Art. 2 Modifiche agli articoli 20 e 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. L'art. 20, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica). - 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e' la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonche' di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. 2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura, altresi', le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, puo' promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti. 4. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attivita' del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici e non piu' di dieci servizi.». 2. L'art. 24, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' soppresso.