(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel comune di Nardodipace (Vibo Valentia) sono state  riscontrate
forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che  hanno
compromesso la libera determinazione e l'imparzialita'  degli  organi
eletti nelle  consultazioni  amministrative  del  17  novembre  2013,
nonche' il buon andamento dell'amministrazione  ed  il  funzionamento
dei servizi. 
    Il  3  febbraio  2015,  in  esecuzione  di  un  provvedimento  di
sequestro preventivo patrimoniale, e' stata emessa dal GIP presso  il
Tribunale di Vibo Valentia un'ordinanza di applicazione della  misura
personale  degli  arresti  domiciliari  nei  confronti   di   quattro
soggetti, tra cui il sindaco del comune di Nardodipace,  titolari  di
altrettante ditte insistenti sul territorio comunale, accusati di una
serie di truffe aggravate, tentate e consumate, ai danni dello  Stato
e dell'Unione europea. 
    In relazione a tanto, il prefetto di Vibo Valentia  ha  disposto,
con proprio decreto del 18 febbraio 2015, la  sospensione  del  primo
cittadino dalla carica, ai sensi dell'art. 11, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
    Con la predetta  ordinanza  sono  stati  sottoposti  alla  misura
coercitiva dell'obbligo di presentazione  alla  polizia  giudiziaria,
alcuni dipendenti fittizi delle predette ditte, tra i quali figura un
assessore comunale, attualmente in carica. 
    I citati amministratori avevano fatto parte anche della compagine
amministrativa eletta nel 2007, destinataria, con d.P.R. 19  dicembre
2011, della misura dissolutoria  di  cui  all'art.  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    Anche  un  altro  amministratore   di   quella   consiliatura   -
attualmente non in carica - legato da stretti vincoli  parentali  con
il vertice del locale sodalizio mafioso, e' stato posto agli  arresti
domiciliati in esecuzione della richiamata ordinanza del  3  febbraio
2015. 
    Il prefetto di Vibo Valentia, in relazione ai predetti fatti  che
hanno  dato  origine  ai  provvedimenti   giudiziari,   con   proprio
provvedimento del 18 febbraio  2015,  successivamente  prorogato,  ha
disposto  l'accesso  presso  il  comune  di  Nardodipace,  ai   sensi
dell'art. 11, comma 8, del legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,  per
verificare  la  sussistenza  di  pericoli  di   infiltrazione   della
'ndrangheta nell'amministrazione. 
    In esito agli accertamenti, il prefetto, su conforme  parere  del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  integrato
con la  partecipazione  del  Procuratore  distrettuale  antimafia  di
Catanzaro e del Procuratore della Repubblica  di  Vibo  Valentia,  ha
redatto  l'allegata  relazione  in  data  9   settembre   2015,   che
costituisce parte integrante della presente proposta, in  cui  si  da
atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti  elementi  su
collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con  la
criminalita'  organizzata   di   tipo   mafioso   e   su   forme   di
condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per
l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    I lavori svolti  dalla  commissione  d'indagine  hanno  preso  in
esame, oltre  all'intero  andamento  gestionale  dell'amministrazione
comunale, il contesto ambientale ove si colloca  l'ente  locale,  con
particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e  le  cosche
locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della  cosa  pubblica
si sia concretizzato, nel tempo, in  favore  di  soggetti  o  imprese
collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi. 
    A seguito dello scioglimento ex art.  143  citato,  disposto  nel
2011, il sindaco e l'allora assessore  sopra  richiamati  sono  stati
dichiarati incandidabili dal Tribunale di Vibo Valentia, in  data  21
ottobre 2013, ai sensi del comma 11 del predetto art. 143. Avverso il
provvedimento  del  Tribunale,  gli  amministratori   hanno   opposto
ricorso,  pendente  alla  data  delle  elezioni   del   2013.   Detta
circostanza  ha  consentito  al  primo  cittadino  di  candidarsi  in
occasione  della  tornata  elettorale  autunnale   straordinaria   di
quell'anno, risultando eletto. 
    Il prefetto tratteggia la figura del sindaco - definito  pilastro
portante dell'impianto criminale - accentratore di tutte le  funzioni
demandate  all'ente,  veicolo  per  coltivare  gli  interessi   della
consorteria attraverso la gestione della cosa pubblica,  vicino  alla
'ndrangheta   per   il   rapporto   privilegiato   intrattenuto   con
l'amministratore - non in carica - della  trascorsa  consiliatura  in
precedenza citato, attuale  presidente  di  una  locale  associazione
sportiva, la cui sede e' allocata presso l'abitazione del  menzionato
vertice del locale sodalizio mafioso. 
    Ed e' proprio attraverso  detto  rapporto  -  secondo  lo  stesso
prefetto - che si matura la connivenza tra l'apparato  delinquenziale
di tipo mafioso e l'amministrazione comunale, avvalorata, nei  fatti,
dalla presenza in seno alla compagine stessa ove si e' strutturato il
programma criminale  associativo  di  soggetti  imparentati  a  vario
titolo con personaggi pregiudicati facenti  capo  al  «locale»  della
'ndrangheta. 
    Ne e' esempio la predetta vicenda giudiziaria che ha coinvolto in
un pactum sceleris non solo il primo cittadino e l'ex amministratore,
ma anche stretti congiunti  del  sindaco  e  di  due  amministratori,
risultati  beneficiari  questi  ultimi  delle   somme   indebitamente
sottratte - attraverso la  truffa  -  allo  Stato  e  alla  Comunita'
europea. 
    Rileva, ai fini della presente relazione,  anche  la  circostanza
che il sindaco e' destinatario di un decreto prefettizio  di  divieto
di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, emesso  dalla  prefettura
di Vibo Valentia il 16 aprile 2015 e che lo stesso  provvedimento  e'
stato adottato nei confronti di altri due  amministratori  dell'ente,
nel dicembre 2013 e nell'aprile 2015. 
