Art. 15 
 
 
Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne  da  una  delle
                malattie cui e' sensibile il pollame 
 
  1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati  e  delle
informazioni in possesso, ritiene  che  il  territorio  nazionale  e'
totalmente o parzialmente indenne da  una  o  piu'  malattie  cui  e'
sensibile  il  pollame,  presenta  una  relazione  alla   Commissione
contenente le seguenti informazioni: 
    a) la tipologia della malattia e la  cronistoria  della  comparsa
della stessa sul territorio; 
    b) i risultati dei  test  di  controllo  basati  su  una  ricerca
sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la  malattia
e' obbligatoriamente dichiarata alle autorita' competenti; 
    c) la durata del controllo effettuato; 
    d) l'indicazione dell'eventuale periodo durante il quale e' stata
vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona  geografica  cui
si estende il divieto; 
    e)  le  norme  che  consentono  di  controllare  l'assenza  della
malattia. 
  2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione  di  cui
al comma 1, la  Commissione  europea  concede  il  riconoscimento  di
territorio indenne, con le garanzie generali o limitate  che  possono
essere richieste negli scambi intracomunitari. 
  3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del
Ministero della salute delle eventuali modifiche  delle  informazioni
di cui al comma 1, puo' modificare o eliminare le garanzie di cui  al
comma 2.