Art. 16 
 
 
Soggetti  legittimati  all'immisione  e  all'aggiornamento  dei  dati
                contenuti nella Banca dati nazionale 
 
  1. L'immissione di dati nella  Banca  dati  nazionale  ed  il  loro
aggiornamento  e'  eseguito  esclusivamente  dai  soggetti   di   cui
all'articolo  15,  comma  1,  lettera  a),  n.   2,   preventivamente
autorizzati dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario. 
  2. Al predetto personale possono essere rilasciate  credenziali  di
autenticazione che consentono sia l'immissione e l'aggiornamento, sia
l'accesso alla Banca dati nazionale.  In  ogni  caso  le  credenziali
devono consentire la registrazione delle singole operazioni  eseguite
secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.