Art. 12 Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova 1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' quelli indicati nell'articolo 16. 2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di scambi intracomunitari qualora: a) al momento della spedizione provengono da branchi con i seguenti requisiti: 1) hanno soggiornato nell'Unione dalla schiusa o da almeno tre mesi; 2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; 3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III; 4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; 5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile; b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario e' stato sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III, con esito negativo; c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione e' stato sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilita' del 95 per cento, un'infezione avente prevalenza del 5 per cento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.