Art. 13 Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle 1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui e' riconosciuto lo status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' si applicano le seguenti disposizioni: a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non sono vaccinati; 2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato; 3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti: 1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle; 2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui alla lettera a); 3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a); c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i seguenti requisiti: 1) non e' vaccinato contro la malattia di Newcastle; 2) e' stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in una azienda d'origine o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun volatile e' vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione e' stato ivi introdotto durante detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di quarantena; 3) e' stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite dalla Commissione europea; d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3); 2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria. 2. Ai fini del riconoscimento dello status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della salute puo' presentare alla Commissione europea un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli elementi di cui all'articolo 15. 3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle e' attribuito ad una regione sulla base dei seguenti criteri: a) l'assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657; b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle; c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657. 4. La Commissione europea puo' sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in uno dei seguenti casi: a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di Newcastle; b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 16. - 1. L'autorita' competente puo' autorizzare o rendere obbligatoria la vaccinazione contro la malattia a scopo di profilassi o per integrare le misure di lotta applicate in caso di comparsa della malattia stessa, mediante vaccini la cui immissione in commercio sia stata autorizzata dal Ministero della sanita'.».