    Emblematica e' la continuita' nella conduzione dell'ente da parte
degli amministratori delle ultime due consiliature, se  si  considera
che dei sei consiglieri e dei due assessori assegnati al comune,  ben
sette amministratori erano presenti nell'amministrazione  eletta  nel
2007, sciolta per infiltrazione e condizionamento mafioso. 
    Le  risultanze  di  operazioni  di  polizia   giudiziaria   hanno
documentato la sussistenza di rapporti tra gli  amministratori  e  la
criminalita' organizzata presente sul territorio comunale,  agevolati
dal  fitto  intreccio  di  parentele  e  frequentazioni  di  soggetti
controindicati, con particolare riguardo al sindaco, al vicesindaco e
ad alcuni consiglieri di maggioranza. 
    Nell'immutato    quadro     politico-istituzionale,     l'attuale
amministrazione ha mantenuto  comportamenti  che,  come  in  passato,
hanno favorito gli interessi criminali, risultando connotati  -  come
evidenziato  dal   prefetto   -   da   una   commistione   di   ruoli
politico-gestionali, con  particolare  riferimento  alla  figura  del
sindaco in grado di accentrare a se' la capacita' volitiva  dell'ente
e di orientare il lavoro degli organi tecnici. 
    In  materia  di  contratti,  lavori  pubblici  e  acquisti,   gli
accertamenti  della  commissione  d'indagine  hanno  fatto   emergere
affidamenti disposti - perlopiu' in via diretta -  in  spregio  della
normativa  sugli  appalti   pubblici   e   delle   specifiche   norme
regolamentari statutarie comunali, talora omettendo i controlli e  le
cautele che consentono di verificare  la  sussistenza  dei  requisiti
soggettivi ed oggettivi delle ditte prescelte. 
    Emblematica,  in  tal  senso,  e'  la  decisione   di   affidare,
nell'aprile 2014 e nel gennaio 2015,  due  interventi  di  competenza
comunale relativi allo smaltimento  e  alla  rimozione  di  materiale
legnoso,  con  procedure  connotate  da  evidenti  anomalie  e  senza
chiedere la certificazione di cui alla legge  6  settembre  2011,  n.
159, ad una ditta raggiunta da  interdittiva  antimafia,  emessa  dal
prefetto di Vibo Valentia il 12 aprile 2013. 
    A seguito dell'esame degli atti inerenti i lavori e la  fornitura
di beni  e  servizi,  la  commissione  d'accesso  evidenzia  come  il
comportamento omissivo del comune - che ha  giustificato  la  propria
condotta con l'urgente necessita' di provvedere  alla  rimozione  del
pericolo per la pubblica incolumita' - si sia verificato in relazione
agli interventi affidati alla predetta ditta e  non  anche  ad  altre
opere urgenti ed indifferibili. 
    A  seguito  della   deliberazione   dello   stato   di   dissesto
finanziario, il comune di  Nardodipace  ha  presentato  l'ipotesi  di
bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art.  259  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poi  approvata  con  D.M.  dell'8
aprile  2013,  recante  l'individuazione  delle  diverse  misure   di
risanamento dell'ente, necessarie per assicurare una stabile gestione
finanziaria. In particolare, con il richiamato  decreto  ministeriale
sono state impartite alcune prescrizioni quinquennali in  materia  di
personale, di entrate tributarie ed extra tributarie, di accertamento
e riscossione delle entrate, di riduzione delle  spese  correnti,  di
gestione  contabile  nonche'   di   funzionamento   degli   organismi
partecipati. 
    Orbene, come rileva la commissione d'indagine, il  sindaco  e  la
giunta hanno disposto la revisione della pianta organica  comunale  -
rideterminata  dalla  commissione  straordinaria  che  aveva  gestito
l'ente dopo lo scioglimento per mafia del 19  dicembre  2011  -  gia'
approvata dalla commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
locali di cui all'art. 155 del decreto legislativo n. 267/2000. 
    A  tal  riguardo  viene  segnalato  che  gli  organi  di  governo
dell'ente hanno stabilito di non applicare le  disposizioni  relative
alla mobilita' del personale in soprannumero, ai sensi  dell'art.  33
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  consentendo  la
conservazione del posto di lavoro dei dipendenti  in  esubero  presso
l'amministrazione, ancorche' fuori dotazione organica. 
    E' un dato fattuale che le  decisioni  dell'ente  in  materia  di
personale abbiano favorito soggetti vicini  al  primo  cittadino,  in
un'ottica clientelare contraria ai principi  di  imparzialita'  e  di
buon governo, idonea a coltivare gli interessi della 'ndrangheta. 
    La stessa visione clientelare della gestione della cosa  pubblica
si riscontra in  relazione  alla  vicenda  dell'affidamento  diretto,
senza ricorrere al mercato elettronico, dei servizi  di  pulizia  nel
cimitero, ad una ditta che ha poi assunto un vicino congiunto  di  un
consigliere comunale, a sua volta legato da vincoli familiari con  un
soggetto ritenuto affiliato alla 'ndrangheta. 
    L'amministrazione   ha   anche   assunto,   con   contratti    di
collaborazione coordinata e continuata, alcune unita' di personale  -
talora gravate da precedenti di polizia  o  a  cui  carico  risultano
frequentazioni di  soggetti  controindicati  -  per  accompagnare  al
seggio, in occasione delle  consultazioni  elettorali  regionali  del
novembre  2014  in  Calabria,  gli  elettori   con   difficolta'   di
spostamento; cio' nonostante le difficolta' finanziarie  dell'ente  e
pur  avendo  a  disposizione  proprio  personale,  anche  in  esubero
rispetto alle dotazioni organiche, e propri mezzi. 
