Art. 17 
 
 
               Condizioni specifiche per il trasporto 
 
  1. Il trasporto del pollame di cui all'articolo 16, commi 5, 6 e 7,
e' vietato attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria
o per la malattia di Newcastle, a meno che non si  svolge  su  grandi
assi stradali o ferroviari.