Art. 14 Programmi di controllo 1. Il Ministero della salute puo' sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o piu' malattie cui e' sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi, che contiene le seguenti informazioni: a) la situazione della malattia nel territorio; b) la giustificazione del programma, data l'entita' della malattia e il rapporto costi/benefici previsti; c) la zona geografica in cui il programma sara' applicato; d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonche' le procedure relative ai test; e) la procedura di controllo; f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento; g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati all'atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma. 2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione europea per l'approvazione.