Art. 15 Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui e' sensibile il pollame 1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale e' totalmente o parzialmente indenne da una o piu' malattie cui e' sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione contenente le seguenti informazioni: a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa della stessa sul territorio; b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia e' obbligatoriamente dichiarata alle autorita' competenti; c) la durata del controllo effettuato; d) l'indicazione dell'eventuale periodo durante il quale e' stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto; e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia. 2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. 3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 1, puo' modificare o eliminare le garanzie di cui al comma 2.