Art. 11 
 
 
Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di  imprese  di
                           partecipazione 
 
  1.  L'ultima  societa'  controllante  italiana  presenta  all'IVASS
l'istanza di autorizzazione di  ciascun  elemento  dei  fondi  propri
accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di  imprese  di
partecipazione finanziaria mista, anche intermedia. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui
agli articoli  da  4  a  10,  fermi  restando  i  requisiti  definiti
dall'art. 330 degli Atti delegati.