Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato
(UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
  a) «Atti delegati», il  regolamento  delegato  (UE)  2015/35  della
Commissione; 
  b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  c) «Elemento non figurante negli elenchi», un  elemento  dei  fondi
propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi  propri  di
base di cui agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati,  che,  per
essere  considerato  un  elemento  dei  fondi  propri,  deve   essere
autorizzato dall'IVASS ai sensi dell'art. 79 degli Atti delegati; 
  d) «Regolamento UE 2015/499», il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/499 della Commissione; 
  e)  «Ultima  societa'  controllante  italiana»,  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.