Art. 11 Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione 1. L'ultima societa' controllante italiana presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10, fermi restando i requisiti definiti dall'art. 330 degli Atti delegati.