                              Art. 12. 
 
 
               Rappresentanza e poteri delle Strutture 
                territoriali, provinciali e regionali 
 
    12.1.  I  Segretari  di  SC,  ai  vari   livelli,   rappresentano
l'Associazione nei confronti dei terzi unicamente  per  le  questioni
aventi   interesse   rispettivamente    territoriale,    provinciale,
regionale. 
    12.2. I Segretari delle  Strutture  territoriali,  provinciali  e
regionali hanno la rappresentanza legale, anche in  giudizio,  di  SC
relativamente ai loro rispettivi  livelli  associativi  territoriali.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 38  del  codice  civile,  al
Segretario di ogni struttura  territoriale  e'  attribuita  la  piena
responsabilita'   della   gestione   amministrativa,   contabile    e
finanziaria  e   patrimoniale   della   struttura   territoriale   di
riferimento.  Ogni  struttura  dovra'  attuare  la  propria  gestione
finanziaria conformemente ai principi ed alle norme  contenute  nello
Statuto di SC;  il  Segretario  di  ciascuna  struttura  territoriale
vigilera' sull'osservanza delle stesse e ne sara' garante. 
    12.3.  Per  tutte  le  operazioni  di  carattere  amministrativo,
economico e finanziario, e' necessaria  la  firma  del  Segretario  e
quella di un altro  dirigente  a  cio'  designato,  oppure  la  firma
congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati. 
    12.4.  Le  Strutture  territoriali,   provinciali   e   regionali
rispondono direttamente ed unicamente per le obbligazioni assunte  ai
rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori  o
inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilita'  decisionali
ed  amministrative   nell'ambito   territoriale   o   ambientale   di
competenza. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                Disposizioni comuni per le Strutture 
                       provinciali e regionali 
 
    13.1. La costituzione e l'adesione delle Strutture provinciali  e
regionali, a SC deve essere approvata dalla Direzione  nazionale.  In
caso di mancata accettazione della domanda,  entro  30  giorni  dalla
ricezione della comunicazione di  mancata  approvazione  puo'  essere
proposto  ricorso  all'Assemblea  nazionale,  che   decide   in   via
definitiva entro 30 giorni successivi  alla  data  di  ricezione  del
ricorso, ferme restando le procedure di garanzia di cui al successivo
art. 29. 
    13.2. Il Comitato di Presidenza di «SC» puo'  disporre  verifiche
in caso di motivate necessita' e urgenze sullo stato organizzativo  e
associativo e sulla funzionalita'  degli  Organi  delle  Associazioni
provinciali e  regionali.  Le  risultanze  delle  suddette  verifiche
dovranno essere comunicate per iscritto  alle  strutture  interessate
per consentire le opportune controdeduzioni; la comunicazione  dovra'
indicare il termine entro il quale far pervenire le  controdeduzioni,
che non potra' essere inferiore a 30 giorni. 
    13.3. Nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attivita'
in grave contrasto con lo Statuto e i Regolamenti, ove esistenti,  la
Direzione nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza di  «SC»,
puo' deliberare l'esclusione di una Struttura territoriale  regionale
o provinciale. La Direzione nazionale delibera l'esclusione ai  sensi
del presente articolo con le procedure stabilite al  successivo  art.
24. 
    13.4.  Avverso  la   delibera   di   esclusione,   l'Associazione
territoriale interessata dal provvedimento puo'  ricorrere  entro  30
giorni all'Assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro 30
giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme  restando
le garanzie di cui al successivo art. 29. 
    13.5. La Direzione nazionale puo' determinare lo scioglimento, la
chiusura,  la  sospensione  e  il  commissariamento  delle  Strutture
provinciali e  regionali  per  le  motivazioni  e  con  le  procedure
stabilite dal presente Statuto al successivo art. 24, ferme  restando
le garanzie di cui al successivo art. 29. 
    13.6. Il Segretario di ciascuna struttura territoriale e'  tenuto
ad  applicare  e  far  applicare  nell'ambito  della  sua   struttura
territoriale le disposizioni in materia finanziaria ed amministrativa
del Responsabile Finanziario;  l'inosservanza  di  tali  disposizioni
costituisce motivo di azione disciplinare  ai  sensi  del  successivo
art. 24. 
    13.7. Il Segretario di ciascuna struttura  territoriale  provvede
alla predisposizione  del  Rendiconto  di  esercizio  per  ogni  anno
sociale, che dovra' essere trasmesso al Responsabile  Finanziario  ed
alla Segreteria della struttura  territoriale  di  livello  superiore
almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Organo della struttura
territoriale competente per l'approvazione. 
    13.8. Il Segretario di ciascuna struttura territoriale e'  tenuto
ad ottemperare alle disposizioni di cui  al  successivo  art.  21  in
materia di trasparenza della gestione economico-finanziaria.