Art. 20 Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova 1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
Note all'art. 20: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si veda nelle note alle premesse.