    Il prefetto evidenzia la decisione della giunta di utilizzare  il
fondo di riserva dell'amministrazione - a cui si puo'  legittimamente
far ricorso solo per far fronte ad esigenze straordinarie -  al  fine
di concedere buoni spesa a soggetti in difficolta' socio-economiche. 
    E' un dato  fattuale  che  dei  predetti  benefici  hanno  fruito
soggetti vicini alla 'ndrangheta o legati per  vincoli  familiari  ad
amministratori in carica. 
    Analoghe  considerazioni  valgono  in  relazione  alla  decisione
dell'amministrazione di corrispondere una borsa di studio a  studenti
universitari appartenenti alle fasce socialmente  piu'  deboli  della
popolazione comunale,  poi  assegnata  a  un  parente  di  un  locale
esponente malavitoso. 
    Gli  accertamenti  svolti  dalla  commissione   d'accesso   hanno
evidenziato  anomalie  ed  irregolarita'  sia  nella  procedura   per
l'assegnazione  dei  buoni  spesa  che  in   quella   relativa   alla
concessione della borsa di studio. 
    A fronte delle citate  iniziative,  l'ente,  che  avrebbe  dovuto
attuare un'attenta politica di risanamento finanziario, ha  posto  in
essere  comportamenti  difformi  dalla  sana  e  prudente  conduzione
dell'amministrazione. 
    In  materia  di  entrate  tributarie  ed  extra  tributarie,   il
richiamato  decreto  ministeriale  con  il  quale   viene   approvata
l'ipotesi  di  bilancio   stabilmente   riequilibrato   ha   previsto
l'applicazione, per un quinquennio, dell'aliquota massima consentita,
allo scopo di mantenere la stabilita' di gestione. L'ente non solo ha
omesso  di  controllare  le  diverse  successive  fasi  dell'entrata,
dell'accertamento e della  riscossione  dei  proventi  comunali,  per
contenere l'evasione fiscale ma, circostanza ancor  piu'  grave,  con
delibera di giunta del 17 febbraio 2014, ha stabilito di sospendere i
pagamenti non ancora avvenuti dei tributi comunali per gli anni  2012
e 2013, ritenendo gli importi  dovuti  dal  contribuente  elevati  ed
irragionevoli, ancorche' stabiliti dalla stessa giunta. 
    Di fatto, il  comune  ha  bloccato  la  riscossione  dei  tributi
locali,  rinviando  l'esazione  all'accertamento   di'   un   importo
ragionevole  dei  tributi  comunali  che,  al  termine   dell'accesso
ispettivo, non era ancora stato deliberato. 
    Lo   stesso   comportamento   inerte   e'    stato    riscontrato
nell'attivita' di  riscossione  dei  canoni  di  locazione  dei  beni
comunali, in relazione  al  quale  la  commissione  ha  segnalato  il
persistere  delle  logiche   clientelari   che   connotano   l'azione
amministrativa dell'ente, nonche' la circostanza che alcuni  soggetti
conduttori dei beni sono persone vicine a sodalizi criminali. 
    Altra  vicenda  sintomatica  di   una   gestione   amministrativa
improntata  alla  tutela  degli   interessi   propri,   complementari
all'affermazione e al rafforzamento  della  criminalita'  organizzata
sul  territorio  e  permeabile  alle  pressioni   esterne,   riguarda
l'annullamento  dei  diversi  incarichi  legali  affidati,  a  tutela
dell'ente,  dalla  commissione  straordinaria   che   aveva   guidato
l'amministrazione comunale a far  data  dal  19  dicembre  2011,  per
vicende in cui erano coinvolti gli amministratori stessi. 
    Il prefetto cita la costituzione di parte  civile  dell'ente  nei
giudizi  in  cui  il  sindaco  in  primis  ed  altri   amministratori
risultavano  rinviati  a  giudizio  per  questioni   riguardanti   la
precedente gestione amministrativa conclusa con lo  scioglimento  per
infiltrazioni mafiosa, nonche' la resistenza innanzi  al  Tar  Lazio,
prima, e nell'ambito del ricorso al Capo  dello  Stato,  poi,  per  i
ricorsi avverso il decreto presidenziale di scioglimento  del  civico
consesso. 
    Complessivamente, l'attivita' del comune di Nardodipace - sebbene
contenuta per la situazione di dissesto finanziario del comune e  per
le ridotte dimensioni demografiche dell'ente -  risulta  di  notevole
impatto sulla collettivita' amministrata, soprattutto se si considera
la centralita' della figura del sindaco il cui  ruolo,  assolutamente
funzionale al mantenimento di  consolidati  rapporti  con  le  locali
cosche, e' finalizzato - come evidenzia il prefetto -  ad  accentuare
una forma di comando discrezionale ed indiscusso che elargisce favori
ed assicura, attraverso la presenza di amministratori direttamente  o
indirettamente collegati alle consorterie locali, l'esercizio  di  un
potere mafioso, inteso come forma assoluta di controllo. 
    Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite
nella relazione del prefetto di  Vibo  Valentia  hanno  rivelato  una
serie   di   condizionamenti   nell'amministrazione    comunale    di
Nardodipace, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali,
che  determinano  lo  svilimento  e  la   perdita   di   credibilita'
dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della
collettivita',  rendendo  necessario  l'intervento  dello  Stato  per
assicurare il risanamento dell'ente. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale  di  Nardodipace
(Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 27 novembre 2015 
 
                                     Il Ministro dell'interno: Alfano 
 
    
                          -----------------
    
 
                     Prefettura di Vibo Valentia 
                    Organo esecutivo di sicurezza 
 
Prot. nr. 30/2-2/2015/N.C./O.P.S. 
