Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia (Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti; d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova; e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al macello per essere macellati entro il piu' breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo; g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che comprende meno di 20 unita'; i) azienda: un impianto, che puo' includere uno stabilimento, utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita': 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pollame riproduttore; 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; 3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo; 4) stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; m) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini da un giorno; n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorita' veterinaria e sotto la responsabilita' della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui al presente decreto; o) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i test diagnostici prescritti dal presente decreto; p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario, ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario del pollame di uno stabilimento; q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; r) focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o piu' casi sono stati ufficialmente confermati; s) quarantena: impianto in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; t) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione; u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i veterinari; v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello nazionale dall'autorita' competente di cui alla lettera aa) ovvero dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale; z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47; aa) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in provenienza dal quale e' autorizzata l'introduzione nella Comunita' degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue successive modificazioni; c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale; d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.».