Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) pollame:  gli  avicoli,  ossia  animali  della  specie  Gallus
gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni,  fagiani,
pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in  cattivita'
ai fini della riproduzione della produzione di carne  o  di  uova  da
consumo e di altri  prodotti  o  della  fornitura  di  selvaggina  da
ripopolamento; 
    b) uova da cova: le uova, prodotte dai  volatili  quali  definiti
alla lettera a), destinate all'incubazione; 
    c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore,  che  non
sono stati ancora nutriti, ad  eccezione  delle  anatre  di  Barberia
(Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti; 
    d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o piu',  destinati
alla produzione di uova da cova; 
    e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o piu', allevati per
la produzione di carne o di uova da consumo o  per  la  fornitura  di
selvaggina da ripopolamento; 
    f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente  al
macello per essere macellati entro il piu'  breve  tempo  e  comunque
entro 72 ore dal loro arrivo; 
    g) branco: l'insieme dei  volatili  di  uguale  stato  sanitario,
tenuti in uno stesso locale o  recinto  che  costituiscono  un'unita'
epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende  tutti
i volatili che dividono lo stesso ambiente; 
    h) piccola partita: una partita di pollame e  uova  da  cova  che
comprende meno di 20 unita'; 
    i) azienda: un impianto, che  puo'  includere  uno  stabilimento,
utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame  riproduttore
o da reddito; 
    l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto  situato  in  uno
stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita': 
      1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui  attivita'
consiste nella  produzione  di  uova  destinate  alla  produzione  di
pollame riproduttore; 
      2) stabilimento di  moltiplicazione:  lo  stabilimento  la  cui
attivita' consiste nella produzione di uova da  cova  destinate  alla
produzione di pollame da reddito; 
      3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore:  lo
stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento  del  pollame
riproduttivo prima dello stadio riproduttivo; 
      4) stabilimento per l'allevamento del pollame  da  reddito:  lo
stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento  del  pollame
ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; 
    m)  incubatoio:  lo  stabilimento  la  cui   attivita'   consiste
nell'incubazione e schiusa di uova  da  cova  e  nella  fornitura  di
pulcini da un giorno; 
    n)  veterinario  abilitato:  il  veterinario   incaricato   dalla
competente autorita' veterinaria e  sotto  la  responsabilita'  della
medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui
al presente decreto; 
    o)   laboratorio   riconosciuto:    l'istituto    zooprofilattico
sperimentale competente per territorio  incaricato  di  effettuare  i
test diagnostici prescritti dal presente decreto; 
    p)  visita  sanitaria:  la  visita  effettuata  dal  veterinario,
ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato  sanitario
del pollame di uno stabilimento; 
    q) malattie soggette a dichiarazione  obbligatoria:  le  malattie
indicate nell'allegato V; 
    r)  focolaio:  l'azienda  o  il  luogo  situati  nel   territorio
dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno  o  piu'
casi sono stati ufficialmente confermati; 
    s) quarantena: impianto in cui il pollame e' tenuto  in  completo
isolamento, senza contatto diretto o indiretto  con  altri  volatili,
per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata  e  per  subirvi
varie prove  di  controllo  nei  confronti  delle  malattie  indicate
nell'allegato V; 
    t)  macellazione  sanitaria:  l'operazione  attraverso  la  quale
vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie  sanitarie  opportune,
compresa  la  disinfezione,  tutti  i  volatili  infetti  o  sospetti
d'infezione e distrutti  tutti  i  prodotti  infetti  o  sospetti  di
contaminazione; 
    u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di  animali
e prodotti compresi i detentori  e  i  trasportatori,  ma  esclusi  i
veterinari; 
    v)  veterinario  ufficiale:  veterinari  autorizzati  a   livello
nazionale dall'autorita' competente di cui alla  lettera  aa)  ovvero
dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro  o  di  un  Paese
terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere
al rilascio di una certificazione ufficiale; 
    z) Paese terzo: si  intende  quanto  stabilito  dall'articolo  2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47; 
    aa) autorita' competente: il Ministero della salute, le  regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e  le  Aziende  sanitarie
locali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  31
          gennaio 2007, n. 47, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) Paesi terzi: i Paesi diversi  dagli  Stati  membri
          dell'Unione europea e i territori  degli  Stati  membri  ai
          quali  non  si  applicano   le   direttive   89/662/CEE   e
          90/425/CEE,  recepite  nell'ordinamento  interno   con   il
          decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.  28,  e  successive
          modificazioni; 
                b) Paese terzo autorizzato:  un  Paese  terzo  o  una
          parte di  un  Paese  terzo  in  provenienza  dal  quale  e'
          autorizzata l'introduzione nella Comunita'  degli  ungulati
          di cui  all'allegato  I,  in  quanto  presente  nell'elenco
          predisposto in sede comunitaria ai  sensi  della  decisione
          1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o  nelle  sue
          successive modificazioni; 
                  c) veterinario ufficiale: i veterinari  autorizzati
          dall'amministrazione  veterinaria  di  un  Paese  terzo  ad
          effettuare  ispezioni  sanitarie  su  animali  vivi   e   a
          procedere al rilascio di una certificazione ufficiale; 
                d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.».