 
                                      Vibo Valentia, 9 settembre 2015 
 
                                 All'On. Ministro dell'interno - Roma 
Oggetto: Comune di Nardodipace (VV). Relazione ai sensi dell'articolo
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  come  modificato
dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
    Il Comune di Nardodipace, gia' nel 2008, e' stato interessato  da
una procedura finalizzata ad evidenziare l'eventuale  sussistenza  di
infiltrazioni e/o collegamenti con la criminalita' organizzata. 
    Detta  procedura  si  e'  conclusa  nel   marzo   2010   con   un
provvedimento del Ministro dell'interno  che  riteneva  insufficienti
gli  elementi  forniti  ai  fini  dello  scioglimento  del  consiglio
comunale ex art. 143 TUEL. 
    Nel mese di luglio 2010,  nell'ambito  di  una  vasta  operazione
condotta dalla Procura Distrettuale  di  Reggio  Calabria  denominata
"Crimine", venivano tratti in arresto per associazione  a  delinquere
di tipo mafioso, tra gli altri, il padre  ed  il  cugino  dell'allora
vice Sindaco del Comune di Nardodipace, omissis. 
    La citata Procura, su richiesta della Prefettura di Vibo Valentia
formulata ai sensi del comma 3 dell'art. 143 TUEL,  trasmetteva,  nel
gennaio 2011, lo stralcio  del  fermo  effettuato  nell'ambito  della
citata operazione "Crimine" in data 9 luglio 2010  e  poi  confermato
dal GIP di quel Tribunale, in cui  omissis,  padre  dell'allora  vice
Sindaco di Nardodipace, omissis, veniva individuato come  personaggio
di spicco della 'ndrangheta nelle Serre Vibonesi e organizzatore  del
"locale" di Cassari, frazione di Nardodipace, mentre omissis,  cugino
del predetto vice Sindaco, veniva indicato come  elemento  attivo  al
predetto locale. 
    A  conclusione  delle  citate  verifiche,   infatti,   le   Forze
dell'Ordine, con diverse informative, fornivano al Prefetto  di  Vibo
Valentia gli elementi necessari  e  sufficienti  -  per  avanzare  al
Ministro dell'interno, richiesta di  autorizzazione  per  l'esercizio
delle funzioni d'accesso. 
    Con  decreto  del  24  marzo  2011,  il   Ministro   dell'interno
accoglieva la richiesta e, pertanto, il  Prefetto  di  Vibo  Valentia
disponeva l'accesso, nominando la relativa Commissione omissis. 
    La commissione d'accesso, in  data  20  settembre  2011,  stilava
relazione  al  Prefetto,  riscontrando   elementi   favorevoli   allo
scioglimento degli organi elettivi, ed il Ministero  dell'interno  in
data 12 dicembre 2011, proponeva lo scioglimento. 
    In data 19 dicembre 2011, il consiglio  comunale  di  Nardodipace
(VV) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
per la durata di diciotto mesi, essendo stato riscontrato il radicato
controllo dell'Ente da parte della criminalita' organizzata,  che  ne
ha compromesso la sua imparzialita'.  Il  commissariamento  e'  stato
determinato da: 
    collegamenti e  frequentazioni  tra  componenti  della  compagine
elettiva con esponenti della locale criminalita' organizzata; 
    la  presenza  nell'ambito   dell'amministrazione   comunale,   in
qualita' di Vice sindaco  prima  e  successivamente  di  assessore  e
responsabile del servizio finanziario, del  figlio  del  locale  capo
mafia nonche' capo indiscusso della criminalita' organizzata locale e
collettore delle maggiori decisioni degli stessi ambienti malavitosi; 
    un  contesto  generale  di  illegalita'  nei  settori  strategici
dell'Ente locale, con particolare riferimento a quello del  personale
e degli affidamenti di appalti e servizi; 
    Nell'occasione  veniva  nominata   la   Commissione   prefettizia
omissis. 
    In data  14  gennaio  2013  veniva  richiesta  la  proroga  della
gestione commissariale ex art. 143, comma 3 del  decreto  legislativo
n. 267/2000 per ulteriori mesi 6 (sei). 
    Avverso il decreto di scioglimento  veniva  proposto  ricorso  al
T.A.R. Lazio e successivamente al Capo dello  Stato  che  in  data  6
dicembre 2013, con D.P.R. (udito il parere n. 2661/2013  -  7614/2012
reso dal Consiglio di Stato  -  Sezione  Prima  nell'adunanza  del  9
ottobre 2013) respingeva e dichiarava  in  parte  «improcedibile»  il
ricorso  straordinario  al  Presidente  Repubblica  presentato  dagli
amministratori avverso lo scioglimento del 19 dicembre 2011. 
    In data 21 ottobre 2013, con decreto n. 162/2013, il Tribunale  -
Sezione Civile - di Vibo Valentia dichiarava incandidabile omissis ai
sensi dell'art. 143 decreto legislativo n. 267/2000. 
    Al presente decreto veniva opposto ricorso  in  Appello,  e  cio'
consentiva  la  candidatura  degli  stessi  amministratori   comunali
sciolti con candidato  Sindaco  lo  stesso  omissis,  per  l'elezioni
comunali indette per il 17 novembre 2013 e 18 novembre 2013. 
    In data 19 novembre 2013  veniva  proclamato  Sindaco  omissis  e
terminava la gestione commissariale. 
    In data 6 maggio 2014, la Corte d'Appello - sezione Civile  -  di
Catanzaro dichiarava l'improcedibilta' della  domanda  del  Ministero
dell'interno  volta  alla  declaratoria  di  incandidabilita'   degli
amministratori del disciolto consiglio comunale di Nardodipace  (VV),
stante l'avvenuto espletamento di due turni elettorali nella  Regione
Calabria dalla data dello scioglimento. 
