Art. 13 
 
 
                   Funzioni e durata dell'incarico 
 
  1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi
i membri di diritto, durano in carica cinque anni a  decorrere  dalla
data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile. 
  2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attivita' e'
indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed e' svolta  nel
rispetto dei principi di  terzieta',  imparzialita'  ed  equidistanza
dagli interessi di parte, in base all'obiettivo  apprezzamento  degli
elementi  di  giudizio,  esclusa  ogni  considerazione  di  interessi
territoriali, di categoria o di parte. 
  3. In caso di decadenza o cessazione  dall'incarico  per  qualsiasi
motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti
con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.