Art. 2 
 
 
               Criteri e modalita' per la concessione 
                         dell'anticipazione 
 
  1.  Per  l'anno  2015  l'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente
richiedente e' determinata,  nel  limite  massimo  di  200  euro  per
abitante e nel limite di 20 milioni di euro  annui,  stabiliti  dalla
legge. 
  2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata all'ente locale, in  un'unica  soluzione  entro  15  giorni
successivi alla data del presente decreto  e  imputata  contabilmente
nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e  prestiti  ad
enti del settore pubblico»).