Art. 13 
 
 
Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non  vaccinazione
                   contro la malattia di Newcastle 
 
  1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso  gli
Stati membri o regioni di Stati  membri  a  cui  e'  riconosciuto  lo
status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di  Newcastle'
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano  uno  dei
seguenti requisiti: 
      1) non sono vaccinati; 
      2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato; 
      3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno  trenta  giorni
prima della raccolta delle uova da cova; 
    b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di
selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti: 
      1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle; 
      2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni  di  cui
alla lettera a); 
      3) provengono da incubatoi  in  cui  i  metodi  di  lavorazione
garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi
completamente diversi  rispetto  alle  uova  che  non  soddisfano  le
condizioni della lettera a); 
    c) il  pollame  riproduttore  e  da  reddito  deve  soddisfare  i
seguenti requisiti: 
      1) non e' vaccinato contro la malattia di Newcastle; 
      2)  e'  stato  isolato  per  quattordici  giorni  prima   della
spedizione,  o  in  una  azienda  d'origine  o  in  una  stazione  di
quarantena controllata da un veterinario  ufficiale,  in  cui  nessun
volatile e' vaccinato contro la malattia  di  Newcastle  nei  ventuno
giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso  da  quelli
che fanno parte della spedizione  e'  stato  ivi  introdotto  durante
detto periodo, fermo restando che nessuna  vaccinazione  puo'  essere
praticata nelle stazioni di quarantena; 
      3) e' stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la
spedizione, a un controllo  sierologico  rappresentativo,  con  esito
negativo, ai fini  della  ricerca  di  anticorpi  della  malattia  di
Newcastle secondo modalita' stabilite dalla Commissione europea; 
    d) il pollame da macellazione proviene da branchi che  soddisfano
uno dei seguenti requisiti: 
      1) se non sono vaccinati contro la malattia di  Newcastle  sono
nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3); 
      2) se sono vaccinati, sono stati  sottoposti,  nei  quattordici
giorni che precedono la spedizione, ad un  test  effettuato  ai  fini
dell'isolamento  del  virus  della  malattia  di  Newcastle   secondo
modalita' stabilite in sede comunitaria. 
  2. Ai  fini  del  riconoscimento  dello  status  di  'Zona  di  non
vaccinazione contro la malattia di Newcastle' per l'intero territorio
nazionale e solo per alcune  regioni  di  esso,  il  Ministero  della
salute  puo'  presentare  alla  Commissione  europea   un   programma
contenente anche le garanzie complementari generali o  specifiche  da
richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli
elementi di cui all'articolo 15. 
  3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, lo status di zona
di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle e' attribuito  ad
una regione sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  l'assenza  di  autorizzazioni  alla  vaccinazione  contro  la
malattia di Newcastle nei 12  mesi  precedenti,  ad  eccezione  della
vaccinazione   obbligatoria   dei   piccioni   viaggiatori   di   cui
all'articolo 16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 1996, n. 657; 
    b) i branchi di riproduzione sono stati  sottoposti,  almeno  una
volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la  presenza
della malattia di Newcastle; 
    c) nelle aziende non  esiste  pollame  che  sia  stato  vaccinato
contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad  eccezione
dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657. 
  4. La Commissione europea puo' sospendere il  riconoscimento  dello
status di zona di non vaccinazione per la malattia  di  Newcastle  in
uno dei seguenti casi: 
    a) mancato controllo di una grave  epizoozia  della  malattia  di
Newcastle; 
    b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti
di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 novembre 1996,  n.  657,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 16. - 1. L'autorita' competente puo'  autorizzare
          o rendere obbligatoria la vaccinazione contro la malattia a
          scopo di profilassi o per  integrare  le  misure  di  lotta
          applicate  in  caso  di  comparsa  della  malattia  stessa,
          mediante vaccini la cui immissione in commercio  sia  stata
          autorizzata dal Ministero della sanita'.».