Art. 19 
 
 
          Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18 
 
  1. Il Ministro della salute puo' concedere  ad  uno  o  piu'  Stati
membri di spedizione, a condizione di  reciprocita',  autorizzazioni,
di  portata  generale   ovvero   specifica   limitatamente   a   casi
determinati,  in  base  alle   quali   e'   consentito   lo   scambio
intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato
di cui all'articolo 18.