    In data 3 febbraio 2015,  nell'ambito  di  una  vasta  operazione
condotta dalla Procura della Repubblica di Vibo  Valentia  denominata
«Uniti  per  la  Truffa»,  venivano  tratti  in  arresto  per  truffa
aggravata ai danni dello Stato e della  Comunita'  europea,  tra  gli
altri, il Sindaco del Comune di Nardodipace,  omissis,  mentre  altri
amministratori  venivano  sottoposti  alla  misura  dell'obbligo   di
presentazione alla P.G.. 
    La citata Procura, notiziata  la  Prefettura  di  Vibo  Valentia,
trasmetteva lo stralcio del fermo effettuato nell'ambito della citata
operazione «Uniti per la Truffa» emesso dal GIP di quel Tribunale, in
cui tra  gli  altri,  il  Sindaco  omissis  ed  altri  amministratori
comunali (assessori e consiglieri comunali), nonche' proprio omissis,
figlio  di  omissis,  capo  della  'ndrangheta  e  organizzatore  del
«locale» di Cassari, frazione di Nardodipace e personaggio di  spicco
nel territorio delle Serre Vibonesi, figuravano nuovamente  uniti  in
un organizzazione di ditte sodali alla cosca locale. 
    Lo scrivente, con decreto prefettizio  n.  4437  del  3  febbraio
2015, decretava la sospensione del Sindaco  di  Nardodipace  (VV)  ex
art. 11 decreto  legislativo  n.  235/2012  in  virtu'  della  misura
cautelare domiciliare. 
    Successivamente, con decreto n. 6991 del 18 febbraio 2015  (1)  ,
lo scrivente disponeva  l'accesso  al  Comune  di  Nardodipace  (VV),
nominando la relativa omissis. 
    La Commissione, in data 23 febbraio 2015, si insediava presso  il
Comune  di  Nardodipace,  predisponendo   il   relativo   verbale   e
richiedendo contestualmente agli uffici  comunali  la  documentazione
necessaria per l'avvio delle attivita'. 
    In data 26 febbraio 2015, cessava la misura di custodia cautelare
per omissis e lo stesso si re-insediava nella carica di Sindaco. 
    Acquisito quanto sopra e  dopo  aver  proceduto  all'esame  della
rilevante massa di atti presi in consegna nella forma  di  copie,  la
Commissione, con nota del 15 maggio 2015, richiedeva al  Prefetto  di
Vibo Valentia la proroga del termine  assegnato  per  la  conclusione
delle attivita', che veniva concessa con decreto del medesimo in data
18 maggio 2015 con scadenza al 17 agosto 2015. 
    La  complessita'  delle  problematiche  riscontrate  imponeva  la
necessita'  di  approfondimenti   che   venivano   effettuati   anche
attraverso molteplici audizioni di amministratori  e  funzionari  del
Comune di Nardodipace,  nonche'  di  professionisti  a  vario  titolo
coinvolti nelle procedure amministrative. 
    Inoltre, attraverso i dati conoscitivi in possesso delle Forze di
Polizia,  venivano  sviluppati  numerosi  accertamenti  su  posizioni
soggettive di amministratori comunali,  dipendenti  e  collaboratori,
nonche' su altri soggetti di interesse per l'attivita' di accesso. 
    Completate tutte le attivita' acquisitive e conoscitive e'  stata
redatta la relazione conclusiva,  nella  quale  vengono  esposti  gli
esiti degli accertamenti effettuati dalla Commissione alla luce delle
disposizioni ordinamentali e normative vigenti in materia. 
    Il complesso  lavoro  di  acquisizione,  di  ricostruzione  e  di
analisi svolto dalla commissione di accesso consente  preliminarmente
di far rilevare come dalle indagini svolte ed ampiamente  documentate
nel corpo della relazione, sia emersa la sussistenza di  uno  stretto
rapporto tra amministratori e criminalita' organizzata sulla base  di
una  pluralita'  di  circostanze  che  presentano  quel   «grado   di
significativita' e di concludenza», che  la  costante  giurisprudenza
del Consiglio di Stato richiede ai  fini  della  configurabilita'  di
forme di condizionamento degli organi elettivi, che vincolano la vita
amministrativa   dell'Ente   a   dinamiche   riconducibili   a   mire
espansionistiche della criminalita' operante sul territorio. 
    Detti accertamenti hanno consentito,  infatti,  di  appurare  una
fitta e intricatissima rete di parentele dirette  e  collaterali,  di
affinita', di contiguita', di connivenze e di assidue  frequentazioni
degli amministratori comunali in carica e  di  molti  dipendenti  con
numerosi soggetti gravati da diversi precedenti penali e di  polizia,
nonche' con noti esponenti delle consorterie  criminali  delle  Serre
Vibonesi. 
    ...omissis... 
    L'affermazione  delle  consorterie  criminali   passa   anche   e
soprattutto dal controllo dell'amministrazione comunale; e' in questa
ottica  che  vanno   inquadrate   le   assidue   frequentazioni   tra
amministratori comunali ed appartenenti alle cosche locali. 
    La  via  della  politica   e   del   controllo   della   pubblica
amministrazione  e  di  conseguenza  la  gestione   delle   attivita'
economiche ad  essa  collegate,  sono  fondamentali  per  un  piccolo
Comune, quale e' Nardodipace, in cui il piu' misero contributo di una
manciata di euro, la concessione di un buono spesa o di una borsa  di
studio, l'appalto, anche di modico valore, l'assegnazione di un posto
di lavoro, anche temporaneo, ovvero di un taglio boschivo,  fanno  la
differenza tra l'indigenza ed il benessere e  rappresentano,  quindi,
una delle chiavi di lettura per analizzare tutti i  fenomeni  che  si
verificano all'interno della comunita' locale. 
    Appare improbabile,  in  ragione  dei  legami  a  diverso  titolo
intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti  del  Comune  di
Nardodipace e la criminalita' organizzata locale,  consolidatasi  nel
tempo in quel contesto ambientale,  che  la  funzione  amministrativa
dell'ente non ne sia fortemente condizionata. 
