Art. 20 
 
 
Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame  ed
                            uova da cova 
 
  1. Agli scambi  intracomunitari  di  pollame  e  uova  da  cova  si
applicano le misure di salvaguardia e  le  disposizioni  relative  ai
controlli veterinari previste  dal  decreto  legislativo  30  gennaio
1993, n. 28. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 gennaio 1993, n. 28, si veda nelle note alle premesse.