Art. 2 
 
 
Modifiche agli articoli 20  e  24  del  decreto  del  Presidente  del
               Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. L'art. 20, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica). - 1. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento  della  politica  economica  e'  la  struttura  di
supporto al Presidente in materia  di  coordinamento  della  politica
economica  e  di  programmazione  degli  investimenti   pubblici   di
interesse  nazionale  nonche'  di   coordinamento   delle   politiche
finalizzate allo  sviluppo  economico  dei  territori  e  delle  aree
urbane, finanziate con risorse ordinarie. 
  2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  (CIPE)  e   di
istruttoria per l'esame da  parte  del  Comitato  delle  proposte  di
deliberazione presentate dalle  Amministrazioni  componenti,  secondo
quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento
assicura, altresi', le funzioni di Segreteria  tecnica  del  Comitato
interministeriale per le politiche urbane, di  cui  all'art.  12-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  in  legge,  con
modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione
di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni
straordinarie di crisi in ambiti  territoriali  locali  e,  anche  in
collaborazione  con  le  istituzioni  locali,  puo'  promuovere,   in
raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione,  programmi
di interventi infrastrutturali e  produttivi,  volti  a  favorire  lo
sviluppo dei  territori.  Effettua  analisi  economico-finanziarie  a
supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per
investimenti. 
  4. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del  CIPE,  presso  il
Dipartimento operano il Nucleo tecnico  per  il  coordinamento  della
politica economica, di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 21 maggio 2013,  e  successive  modificazioni;  l'Unita'
tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge  17
maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 luglio 2008; il Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e  successive
modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della  legge  17  maggio
1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
25 novembre 2008, e  successive  modificazioni.  Tali  organismi,  in
relazione  alle  rispettive  competenze,  garantiscono  il   supporto
tecnico all'attivita'  del  Comitato.  Il  Dipartimento  assicura  il
raccordo  tecnico-operativo  di   tali   organismi   con   il   CIPE.
All'organizzazione delle suddette strutture si provvede  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  5. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici  e  non
piu' di dieci servizi.». 
  2. L'art. 24, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012, e' soppresso.