Art. 16 
 
 
                Condizioni generali per il trasporto 
 
  1. I pulcini di un giorno e le uova da  cova  sono  trasportati  in
contenitori nuovi a perdere, progettati  per  essere  utilizzati  una
sola volta  e  successivamente  distrutti  ovvero  riutilizzabili,  a
condizione  che  vengano  puliti  e  disinfettati   prima   di   ogni
riutilizzazione. 
  2. I contenitori di  cui  al  comma  1  sono  utilizzabili  per  il
trasporto secondo le seguenti condizioni: 
    a) contengono i pulcini di un giorno o uova  da  cova  di  uguale
specie, categoria  e  tipo  di  volatile,  provenienti  dallo  stesso
stabilimento; 
    b) hanno un'etichetta indicante: 
      1) lo Stato membro e la regione di origine; 
      2) il numero di riconoscimento dello stato di  origine  di  cui
all'allegato II, capitolo I, punto 2; 
      3) il  numero  di  pulcini  o  di  uova  contenuti  in  ciascun
imballaggio; 
      4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova. 
  3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o  le  uova  da
cova  possono  essere  raggruppati  per  il  trasporto  in   appositi
contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e
le indicazioni di cui al comma 2, lettera b). 
  4. Il pollame riproduttore o da reddito e' trasportato in scatole o
gabbie: 
    a) contenenti soltanto volatili di  uguale  specie,  categoria  e
tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; 
    b) recanti il numero  di  riconoscimento  dello  stabilimento  di
origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2. 
  5. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di  un  giorno
sono spediti  entro  il  piu'  breve  termine  allo  stabilimento  di
destinazione senza entrare in contatto con altri  volatili  vivi,  ad
eccezione del pollame riproduttore o da reddito o  i  pulcini  di  un
giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto. 
  6. Il pollame da  macellazione  e'  avviato  entro  il  piu'  breve
termine al macello di destinazione  senza  entrare  in  contatto  con
altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa
le condizioni del presente decreto. 
  7.  Il  pollame  destinato  alla   fornitura   di   selvaggina   da
ripopolamento e' avviato quanto prima al luogo di destinazione  senza
entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione  di  quello  che
soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto. 
  8. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono  concepiti  in
modo da: 
    a) evitare  la  perdita  di  escrementi  e  da  ridurre  il  piu'
possibile la perdita di piume durante il trasporto; 
    b) facilitare l'osservazione dei volatili; 
    c) consentire la pulitura e la disinfezione. 
  9. I mezzi di trasporto, i contenitori,  le  scatole  e  le  gabbie
riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e  dopo  lo  scarico,
secondo  le  istruzioni  del  Servizio  veterinario   della   Azienda
sanitaria locale competente per territorio.