Art. 11 Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, puo' essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame di piu' di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un'azienda: a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non e' stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto; b) che non e' soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili; d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile.