Art. 19 Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18 1. Il Ministro della salute puo' concedere ad uno o piu' Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocita', autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali e' consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato di cui all'articolo 18.