Art. 12 
 
 
     Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova 
 
  1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi
comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6,
7, 8 e 9, nonche' quelli indicati nell'articolo 16. 
  2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere  oggetto  di
scambi intracomunitari qualora: 
    a) al momento  della  spedizione  provengono  da  branchi  con  i
seguenti requisiti: 
      1) hanno soggiornato nell'Unione dalla schiusa o da almeno  tre
mesi; 
      2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi  clinici  di
malattie contagiose del pollame; 
      3) se vaccinati, le condizioni di  vaccinazione  rispondono  ai
requisiti stabiliti all'allegato III; 
      4)  non  soggetti  ad  alcuna  misura  di   polizia   sanitaria
applicabile al pollame; 
      5) provenienti da una azienda situata al di fuori di  una  zona
soggetta  per  motivi  di  polizia  sanitaria  a  misure  restrittive
adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in  seguito
ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile; 
    b) il pollame destinato allo scambio  intracomunitario  e'  stato
sottoposto,  nel  mese  che  precede  la   spedizione,   alle   prove
sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum  e
della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato  II,  capitolo
III, con esito negativo; 
    c) le uova da cova o  i  pulcini  di  un  giorno  destinati  allo
scambio intracomunitario provengono da un branco di origine  che  nei
tre mesi che precedono la spedizione  e'  stato  sottoposto  a  prove
sierologiche  per  la  ricerca  della  Salmonella  pullorum  e  della
Salmonella gallinarum tale da consentire di individuare, con un grado
di affidabilita' del 95 per cento, un'infezione avente prevalenza del
5 per cento. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  alle  partite
comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.