Art. 18 
 
 
                      Documentazione sanitaria 
 
  1. Il pollame e le uova da cova oggetto di  scambi  intracomunitari
sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione
da un certificato sanitario: 
    a) conforme al modello  di  cui  all'allegato  IV  completato  in
conformita' con il regolamento (CE) n.  599/2004  della  Commissione,
del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un  modello  armonizzato
di  certificato  e  di  verbale  d'ispezione  relativi  agli   scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine  animale  firmato
da un veterinario ufficiale; 
    b) firmato dal veterinario ufficiale; 
    c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello
Stato membro di spedizione e nella lingua o  nelle  lingue  ufficiali
dello Stato membro di destinazione; 
    d) valido per la durata di cinque giorni; 
    e) costituito da un unico foglio; 
    f) previsto per un unico destinatario; 
    g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del
certificato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  30
          marzo 2004, n. 599/2004, si veda nelle note alle premesse.