Art. 14 
 
 
                       Programmi di controllo 
 
  1. Il Ministero della salute puo' sottoporre all'approvazione della
Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di  lotta
contro una o piu' malattie cui e' sensibile il pollame, precisando le
garanzie complementari generali o limitate richieste  ai  fini  degli
scambi, che contiene le seguenti informazioni: 
    a) la situazione della malattia nel territorio; 
    b)  la  giustificazione  del  programma,  data  l'entita'   della
malattia e il rapporto costi/benefici previsti; 
    c) la zona geografica in cui il programma sara' applicato; 
    d) i vari statuti applicabili agli  stabilimenti  ed  il  livello
normativo  imposto  per  ciascuna  categoria  nonche'  le   procedure
relative ai test; 
    e) la procedura di controllo; 
    f) le misure da assumere in caso  di  perdita  dello  statuto  da
parte dello stabilimento; 
    g) le misure da assumere in caso di risultati positivi  accertati
all'atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del
programma. 
  2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di
cui  al  comma  1  e'  comunicata  alla   Commissione   europea   per
l'approvazione.