Art. 18 Documentazione sanitaria 1. Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario: a) conforme al modello di cui all'allegato IV completato in conformita' con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale; b) firmato dal veterinario ufficiale; c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; d) valido per la durata di cinque giorni; e) costituito da un unico foglio; f) previsto per un unico destinatario; g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 30 marzo 2004, n. 599/2004, si veda nelle note alle premesse.