Art. 21 
 
 
Elenco Paesi terzi o parti di essi  da  cui  e'  possibile  importare
                       pollame e uova da cova 
 
  1. Sono ammessi all'importazione il  pollame  e  le  uova  da  cova
provenienti  da  Paesi  terzi  o  da  parti  di  essi  che   figurano
nell'elenco compilato dalla Commissione europea  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.