Art. 6 
 
 
                 Durata e rinnovo della concessione 
 
  1. La durata della concessione non puo' essere inferiore a sei anni
ne' superiore a dieci anni. 
  2. Quando l'amministrazione competente ne  ravvisa  l'opportunita',
con determinazione motivata, in considerazione di peculiari finalita'
perseguite dal richiedente, in particolare  nell'ipotesi  in  cui  il
concessionario  si  obblighi  a   eseguire   consistenti   opere   di
ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente  onerose  con
indicazione del termine di ultimazione delle stesse,  la  concessione
puo' avere una durata superiore ai dieci anni, comunque non eccedente
i diciannove anni. 
  3. Alla scadenza della concessione e' esclusa  qualsiasi  forma  di
rinnovo automatico o tacito. E' facolta' del Ministero  rinnovare  la
concessione in favore del concessionario che ne faccia richiesta  nel
termine di cui al comma 4, al massimo per lo stesso termine di durata
originariamente  stabilito,  previa  rideterminazione  del  canone  e
verifica: 
    a) del comportamento tenuto dal concessionario, quanto ad  esatto
adempimento degli obblighi concessori,  inclusi  quelli  relativi  al
regolare pagamento del canone  e  all'effettuazione  delle  opere  di
restauro; 
    b) dell'impossibilita', accertata attraverso gara  informale  tra
coloro che entro un congruo termine dalla  pubblicazione  dell'avviso
abbiano   comunicato    al    Ministero    il    proprio    interesse
all'aggiudicazione della concessione, di conseguire una piu' proficua
valorizzazione  dell'immobile.  Al   ricorrere   di   tale   ipotesi,
l'amministrazione competente indice nuova procedura di  selezione  ai
sensi dell'art. 3 del presente decreto, a cui puo' partecipare  anche
il concessionario. 
  4. La domanda di rinnovo della concessione ai sensi del comma 2  e'
presentata al Ministero non oltre il termine di sei mesi prima  della
data di cessazione del rapporto. Si applicano le disposizioni di  cui
all'art. 3.