Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati», il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione; b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; c) «Elemento non figurante negli elenchi», un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base di cui agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati, che, per essere considerato un elemento dei fondi propri, deve essere autorizzato dall'IVASS ai sensi dell'art. 79 degli Atti delegati; d) «Regolamento UE 2015/499», il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione; e) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.