    ...omissis... 
    Del resto la fitta rete di rapporti e di frequentazioni non puo',
nel caso in esame, ricondursi semplicemente  a  diffusi  ed  ordinari
rapporti di parentela e di conoscenza, tipici delle  piccole  realta'
territoriali,  in  quanto  essa  influenza,  per  come  emerge  dalle
risultanze delle verifiche effettuate, le scelte operate dagli organi
amministrativi e si configura,  quindi,  come  una  chiara  forma  di
condizionamento delle cosche locali,  interessate  a  consolidare  la
propria posizione di  potere  anche  attraverso  il  controllo  delle
istituzioni locali:  tutto  cio'  che  insiste  sul  territorio  deve
necessariamente avere il placet della cosca criminale  che,  appunto,
anche attraverso  gli  organi  amministrativi  esercita  tale  totale
controllo intervenendo direttamente anche nella gestione di  illeciti
rapporti economici ...omissis... 
    In realta' sono  proprio  le  ridotte  dimensioni  dell'Ente,  le
fragili condizioni socioculturali di quella comunita', che, unite  ad
una accertata e storica diffusione  sul  territorio  di  fenomeni  di
criminalita' organizzata, favoriscono una  sorta  di  assoggettamento
della comunita' stessa ad un modus operandi tipicamente mafioso e che
si esplicita anche attraverso l'azione dell'amministrazione comunale;
da quanto emerso, infatti, molte  delle  attivita'  poste  in  essere
dalla   stessa,   lungi   dall'essere   improntate    al    principio
dell'efficienza  e   buon   andamento   dell'azione   amministrativa,
risultano, invece, funzionali a consolidare equilibri poco chiari  e,
soprattutto,    ad    esercitare,    al    fine     di     accentuare
quell'assoggettamento di cui  si  e'  detto,  una  forma  di  comando
discrezionale  ed  indiscusso  che  elargisce  favori  ed   assicura,
attraverso   la   presenza   di   amministratori    direttamente    o
indirettamente collegati alle consorterie locali, l'esercizio  di  un
potere mafioso, inteso come forma assoluta di  controllo,  un  potere
estrinsecato proprio per il tramite del primo cittadino omissis 
    ...omissis... 
    Non puo' che interpretarsi in tal  senso,  il  comportamento  del
Sindaco omissis che, attraverso un'azione ammantata da  efficientismo
ed  intraprendenza,  ma  in  realta'   eufemisticamente   disinvolta,
irrispettosa delle regole e dei principi ordinamentali,  finisce  per
essere  assolutamente  funzionale  al  mantenimento  di   consolidati
rapporti con le cosche locali. Al riguardo si richiamano, oltre  alle
risultanze investigative dell'operazione «Uniti per  la  Truffa»,  le
assidue frequentazioni dello stesso con noti esponenti della malavita
organizzata,  le  tante  violazioni  di   legge   ed   illegittimita'
riscontrate in materia di assunzioni ed amministrativa in genere. 
    ...omissis... 
    Alla luce di cio', non possono non trovare peso quelle situazioni
che, sebbene non traducibili in  addebiti  personali,  sono  comunque
tali da rendere plausibili, nella concreta realta' contingente  e  in
base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di una  soggezione,  o  meglio
nel  caso  di  specie,  di  un  concorso  degli  amministratori  agli
interessi  della  criminalita'  organizzata  e  che   la   richiamata
giurisprudenza del Consiglio di Stato ricollega anche  a  vincoli  di
parentele o di affinita', a rapporti di amicizia o di affari,  ovvero
a frequentazioni. 
    Assumono importanza decisiva, accanto ai  collegamenti  esistenti
fra singoli  amministratori  ed  esponenti  della  criminalita',  che
intensamente ricorrono  e  che  sono  documentati  nel  lavoro  della
Commissione d'accesso, anche i tratti di una sistematica operativita'
caratterizzata da diffuse irregolarita', anomalie  e  condizionamenti
dell'andamento dell'attivita' amministrativa  dell'Ente  locale,  sia
per quanto concerne la gestione degli  apparati  amministrativi,  sia
nello svolgimento delle funzioni amministrative. 
    Per come evidenziato dal Consiglio di Stato «la ratio della norma
non tende solo a stroncare la commissione di illeciti, ma si inquadra
nel sistema preventivo di controllo generale riservato allo Stato  in
ordine a fatti che si reputano idonei  a  determinare  uno  sviamento
dell'interesse pubblico»; l'accento,  pertanto,  e'  posto  non  solo
sulle possibili forme assunte  dai  rapporti  tra  amministratori  ed
esponenti della  criminalita'  organizzata,  quanto  piuttosto  sugli
effetti  della   permeabilita'   dell'amministrazione   comunale   ai
condizionamenti malavitosi. 
    In  questo  quadro  vanno  letti  i  seguenti  elementi,   emersi
dall'attivita'  ispettiva,  che  appaiono,   unitamente   ad   altri,
diffusamente esposti nel presente lavoro, meritevoli  di  particolare
valutazione, nella loro valenza  sintomatica  di  un  condizionamento
degli organi amministrativi da parte delle consorterie criminali. 
    La maggioranza degli amministratori del  Comune  di  Nardodipace,
nonche' molti dei loro rispettivi familiari, sono stati  coinvolti  a
vario  titolo  nell'operazione  di  P.G.  «Uniti  per   la   Truffa»;
l'attivita' investigativa ha consentito di porre fine ad un sodalizio
criminale scaturito in seno alla compagine  amministrativa  e  volto,
attraverso l'ausilio ed il placet  della  locale  di  'ndrangheta,  a
sottrarre  indebitamente   fondi   pubblici   destinati   a   creare,
potenzialmente, imprenditorialita'  sul  territorio.  La  distrazione
delle  somme  di  denaro,  ammontante  a  400.000  euro  circa  nella
prefigurazione  delinquenziale  del  sodalizio,  non  solo   non   ha
consentito  il  realizzarsi  di   alcuno   sviluppo   effettivo   sul
territorio, ma ha,  altresi',  riaffermato  come  in  Calabria  e  in
particolar modo a Nardodipace,  la  'ndrangheta  non  solo  riesca  a
permeare gli apparati pubblici, ma altresi' a fondersi con essi; 
    ...omissis... 
