Art. 11 
 
 
Requisiti specifici  per  il  pollame  destinato  alla  fornitura  di
                     selvaggina da ripopolamento 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e
18, puo' essere oggetto di scambi intracomunitari  esclusivamente  il
pollame di piu' di 72 ore destinato alla fornitura di  selvaggina  da
ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un'azienda: 
    a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa  o  per  un  periodo  di
oltre 21 giorni e nella quale, nel  corso  delle  due  settimane  che
precedono la spedizione, non e' stato messo in contatto  con  pollame
recentemente introdotto; 
    b) che non e' soggetta ad  alcuna  misura  di  polizia  sanitaria
applicabile al pollame; 
    c) che non presenta alcun segno clinico o  sospetto  di  malattia
contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito, a
cura  del  veterinario  ufficiale  o  abilitato,  nelle  48  ore  che
precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili; 
    d) situata al di fuori di una zona soggetta a  divieti  istituiti
in applicazione alla  legislazione  vigente  per  motivi  di  polizia
sanitaria in seguito ad un focolaio di una  malattia  alla  quale  il
pollame e' sensibile.