Art. 2 Commissioni censuarie locali 1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23. 2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il presidente della commissione censuaria locale e' nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. 4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico o, in subordine, d'eta'.
Note all'art. 2: Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, vedi nelle note alle premesse.