    Non e'  irrilevante,  inoltre,  la  circostanza  che  gli  stessi
soggetti coinvolti nella citata operazione di polizia siano  a  vario
titolo presenti o, comunque coinvolti in vicende dell'Amministrazione
comunale, ...omissis... Le vicende  citate  chiariscono,  ove  ce  ne
fosse ancora bisogno,  l'intreccio  indissolubile  di  interessi  tra
soggetti  appartenenti  allo  stesso  sodalizio  criminale   che   si
riverbera nella gestione della cosa pubblica. 
    Per quanto attiene al personale, va  preliminarmente  evidenziato
che gli accertamenti svolti sul personale dipendente del Comune hanno
fatto rilevare, anche in questo caso, una  fitta  rete  di  relazioni
parentali e/o frequentazioni di molti dipendenti con  elementi  della
criminalita' organizzata, per come ampiamente documentato  nel  corpo
della relazione e che conferma la sussistenza di un intricato sistema
di equilibri, funzionale a consolidare direttamente o  indirettamente
il potere delle cosche ed a favorire, comunque, quella  permeabilita'
dell'Ente alle influenze malavitose. 
    Inoltre, confermativa di quel quadro di diffusa  irregolarita'  e
della scarsa propensione degli  organi  amministrativi  ad  affermare
solide condizioni di legalita'  e  di  buona  amministrazione,  quali
argini imprescindibili alla pervasivita' mafiosa, e' indubbiamente la
gestione del personale. 
    Rilevano in tal senso: 
      le procedure relative  alla  rideterminazione  della  dotazione
organica  che,  seppure  sostenute  da  una  molteplicita'  di   atti
puntigliosamente confezionati, denotano, verosimilmente, la  volonta'
del Sindaco e della  giunta  di  ribaltare  le  determinazioni  della
Commissione straordinaria al  fine  di  favorire  i  dipendenti  piu'
vicini all'Amministrazione, pur trincerandosi dietro le  verifiche  e
le attivita' di approfondimento  effettuate,  solo  formalmente,  dal
segretario comunale. 
      la  palese  irregolarita'  di  alcune  procedure  eseguite  che
dimostra, ancora una volta, un uso quasi  temerario  degli  strumenti
normativi, liberamente interpretati e utilizzati  per  interessi  non
sempre generali e pubblici «in fraudem legis vero qui, salvis verbis,
legis sententiam eius circumvenit» (2) . 
      la  mancanza  di  un'adeguata  motivazione   in   ordine   alla
necessita'  di  modificare  le   determinazioni   della   Commissione
straordinaria, vagliate positivamente dal Ministero dell'interno; 
      la dichiarazione di esubero di alcuni dipendenti, verso i quali
con la delibera della giunta n. 141 si stabilisce apoditticamente, in
palese contrasto con la ratio della norma e inficiando  di  fatto  la
misura  adottata  per  il  risanamento  dell'Ente,  che  ai  predetti
dipendenti  non  sono  applicabili  le  disposizioni  relative   alla
disponibilita'  di  cui  all'art.  33  del  decreto  legislativo   n.
165/2001, rimanendo gli stessi in  esubero  rispetto  alla  dotazione
organica rideterminata dall'Ente pur conservando il posto  di  lavoro
fuori dotazione organica presso il Comune di Nardodipace. 
    Riguardo alla gestione amministrativa  con  particolare  riguardo
alla revoca degli incarichi legali, l'analisi delle delibere e  delle
determine degli  organi  tecnici  evidenzia  un  modus  operandi  del
Sindaco omissis e della sua Giunta  caratterizzato  da  una  completa
indifferenza verso gli interessi pubblici e, soprattutto, espressione
di  un  atteggiamento  di  arroganza  anche  nell'interpretazione   e
applicazione delle norme, tanto da ritenersi legibus soluti. 
    E' utile rilevare come attraverso veri e  propri  «contorcimenti»
giuridici contenuti  nella  motivazione  della  delibera,  la  Giunta
giunga,  senza  valutare  le  conseguenze  negative  per  l'interesse
pubblico derivanti dalla determinazione adottata, all'annullamento di
diversi incarichi legali affidati dalla commissione straordinaria per
rilevanti questioni dell'Ente. 
    Con  l'adozione   dell'atto,   delegittimante   l'operato   della
Commissione  straordinaria,  di  fatto,  gli   amministratori   hanno
annullato  degli  incarichi  conferiti  per  vicende  in  cui   erano
coinvolti interessi degli stessi,  quali  la  costituzione  di  parte
civile dell'Ente in processi in cui il Sindaco  in  primis  ed  altri
amministratori  risultavano  rinviati  a   giudizio   per   questioni
riguardanti la precedente gestione amministrativa conclusasi  con  lo
scioglimento per infiltrazioni mafiose, la resistenza davanti al  TAR
Lazio prima e nell'ambito del ricorso al Capo dello Stato, poi, per i
ricorsi avverso il DPR di scioglimento proposti dal Sindaco omissis e
altri amministratori, evidenziando un palese conflitto  di  interesse
che avrebbe imposto il dovere di astenersi da ogni decisione ai sensi
dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL). Tale  norma,
appunto,  obbliga  gli  amministratori  a  non  prendere  parte  alla
discussione ed alla votazione di delibere nelle quali si tratti di un
interesse proprio o di propri congiunti entro il 4 grado.  Violazione
particolarmente grave  (probabilmente  valutabile  sotto  il  profilo
penale dell'eventuale abuso d'ufficio) in quanto la norma e' posta  a
salvaguardia  in   particolare   dei   principi   costituzionali   di
imparzialita' e di buona amministrazione. 
