Art. 21 Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui e' possibile importare pollame e uova da cova 1. Sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.