Art. 13 Funzioni e durata dell'incarico 1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile. 2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attivita' e' indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed e' svolta nel rispetto dei principi di terzieta', imparzialita' ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte. 3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.