Art. 5 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente  decreto,  sono
adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture  di  cui
agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art.  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 
  2. L'organizzazione del Dipartimento per  la  programmazione  e  il
coordinamento della  politica  economica,  del  Dipartimento  per  lo
sviluppo delle economie  territoriali  e  delle  aree  urbane  e  del
Dipartimento per le politiche di coesione,  come  regolata  ai  sensi
delle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, resta ferma sino alla  emanazione  dei  decreti  di
organizzazione interna di cui al comma 1. 
  3. La denominazione Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie
territoriali  e  delle  aree  urbane,  ovunque  ricorra,  si  intende
riferita al Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica di cui al presente decreto. 
  4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative  incompatibili
con quanto previsto dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2015 
 
                                                 p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                    De Vincenti       

Registrato alla Conte dei conti il 25 novembre 2015 
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reg.ne - prev. n. 2945