    Appare evidente, ancora una volta, il  tentativo  del  Sindaco  e
della Giunta di piegare gli  interessi  dell'Ente  a  quelli  privati
propri, o di persone vicine  all'amministrazione  stessa,  attraverso
una gestione che, nonostante le forzate  motivazioni  giuridiche  dei
provvedimenti adottati, denotano un sistema  clientelare,  permeabile
alle   pressioni   esterne,   secondo   un   consolidato    principio
criminale-clientelare      che      permea      l'intero      operato
dell'Amministrazione omissis il  tutto,  celato  dietro  un  velo  di
ossequioso fittizio rispetto della legalita'  ed  una  paternalistica
vicinanza all'elettorato  che  altro  non  dissimula  che  la  tutela
spregiudicata di interessi propri, complementari  all'affermazione  e
rafforzamento della criminalita' organizzata sul territorio. 
    Revocata la costituzione di parte civile dell'Ente nei  confronti
di un'Amministrazione gia'  sciolta  per  infiltrazioni  mafiose  non
resta  che  proclamare  icasticamente  che  nel  Comune  piu'  povero
dell'entroterra vibonese la «'ndrangheta non esiste!» Sic!... o forse
che, riflessione piu'  condivisibile,  vi  sia  una  commistione  si'
profonda  e  viscerale  tale  da  rendere   la   stessa   un   unicum
indissolubile con l'intera Amministrazione. 
    In relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi, per quel
che riguarda le  procedure  per  l'acquisizione  di  lavori,  beni  e
servizi, l'attivita' svolta dalla Commissione ha permesso di rilevare
una marcata approssimazione e superficialita' nell'organizzazione  di
un cosi' importante aspetto della  vita  amministrativa,  reso  ancor
piu' delicato dalle non ottimali  condizioni  economiche  strutturali
dell'Ente. 
    A riguardo, si  ritiene  utile  evidenziare  come  -  oltre  alle
irregolari modalita' utilizzate per la scelta dei contraenti  sia  in
relazione all'omesso ricorso al MEPA, sia perche'  tali  scelte  sono
state direttamente effettuate dall'organo politico anziche' da quello
gestionale - ...omissis... 
    Dalla  disamina  della  documentazione  acquisita,   e'   emerso,
inoltre, un  reticolo  di  collegamenti,  parentele  e  rapporti  tra
persone, societa' e, quindi, interessi economici,  imprenditoriali  e
sociali gravitanti intorno al Sindaco ed alla Giunta.  Tale  modo  di
amministrare  la  cosa  pubblica,  fa  comprendere,  chiaramente,  il
generale  grado  di  permeabilita'  di   un   ambiente   territoriale
particolarmente esposto a influenze mafiose che, come noto, inclini a
coinvolgere soggetti apparentemente neutri. 
    Per le circostanze evidenziate nella presente relazione  e  sulla
base di tutti gli elementi esposti, non puo' che farsi  ulteriormente
rilevare  come  l'andamento  dell'attivita'   amministrativa   appaia
fortemente compromesso  dall'esistenza  di  condizionamenti  tali  da
incidere sulla libera  determinazione  degli  organi  comunali  e  da
compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative. 
    Il quadro complessivo che ne deriva, infatti, caratterizzato,  da
un lato, dalla storica presenza delle cosche  sul  territorio  e  dai
documentati rapporti delle consorterie mafiose con gli amministratori
e, dall'altro, dalle precarie condizioni di funzionalita'  dell'Ente,
fa   ragionevolmente   ritenere   sussistente   una   condizione   di
permeabilita'   dell'Ente   alle   influenze   delle   organizzazioni
criminali. 
    Emergono, infatti, da tale quadro  e  sotto  molteplici  aspetti,
quelle circostanze concrete, univoche  e  rilevanti  richieste  dalla
vigente  normativa  ai  fini  della  individuazione  di  elementi  su
collegamenti diretti o indiretti con la  criminalita'  organizzata  e
della configurabilita' di  forme  di  condizionamento  dell'attivita'
amministrativa. 
    Conseguentemente,  e'  doveroso  sottoporre  quanto  sopra   alle
valutazioni degli Organi Istituzionali competenti all'adozione  delle
misure e dei presidi che, a tal fine, il legislatore  ha  prefigurato
con l'art. 143 del TUEL, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 30,
della legge 15 luglio 2009 n. 94. ...omissis... 
    Sulla base dell'analisi svolta,  non  possono  non  trovare  peso
quelle situazioni peraltro traducibili  in  addebiti  personali,  che
sono tali da rendere plausibili, nella concreta  realta'  contingente
ed in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi  di  un  condizionamento
degli amministratori da parte della criminalita' organizzata. 
    Alla luce degli elementi emersi ed acquisito il parere favorevole
del Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
integrato  con  la  partecipazione   del   Procuratore   distrettuale
antimafia di Catanzaro e del Procuratore  della  Repubblica  di  Vibo
Valentia, nella  seduta  odierna,  di  cui  si  allega  stralcio  del
verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento  del  consiglio
comunale di Nardodipace  ex  art.  143  del  decreto  legislativo  n.
267/2000, cosi' come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. 
 
                                                   Il Prefetto: Bruno 
 
(1) ex art. 11 comma 8 del decreto legislativo n. 235/2012 allo scopo
    di acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti  i
    servizi comunali 
 
(2) contro la legge (agisce) colui che, fatte salve le parole, aggira
la sostanza (della legge)