Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. 2. L'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane e del Dipartimento per le politiche di coesione, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. La denominazione Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al presente decreto. 4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Registrato alla Conte dei conti il 25 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 2945